Credito d’imposta Attività di Design e Ideazione Estetica

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Il credito d’imposta in esame è stato introdotto dalla Legge di bilancio 2020 (comma 202 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160) e risulta in vigore dal 1° gennaio 2020; di fatto, esso riprende alcuni dei contenuti del “soppresso” credito d’imposta campionari nel settore della moda. Il credito è riferito alla ideazione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori:

  • tessile e della moda;
  • calzaturiero;
  • occhialeria;
  • orafo;
  • del mobile;
  • dell’arredo
  • della ceramica,

e altri individuati con successivo decreto ministeriale (ad oggi non individuati).

Il decreto attuativo del MISE 26 maggio 2020 all’articolo 4 ha provveduto ad integrare la norma di riferimento.

Importo del bonus

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Dunque, laddove gli investimenti dovessero essere effettuati nel 2020 a decorrere dal 2021. La base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

Ad oggi manca il modello di istanza telematica per richiedere concretamente l’agevolazione.

Soggetti ammissibili e soggetti esclusi

Possono accedere all’agevolazione tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono, invece, escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per aver ottenuto illecitamente contributi statali.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavora

Le attività agevolabili

L’articolo 4 del decreto attuativo 26 maggio 2020 individua le attività che possono fruire del beneficio: trattasi dei lavori di design e ideazione estetica, anche in relazione a progetti avviati in periodi d’imposta precedenti al 2020, finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali; quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti.

A questi effetti, per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici. Per le imprese operanti nel settore dell’abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività ammissibili al credito d’imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti, con esclusione dei lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l’aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio.

E’ importante sottolineare che le attività ammissibili al credito d’imposta riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari che non devono essere destinati alla vendita.

I chiarimenti del MISE

Il Ministero dello sviluppo economico ha chiarito nelle proprie FAC che sono confermate le indicazioni a suo tempo fornite con la circolare interpretativa n. 46586 del 2009, ribadendo che le fasi della ricerca e ideazione estetica e della conseguente realizzazione dei prototipi dei nuovi prodotti può astrattamente individuarsi in “quel segmento di attività diretta alla realizzazione del prodotto nuovo o migliorato, al quale collegare l’agevolazione che premia lo sforzo innovativo dell’imprenditore”. Nel precisare che le indicazioni fornite si applicano non solo al settore dell’abbigliamento ma anche calzature, occhiali, gioielleria, ceramica, il Mise precisa che tale processo di creazione di prodotti nuovi o migliorati potrà in concreto apprezzarsi, a seconda dei casi e in conformità alle prassi commerciali del settore, in rapporto ai materiali utilizzati, alla combinazione dei tessuti, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi caratterizzanti le nuove collezioni rispetto alle serie precedenti. Viceversa, le attività finalizzate a semplici adattamenti di una gamma di prodotti esistenti attraverso, ad esempio, l’aggiunta di un singolo prodotto o la modifica, ad esempio, unicamente dei colori proposti o di un elemento di dettaglio, non possano costituire attività ammissibili al credito d’imposta in quanto costituenti in via di principio modifiche ordinarie o di routine.

La prova a carico dell’impresa

L’impresa ha l’obbligo di predisporre, ai fini dei successivi controlli, la documentazione necessaria e gli elementi rilevanti ai fini della dimostrazione dell’ammissibilità degli investimenti sostenuti. (cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate  n.5/E del 16.03.2016, par. 7). In particolare, oltre alla documentazione idonea a dimostrare l’ammissibilità, l’effettività e l’inerenza delle spese sostenute, occorre conservare, ai fini della ricostruzione in sede di controllo, anche un prospetto analitico degli investimenti rappresentativi dei valori sulla base dei quali viene calcolato l’approccio incrementale - nonché sulle indicazioni contenute nel par. 4.9.4 della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 27.04.2017 e, segnatamente, nell’ultimo capoverso del paragrafo citato, in cui viene precisato che: “A differenza della predetta documentazione contabile, il prospetto che le imprese sono tenute a predisporre e conservare non è oggetto di certificazione e deve riportare i costi sostenuti e considerati rilevanti per il calcolo dell’agevolazione ricollegati in modo esplicito e distinto a specifiche fasi delle singole attività di ricerca e sviluppo intraprese o a singoli progetti o ai programmi di ricerca e sviluppo”).

Le spese ammissibili

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, le seguenti spese:

Legge 27 dicembre 2019, n.  160 - art. 1, comma 202
Sintesi Dettaglio Coeff.
a Costo del personale Lavoro subordinato, lavoro autonomo o altro rapporto di lavoro, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica 100% costo azienda
a Costo del personale qualificato Età non superiore a 35 anni, al 1° impiego, con laurea in design o titoli equiparabili, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati solo nei lavori di design e innovazione estetica, in Italia 150% costo azienda
a Compensi amministratori e soci e loro familiari Per prestazioni lavorative direttamente riferibili alle attività ammissibili al credito d’imposta: Esclusi compensi variabili: Dichiarazione del legale rappresentante circa l’effettiva partecipazione di tali soggetti alle attività ammissibili e la congruità dell’importo del compenso ammissibile in relazione alla quantità di lavoro prestato, alle competenze tecniche possedute dai medesimi nonché alle retribuzioni e compensi riconosciuti agli altri soggetti impiegati direttamente nelle medesime attività ammissibili. Massimo 50% costo azienda annuale
b Ammortamenti e canoni Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili. Se utilizzo promiscuo solo la quota parte. Max 30% del costo indicato nella lett. a)
c Soggetti terzi Spese riferite a professionisti o studi professionali o altre imprese. Se trattasi di soggetti appartenenti al gruppo si applicano gli stessi criteri che si applicano in caso di produzione interna. Il soggetto deve essere ubicato in paese collaborativo. Vedi percentuali sopra (stessi criteri)
d Servizi di consulenza Consulenze e servizi equivalenti. Il soggetto deve essere ubicato in paese collaborativo Max 20% del costo del personale a) e c)
e Materiale Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi. Max 30% del costo del personale a) e c)

Con specifico riferimento alle spese di personale ammissibili al credito d’imposta, la documentazione contabile oggetto di certificazione ai sensi del citato comma 205 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, deve comprendere anche i fogli presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nelle attività ammissibili, firmati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o dal responsabile delle attività. Per i beni materiali mobili e per i software utilizzati nelle attività di ricerca e Sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, la documentazione contabile deve comprendere anche la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o del responsabile delle attività ammissibili relativa alla misura e al periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per tali attività.

Visto di conformità e credito aggiuntivo

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte.

In attesa del modello di domanda telematica

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale. La comunicazione è richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

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