Costituzione di S.r.l. – Come (NON) va versato il 25% del capitale sociale

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In sede di costituzione delle società a responsabilità limitata, devono essere osservate le disposizioni dell’articolo 2464 del codice civile circa i conferimenti.

Tale disposizione prevede, tra l’altro, che alla sottoscrizione dell'atto costitutivo, con riferimento al capitale sociale, deve essere versato dai soci all'organo amministrativo almeno il 25% dei conferimenti in denaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale (ossia di S.r.l. unipersonale), il loro intero ammontare.

La disposizione prevede, inoltre, che i mezzi di pagamento per l’effettuazione di tale versamento debbano essere indicati nell'atto.

Vediamo quali possono essere le modalità di adempimento da parte del socio di tale obbligazione pecuniaria.

Regolamento in contanti

È possibile effettuare il versamento in contanti, nei limiti previsti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio. Quest’ultima prevede che è vietato, quando il valore è complessivamente pari o superiore a € 3.000, l’estinzione di obbligazioni mediante:

  • denaro contante;
  • libretti di deposito bancari o postali al portatore;
  • titoli al portatore in euro o in valuta estera.

Pertanto, se l’importo del conferimento di denaro supera i 3.000 euro, il conferimento non può avvenire in contanti, ma dovranno essere scelti (e indicati nell’atto costitutivo) altri mezzi di pagamento.

Consegna di un assegno circolare

Il versamento dei conferimenti in denaro può invece essere effettuato con assegno circolare la cui consegna assume carattere liberatorio del debito. Infatti, per l’assegno circolare gli istituti di credito devono costituire per legge un’idonea cauzione; l’esistenza di una provvista a monte garantisce già al momento della consegna dell’assegno che il titolo abbia un’efficacia liberatoria dell’obbligazione.

Bonifico bancario

È un mezzo di pagamento considerato idoneo all’effettuazione del versamento se garantisce certezza della provvista e di disponibilità a favore degli amministratori.

Al riguardo, è stato chiarito (Consiglio notarile di Milano) che:

  • Tale mezzo di pagamento è consentito nelle ipotesi in cui al momento di sottoscrizione dell'atto il bonifico è già stato accreditato sul conto corrente del beneficiario, posto che si è già completato il trasferimento del denaro oggetto del conferimento;
  • Qualora invece al momento di sottoscrizione dell'atto il bonifico non sia già stato accreditato sul conto corrente del beneficiario, è necessario che esso non sia più revocabile da parte del disponente, potendo altrimenti venire meno la disponibilità del denaro in mano agli amministratori, per mera volontà del socio conferente.

Consegna di un assegno bancario

Dubbi sussistono anche sulla possibilità di effettuare il versamento ex art. 2464 c.c. mediante assegno bancario.

Infatti, la ratio della previsione del versamento contestuale alla costituzione è da ricercarsi nella necessità che alla sottoscrizione dell’atto costitutivo la stessa obbligazione sia contestualmente adempiuta almeno per il 25% dell’importo o per l’intero ammontare nelle S.r.l. unipersonali.

In quest’ottica, è stato chiarito (Consiglio notarile della Campania, massima n. 23) che l’obbligazione del socio nei confronti della società non può, considerarsi adempiuta mediante la mera consegna di un assegno bancario, posto che in base all’art. 58 R.D. n. 1736/1933 (cd Legge assegni) è esclusa l’efficacia liberatoria della sola trasmissione del titolo. Nell’assegno bancario, infatti, l’adempimento può considerarsi avvenuto, solo al momento l’incasso del titolo.

In particolare, il Consiglio notarile della Campania ha affermato che la consegna di un assegno bancario all’organo amministrativo non è idonea ad adempiere l’obbligazione pecuniaria del socio nei confronti della società e quindi a integrare il versamento previsto dall’art. 2464, co. 4 c.c.

L’impossibilità di effettuazione del versamento in esame tramite consegna di un assegno bancario non può essere superata neanche dal consenso dell’organo amministrativo. Le disposizioni sui conferimenti, infatti, non hanno carattere dispositivo posto che sono fissate anche a tutela dell’affidamento dei terzi. Ma la soluzione la si può trovare nella lettura del paragrafo che segue.

Deposito presso una banca

Il deposito presso una banca con vincolo a favore della costituenda società è un mezzo di pagamento idoneo a liberare i conferimenti iniziali in denaro (Consiglio notarile di Milano, massima n.148).  Va da sé che un assegno bancario versato su un conto vincolato alla costituenda società, una volta pervenuto il trasferimento della somma da parte della banca trattaria, soddisfa l’esigenza. Ed infatti, i notai di Milano hanno affermato che pur non essendo effettuato direttamente “all'organo amministrativo” (non ancora nominato), tale deposito attribuisce comunque la facoltà all'organo amministrativo, una volta costituita la società, di disporre del denaro oggetto di deposito, al pari di quanto avviene con la consegna agli amministratori di un assegno circolare intestato alla società ovvero dei contanti.

Sostituzione del versamento con una polizza di assicurazione o fideiussione bancaria

È bene ricordare che ai sensi dell’art. 2464 il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria.

In tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.

Normativa

Art. 2464 codice civile

 Dottrina

Comitato notarile della Campania, massima n. 23

Consiglio notarile di Minano, massima n. 148

 

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