CONTRO LA FRODE FISCALE TORNA IN CAMPO IL TINTINNIO DELLE MANETTE

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“Manette agli evasori!” Con questo slogan, dal sicuro impatto mediatico e propagandistico, il Governo rosso-giallo punta ad inasprire le sanzioni penali-tributarie e, nello specifico, ad abbassare le soglie di punibilità per determinati reati tributari, con contestuale innalzamento delle pene edittali (nei minimi e nei massimi) per i comportamenti fraudolenti.

In più, viene prevista anche l’estensione della confisca allargata dei beni – misura di prevenzione nata per contrastare i fenomeni mafiosi – per dichiarazioni dei redditi divergenti dal tenore di vita.

Ancora una volta, quindi, lo Stato denuncia la propria incapacità a contrastare efficacemente l’evasione fiscale, preferendo la strada propagandistica del tintinnio delle manette.

Invero, non è affatto una svolta epocale, né una grande novità, in quanto il carcere per i “grandi” evasori è già da tempo previsto.

Di “manette agli evasori”, infatti, si gridò già nel secolo scorso (1982). Nell’ultimo trentennio l’annuncio è stato spesso rinnovato, ma con risultati sempre insoddisfacenti, in un sistema tributario in cui, forse, i problemi sono da ricercare altrove, ovvero nell’incapacità del nostro sistema giustizia di celebrare i processi celermente, di contrastare sul piano amministrativo e culturale il fenomeno e, soprattutto, nell'eccesso di pressione fiscale.

Vediamo, tuttavia, in dettaglio cosa cambierà non appena il DL 124/2019 ("decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio per il 2020") sarà definitivamente approvato.

Nel D.Lgs. n. 74/2000, che disciplina i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la riforma interessa in primo luogo la misura edittale del reato di frode fiscale mediante l’uso di fatture false: per questo reato, il limite minimo di pena viene innalzato da un anno e sei mesi a quattro anni di reclusione e quello massimo da sei a otto anni. La pena, come meglio in seguito si vedrà, è attenuata solo se l’importo resta sotto la soglia di 100.000 euro.

La riforma della materia penal-tributaria riguarda, altresì, un generale peggioramento del trattamento sanzionatorio per molti delitti fiscali previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, nonché l’inserimento dei più gravi nel catalogo dei reati presupposto idonei a far scattare la responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001.

Va, altresì, sottolineato come venga introdotta la vera e propria novità dell’applicabilità anche ai reati tributari della confisca per sproporzione, vale a dire quella confisca che consente, pronunciata sentenza definitiva di condanna o patteggiamento, il sequestro di quei beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica.

Come detto, viene elevato il limite minimo di pena da un anno e sei mesi a quattro anni di reclusione ed il  massimo da sei a otto anni al reato di “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” di cui all’art. 2, vale a dire “chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi”.

Per inesistenza, si deve intendere ogni fattura o altro documento avente rilievo probatorio emesso relativamente a operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte, anche intercorrenti tra soggetti diversi da quelli effettivi.

Si intende così colpire in maniera inasprita il contribuente che non solo presenti una dichiarazione infedele, ovvero con l’indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, ma si avvalga di un impianto contabile e documentale mendace, vale a dire idoneo a ostacolare o a rendere più difficoltosa l’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria, o comunque ad avvalorare l’inveritiera dichiarazione dei dati indicati nel modello, reato che si consuma senza previsione di soglie di punibilità.

Da sempre speculare a questa fattispecie vi è il reato di ’“Emissione di fatture per operazioni inesistenti”, ex art. 8 del citato decreto e anch’esso non prevede soglie di punibilità, attribuendosi sempre rilevanza penale all’impiego di false fatture, indipendentemente dall’importo in concreto evaso.

Tuttavia, proprio l’assenza di soglie (per cui anche una sola fattura di pochi euro considerata falsa è sufficiente a integrare il reato) ha visto bilanciare la scelta di innalzare a quattro anni di reclusione la pena minima, con la previsione di un minimo e massimo edittale meno severa, per le ipotesi in cui gli elementi passivi fittizi risultanti dalle fatture usate in dichiarazione siano di modesta entità.

In particolare, sarà conservato l’attuale trattamento sanzionatorio (da un anno e sei mesi a sei anni) se l’ammontare degli elementi passivi fittizi resta al di sotto di 100.000 euro, operandosi così un discrimine nelle condotte che, pur integrative del reato, offendano in misura minore l’interesse erariale.

Cambia, peraltro, anche la punibilità della dichiarazione infedele, vale a dire l’illecito penale disciplinato all'art. 4 del DLgs. 74/2000.

Successivamente alla riforma operata dal DLgs. 158/2015 la disposizione citata stabiliva di punire con la reclusione da 1 a 3 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avesse indicato in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 150.000;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro 3.000.000.

Rispetto all'indicazione delle sanzioni e delle soglie di punibilità, il DL 124/2019 interviene anche su questo reato tributario con abbassamento delle soglie, rispettivamente a euro 100.000 per quanto concerne l’imposta evasa e ad euro 2.000.000 per ciò che concerne la rilevanza quantitativa degli elementi sottratti ad imposizione.

Come detto, tali novità - salvo ulteriori modifiche – entreranno in vigore solo dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto.

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