Contributi pubblici – corto circuito tra nota integrativa e Modello Redditi

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Come noto, il decreto Crescita, attualmente in corso di conversione in Legge, prevede l’obbligo per i soggetti imprenditori di rendere trasparenti i contributi, le sovvenzioni, benefici o aiuti ricevuti da un soggetto della P.A.

Le società che trasmettono al Registro delle imprese il bilancio corredato dalla nota integrativa, forniscono nell’ambito di quest’ultima tutti gli elementi relativi agli incassi di importo superiore a 10.000 euro ricevuti nel corso dell’esercizio 2018.

Le imprese individuali e società di persone forniscono tali dati, entro il 30 giugno dell’anno successivo, sul proprio sito internet o su quello dell’associazione di categoria a cui aderiscono.  Tale ultima previsione suscita perplessità posto che l’aderire ad una associazione di categoria è un dato sensibile e non è detto che l’impresa intenda farlo conoscere.

Ciò detto, sempre la nuova versione del decreto Crescita nel nuovo comma 125-quinquies si prevede che per gli “aiuti di Stato” e gli “aiuti de minimis” contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti individuali nel predetto Registro, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie. Quindi, in questo caso i soggetti interessati devono solo dare notizia in nota integrativa (o sul proprio sito) del fatto che hanno ottenuto nel corso del 2018 contributi (se di importo superiore a 10.000 euro) che sono indicati nel citato Registro Nazionale tenuto dal Ministero dello sviluppo economico.

L’unica consolazione è che almeno per il 2018, non adempiere, non comporta sanzioni.

La Sezione Aiuti di Stato del modello Redditi e Irap

Da quest’anno nei nuovi modelli dichiarativi è presente un apposito prospetto in cui occorre indicare, in modo peraltro molto analitico, l’importo dell’aiuto di Stato ovvero de minimis di cui l’impresa ha beneficiato nel 2018, laddove la amministrazione pubblica non ne sia a conoscenza poiché l’aiuto:

  • è stato fruito in automatico dall’impresa senza alcun provvedimento autorizzativo pubblico;
  • è stato emanato un provvedimento di concessione da parte dell’ente pubblico ma in esso non è indicato l’importo poiché ciò è dipeso da un comportamento successivo dell’impresa.

Solo con riferimento alle suddette due ipotesi è dovuta, quindi, la compilazione del prospetto.

Dunque, l’ambito di applicazione dell’obbligo di indicazione in nota integrativa è assai più ampio di ciò che deve essere indicato nel prospetto del Modello Redditi/Irap. In altre parole in nota integrativa va indicato qualsivoglia contributo, le sovvenzione, beneficio ovvero aiuti ricevuto se di importo superiore a 10.000 euro, mentre nel prospetto Redditi/Irap vanno indicati solo aiuti e de minimis non conosciuti dalla P.a.

D’altronde, la funzione di quest’ultimo è quello di aggiornare il Registro Nazionale degli Aiuti, previe le verifiche necessarie per il rispetto dei divieti di cumulo e delle altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti “de minimis”, compresa la visura Deggendorf relativa ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di una decisione di recupero della Commissione europea.

Il corto circuito

Non tutte le ciambelle vengono con il buco. Per il legislatore ciò accade piuttosto frequentemente.

Infatti, se una società di capitali nel 2018 ha fruito di un aiuto di stato ovvero de minimis non conosciuto dalla P.A. in quanto automatico o con provvedimento di concessione il cui importo assegnato è conseguenza di fatti successivi, diligentemente la società medesima compilerà il Prospetto “Aiuti di Stato” contenuto da quest’anno nel Modello Redditi. La predetta società, in linea di principio, è quindi autorizzata a non fornire elementi in nota integrativa, ma sarà solo tenuta a dare menzione del fatto che ha ottenuto aiuti che sono indicati nel Registro nazionale. In questo modo il lettore del bilancio potrà accedere al Registro (consultabile sul sito del Ministero dello Sviluppo economico) e avere conoscenza di tutti i dati relativi al soggetto (è possibile una interrogazione anche mediante codice fiscale).

Senonché, nell’esempio ora proposto, non troverà assolutamente nulla perché il Ministero dello sviluppo economico potrà acquisire i dati del Prospetto Redditi non prima di ottobre 2019. E non basta: infatti, l’articolo 10 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato) dispone che “Gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti, ai fini del presente decreto, nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.”.

Quindi la frase da indicare in nota integrativa “Questa società nel corso dell’anno 2018 ha ottenuto aiuti di stato di importo superiore a 10.000 euro, i cui dati sono contenuti nel Registro degli aiuti di Stato” è sbagliata.

Il verbo “essere” va coniugato non al presente (sono), ma al futuro (saranno).

Trasparenza dunque ma … con dilazione!

E allora? Forse qualche cosa non ha funzionato nella varie norme nazionali che hanno tradotto gli obblighi comunitari.

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