Condannata Airbnb – deve trattenere e versare la ritenuta sulle locazioni brevi

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Con sentenza 22/12/2022 causa C/83/2021 la Corte di Giustizia UE ha condannato la multinazionale irlandese che opera anche in Italia nel settore della intermediazione delle locazioni brevi, imponendole di effettuare la ritenuta del 21% sulle somme veicolate ai soggetti che affittano le abitazioni per una durata non superiore a 30 giorni.

La Corte, tuttavia, ha ritenuto eccessiva la pretesa del legislatore italiano di costringere la Multinazionale a nominare in Italia un suo rappresentante fiscale per l’assolvimento dei predetti obblighi.

L’obbligo di ritenuta

La Corte di Giustizia, preliminarmente, smentisce la Airbnb, la quale ha sostenuto che gli adempimenti introdotti dalla legislazione italiana non avessero contenuto fiscale e distorcevano la concorrenza, stabilendo che non vi ravvisano preclusioni a che una legge di uno Stato membro imponga ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare:

  • indipendentemente dal loro luogo di stabilimento e dalla modalità attraverso cui essi intervengono;
  • con riferimento a locazioni di durata non superiore a 30 giorni concernenti beni immobili situati nel territorio di tale Stato membro,

di raccogliere e successivamente comunicare all’amministrazione fiscale nazionale i dati relativi ai contratti di locazione stipulati a seguito della loro intermediazione.

Inoltre, nulla osta laddove tali prestatori abbiano incassato i canoni o i corrispettivi corrispondenti oppure siano intervenuti nella loro percezione, di prelevare alla fonte l’ammontare dell’imposta dovuta sulle somme versate dai conduttori ai locatori e di versarlo all’Erario di detto Stato membro;

Le rilevanti esigenze di contrasto all’evasione fiscale sono motivo che giustificano tale adempimenti.

La non necessità di nomina di una rappresentante fiscale in Italia

Viceversa, è illegittima la normativa di uno Stato membro che impone ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare, riguardo a locazioni di durata non superiore a 30 giorni concernenti beni immobili situati nel territorio di tale Stato membro, qualora tali prestatori abbiano incassato i canoni o i corrispettivi corrispondenti oppure siano intervenuti nella loro percezione e risiedano o siano stabiliti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di imposizione, di designare un rappresentante fiscale residente o stabilito nel territorio dello Stato membro di imposizione.

Le argomentazioni dell’amministrazione italiana circa l’esigenza di consentire un adeguato monitoraggio tramite la presenza del legale rappresentante e un più agevole recupero delle somme in caso di inadempimento non sono state sufficienti a convincere la Corte UE.

Conclusioni

È da ritenersi che in tempi brevi la Airbeb provvederà ad adeguare il proprio sito di gestione delle intermediazioni per assolvere l’obbligo della ritenuta (che dovrà conseguentemente essere dalla società certificata nei termini di legge).

Va segnalato che se Airbeb ha istaurato il contenzioso prima in via amministrativa (rivolgendosi al TAR che ha respinto le sue doglianze) sia alla Corte di giustizia UE (con le conclusioni rassegnate in questa comunicazione), altre importanti organizzazioni operanti nel medesimo settore non hanno mai assolto sino ad oggi l’obbligo oggetto di decisione della Corte pur non avendo istaurato contenzioni.

Ci si aspetta un adeguamento dei siti anche per questi soggetti.

Resta ora da sciogliere in nodo degli inadempimenti sino ad oggi connessi da questi soggetti (e eventuali quelli commessi dai proprietari degli immobili).

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