COVID-19 – erogazioni liberali effettuate nel 2020

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L’articolo 66 del decreto- legge n. 18/2020 (cd “Cura Italia”) ha introdotto una disposizione finalizzata a promuovere le erogazioni liberali destinate a fronteggiare l’emergenza epidemiologica in Italia da COVID-19.

A tal fine, per le erogazioni liberali in denaro e natura effettuate da diversi soggetti (persone fisiche, giuridiche, enti non commerciali), è introdotta una specifica agevolazione (detrazione del 30% o deduzione dal reddito d’impresa), con alcuni adempimenti da osservare nel caso in cui l’elargizione sia costituita da beni.

EROGAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE ED ENTI NON COMMERCIALI

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nel corso del 2020 da persone fisiche ed enti non commerciali destinate all’emergenza COVID-19, a favore di:

  • Stato
  • regioni
  • enti locali territoriali
  • enti o istituzioni pubbliche
  • fondazioni
  • associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro

spetta una detrazione dall’imposta lorda, ai fini dell’imposta sul reddito, pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

La detrazione del 30% spetta, quindi, ai fini IRPEF ed IRES ed è riconosciuta nella misura massima di 30.000 euro.

Ciò significa che a fronte di una erogazione liberale superiore a 100.000 euro, la detrazione del 30% è comunque fruibile nella misura massima di 30.000 euro.

LE EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE DA IMPRESE

Alle erogazioni liberali, in denaro o in natura, effettuate dai titolari di reddito d’impresa nell’anno 2020, per contenere l’emergenza COVID-19, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che contiene agevolazioni fiscali per le erogazioni e i trasferimenti effettuati in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche.

Sono, quindi, deducibili dal reddito d'impresa le erogazioni liberali in denaro e in natura per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti.

Tali soggetti, identificati ai sensi del DPCM 20 giugno 2000, sono:

  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
  • organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
  • altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;
  • amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
  • associazioni sindacali e di categoria.

I beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e, dunque, non sono considerati ricavi assoggettati a imposta.

Inoltre, le erogazioni liberali in denaro e in natura non sono soggette all'imposta sulle donazioni.

Infine, ai fini IRAP, la deduzione è operata nell’esercizio di sostenimento della spesa.

LA VALORIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA

Per valorizzare le erogazioni in natura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019 in tema di erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore.

Di conseguenza:

  • le erogazioni in natura sono quantificate sulla base del “valore normale”, determinato ai sensi dell’art. 9 TUIR (cioè, il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi; inoltre, per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso).
  • Se il bene offerto è un bene strumentale, l’ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento.
  • Se il bene offerto rientra tra quelli prodotti o commercializzati dal donatore, ovvero l’erogazione è costituita da materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili diversi dai predetti beni d’impresa, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al minore tra il valore normale e quello determinato per le cd. rimanenze (ai sensi dell’articolo 92 TUIR).
  • Se il bene offerto (non strumentale e non commercializzato), singolarmente considerato, supera il valore normale di 30.000 euro o ha un valore indeterminato sulla base di criteri oggettivi, il donatore è tenuto ad acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene. Una copia della perizia deve essere consegnata dal donatore al soggetto destinatario dell’erogazione.

Adempimenti da osservare per le erogazioni liberali in natura

Per qualunque tipologia di bene (strumentale, prodotto o meno) oggetto dell’erogazione liberale in natura, è necessario osservare i seguenti adempimenti:

  • l’erogazione deve risultare da atto scritto, contenente:
    • la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori;
    • la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
    • Nel caso in cui sia richiesta una perizia giurata di stima, il donatore deve consegnare al soggetto destinatario dell'erogazione copia della stessa.

Norma:

Articolo 66 decreto-legge n. 18 del 17 marzo 20

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