Comunicazione ENEA – slitta ancora la scadenza per i fine lavori 2019

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Nuova proroga per le comunicazioni ENEA, questa volta dovuta all’aggiornamento del Portale (https://detrazionifiscali.enea.it/), avvenuto l’11 marzo 2019, data in cui l’ente ha fornito la procedura per l’invio delle pratiche relative agli interventi terminati nel 2019.

I 90 giorni di tempo a disposizione per trasmettere i dati relativi all’intervento:

  • sia di ristrutturazione edilizia con miglioramento dell’efficienza energetica;
  • sia di riqualificazione energetica

decorrono, infatti, da tale data per i lavori ultimati nel 2019.

Di conseguenza, si disporrà di un maggior periodo di tempo per gli interventi ultimati nel 2019, ma prima dell’11 marzo u.s.

La novità assume un certo rilievo soprattutto per gli interventi di riqualificazione energetica, per i quali la trasmissione della comunicazione all’ENEA non effettuata, o effettuata oltre i 90 giorni, provoca la decadenza dal beneficio della detrazione (salvo intervenire con la remissione in bonis ed il pagamento della relativa sanzione).

 Comunicazione che hai scadenza che trovi

Si riepiloga, pertanto, il nuovo “calendario”, nel quale le scadenze per gli invii si differenziano:

  • per tipologia di intervento (ristrutturazione edilizia o eco-bonus);
  • in base alla “data fine lavori”.

Al riguardo, va ricordato che la data di “fine lavori” (a partire dalla quale si contano i 90 giorni) è costituita:

  • dalla dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori (quando prevista),
  • dal collaudo, anche parziale,
  • dalla dichiarazione di conformità (quando prevista).

La “fine lavori” non può essere autocertificata dal contribuente (circolare n. 7/E/2018).

Ristrutturazioni edilizie che migliorano l’efficienza energetica

Gli interventi di ristrutturazione edilizia che beneficiano della detrazione fiscale (50% anche per il 2019) e che consentono di migliorare l’efficienza energetica devono essere comunicati all’ENEA per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito.

La comunicazione deve essere trasmessa entro le seguenti scadenze, a seconda della “data fine lavori” degli interventi:

  • data fine lavori nel 2018: comunicazione entro il 1° aprile 2019;
  • data fine lavori compresa tra il 1° gennaio 2019 e l’11 marzo 2019: comunicazione entro il 10 giugno 2019 (il 90° giorno decorrente dall’11 marzo u.s. cade la domenica 9 giugno 2019 ed è, pertanto, rinviato al giorno successivo 10 giugno);
  • lavori ultimati dal 12 marzo 2019: comunicazione entro 90 giorni dalla data di fine lavori.

Nel caso in cui l’intervento consista nell’acquisto di grandi elettrodomestici destinati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (elettrodomestici che devono avere le caratteristiche che danno luogo al risparmio energetico), per data “di fine lavori” si intende la data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso (in tal senso, si veda la FAQ Enea-Bonus casa, n. 4.A).

Per l’invio della comunicazione, occorre collegarsi alla sezione  http://detrazionifiscali.enea.ited accedere alla compilazione dei dati attraverso la schermata verde (bonus casa), selezionando l’anno (2018 o 2019) cui fanno riferimento gli interventi.

Si ritiene che nessuna sanzione tributaria sia applicabile in caso di omessa o tardiva trasmissione della comunicazione per le opere di ristrutturazione che migliorano l’efficienza energetica, data la sola finalità di monitoraggio ambientale (non fiscale), né la perdita della detrazione fiscale: si auspica un chiarimento ufficiale dell’Amministrazione finanziaria. 

Riqualificazione energetica

La comunicazione all’ENEA deve essere obbligatoriamente trasmessa in relazione agli interventi di riqualificazione energetica per i quali si intende richiedere la detrazione (art. 14 D.L. 63/2013).

L’invio della comunicazione deve essere effettuato, di regola, entro 90 giorni dalla data fine lavori.

Tuttavia, in relazione agli interventi con fine lavori dopo il 1° gennaio 2019, le scadenze sono così differenziate:

  • data fine lavori compresa tra il 1° gennaio 2019 e l’11 marzo 2019: comunicazione entro il 10 giugno 2019 (il 90° giorno decorrente dall’11 marzo u.s. cade la domenica 9 giugno 2019 ed è, pertanto, rinviato al giorno successivo 10 giugno);
  • lavori ultimati dal 12 marzo 2019: comunicazione entro 90 giorni dalla fine lavori.

La trasmissione della comunicazione avviene attraverso l’apposito link http://detrazionifiscali.enea.it accedendo alla compilazione attraverso la schermata azzurra (ecobonus), selezionando l’anno (2018 o 2019) cui fanno riferimento gli interventi.

Si ricorda che il mancato invio della comunicazione relativa agli interventi di riqualificazione energetica provoca la decadenza dalla detrazione fiscale.

La violazione può essere sanata mediante la “remissione in bonis”, che consente di non perdere la detrazione semprechè la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accesi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore abbia avuto formale conoscenza. Il contribuente, pertanto, deve:

  • inviare la comunicazione all’ENEA entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. Al riguardo, si ricorda che tale termine va inteso come prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione. Il termine è quello “ordinario” del modello Redditi, a nulla rilevando il periodo di tolleranza di 90 giorni (previsto dall’articolo 2, c. 7, DPR n. 322/98) entro cui la dichiarazione inviata non è considerata omessa;
  • versare contestualmente euro 250, non compensabili.

Norma:

  • Articoli 14 e 16 D.L. n. 63/2013, convertito in legge n. 90 del 3 agosto 2013;

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