Costruzione di infissi e posa in opera – Aliquota IVA

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Monitora con attenzione le fatture che si riferiscono in generale a ristrutturazioni edilizie abitative poiché l’aliquota Iva non è sempre correttamente applicata.

La fornitura di infissi (porte e finestre) realizzati artigianalmente, con relativa posa in opera, sconta l’IVA del 10% secondo le complesse regole previste per i “beni significativi” (elencati nel DM 29/12/99).

Nella fattura è necessario indicare il corrispettivo complessivo della prestazione (es.: 2.400 euro), specificando il valore dei beni significativi (es.: 2.000 euro), talchè per differenza si ha quello della mano d’opera e del materiale di consumo (400 euro).

La base imponibile da assoggettare all’aliquota agevolata del 10% è costituita dalla somma di 2 componenti:

  • dalla differenza tra i due importi: costo complessivo 2.400 euro – beni significativi 2.000 euro= 400 euro
  • + la parte di valore del bene significativo corrispondente a tale differenza (appunto, pari a 400 euro).
  • + 400 = 800 euro (aliquota 10%)

L’ammontare che residua deve essere assoggettato ad aliquota ordinaria del 22%.

2.400 – 800 = 1.600 euro (aliquota 22%)

La valorizzazione del bene significativo (per determinare la base imponibile) deve tener conto delle materie prime e della manodopera impiegata per la produzione degli stessi. In presenza del solo imprenditore, senza dipendenti, oltre alla materia prima utilizzata dal produttore, occorre tener conto della remunerazione del titolare.

Analoga procedura va osservata se gli infissi, anziché essere costruiti artigianalmente su misura, sono prodotti in serie e poi venduti e anche montati dall’imprenditore.

La possibilità di applicare l’aliquota ridotta del 10% sull’intero valore dell’infisso senza fare alcun calcolo sussiste soltanto qualora l’infisso medesimo sia fornito contestualmente alla realizzazione di interventi di recupero più importanti ai sensi del n. 127-terdecies, Tab. A, parte III, DPR 633/72, quali:

  • risanamento conservativo (interventi rivolti ad immobili di particolare valore artistico, storico, architettonico, mirati a reintegrarne la configurazione)
  • ristrutturazione edilizia (interventi mirati a trasformare determinati organismi edilizi, mediante un insieme sistematico di opere, in organismi edilizi in tutto o in parte diversi dagli originari. In tali interventi possono comprendere l’eliminazione, la modifica, l’inserimento di nuovi impianti).
  • Norma: art. 7, c.1, lett. b), L. 488/99; DM 29/12/99
  • Prassi: Circolare n. 71/E/2000; risoluzione 25/E del 6/3/2015
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