Credito d’imposta R&D con Nuovo Patent Box – cumulo in bilico

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Come noto, i costi e spese sostenuti per realizzare attività di ricerca e sviluppo di cui ai commi 200, 201 e 202 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019 consentono, in via automatica, l’ottenimento del relativo bonus; alcuni di questi costi sono comuni per la realizzazione di investimenti nel NPB - nuovo Patent Box previsto dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale consente l’incremento della deducibilità del costo o spesa del 110% in relazione alla realizzazione e tutela di alcuni beni immateriali.

Per quanto riguarda il Bonus Ricerca, Sviluppo e Innovazione, rispetto alla previgente disciplina agevolativa (il beneficio era calcolato con il metodo c.d. incrementale delle spese ammesse al beneficio, sostenute in eccedenza rispetto alla media storica dei medesimi investimenti), la nuova disciplina considera tout court l’ammontare degli investimenti effettuati per il loro importo, con l’applicazione di specifici coefficienti moltiplicativi in base alle tipologie di spesa (costo del personale ordinario, costo del personale con specifici, consulenze entro una specifica percentuale, etc.); non richiede l’effettuazione di un ammontare minimo di investimenti ma non può superare specifici limiti complessivi, diversi a seconda dell’ambito applicativo del progetto.

Il cumulo R&S e NPB

Nella sua formulazione originaria (comma 9 dell’’articolo 6, del D.L. n. 146 del 2021), la norma sanciva il divieto di cumulo del Bonus R&D per l'intera durata di efficacia dell’opzione NPB in relazione alle medesime spese, senonché il predetto comma 9 è stato abrogato dall’articolo 1, comma 10, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con la conseguenza che–fermi restando gli altri presupposti previsti dalla normativa per la fruizione dell’agevolazione – le due agevolazioni sono cumulabili.

Ossia il medesimo costo lo si può “giocare” per entrambe le agevolazioni.

Resta il fatto che il Credito R&S, sommato con tutte le “altre agevolazioni” (compreso il beneficio da NPB) ottenute in relazione ai medesimi costi, non può superare il costo stesso (il c.d. divieto di superamento del costo): circostanza questa che, almeno facendo riferimento solo al bonus R&S e detassazione NPB è certamente esclusa.

La base di calcolo al netto di altre agevolazioni

Andiamo a noi. I predetti commi 201, 202 e 203 della citata legge n. 160/2019 stabiliscono per tutte le tre diverse tipologie di investimenti che “il credito d'imposta è riconosciuto (…) in misura pari al ……. % della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili (…omissis…)”.

Tanto premesso, il problema al momento sotto la lente è quello di comprendere se nella nozione di “sovvenzioni” e “contributi”, vi rientri anche l’agevolazione NPB che, di fatto, si traduce in un risparmio d’imposta -in linea generale pari al 27,9% (24+3,9) - da calcolarsi sul 110% della spesa sostenuta (deduzione aggiuntiva rispetto a quella contabilizzata in bilancio). Se così fosse, la base cui applicare il Bonus R&S per ottenere il credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione dovrebbe essere ridotta del beneficio Patent Box.

Le criticità oggettive  

Prima ancora di fare ipotesi è bene far presente che R&S e Patent Box hanno una competenza temporale (completamente) sfasata:

  • il bonus R&S matura esercizio per esercizio in base ai costi sostenuti rilevanti ai fini agevolativi: a questi si applica il coefficiente moltiplicativo che consente l’ottenimento del bonus da utilizzare in compensazione in tre rate annuali a partire dall’anno successivo:
  • il patent box può (non è detto che alla fine sia così) maturare anche a distanza di molti anni dal sostenimento del costo perché è indispensabile l’ottenimento della tutela giuridica del bene (software, brevetto, disegno); la norma prevede che nell’anno di ottenimento della tutela giuridica l’impresa possa recuperare ai fini della maggiorazione del 110% i costi sostenuti negli 8 anni precedenti.

S’immagini quali sarebbero le conseguenze laddove si dovesse sostenere che il beneficio Patent Box debba ridurre la base su cui calcolare il Bonus R&S: allo scattare della tutela giuridica del bene Patent occorrerebbe rettificare il credito d’imposta R&S (maturato e ovviamente già utilizzato in compensazione) degli 8 anni precedenti.

Va da sé che la restituzione (ovviamente senza sanzioni e senza interessi) potrebbe anche mettere in ginocchio l’impresa chiamata ad un esborso finanziario inaspettato. Oltre alle oggettive difficoltà di monitoraggio che connotano adempimenti così lontani nel tempo.

Se, dunque, l’auspicio di tutti è quello che il NPB non interferisca con la base di applicazione del bonus R&S, va detto che ad oggi non vi sono indicazioni su come comportarsi.

Spunti di riflessione

Come riflessione personale azzarderei a sostenere che un beneficio fiscale, peraltro eventuale, posto che l’impresa nell’anno di maggiorazione dei costi Patent potrebbe anche non avere una base imponibile delle imposte sui redditi e Irap, il che inibisce il calcolo del beneficio pari a 27,9% (24+3,9) rende impossibile affermare che vi è stato concretamente un vantaggio fiscale per l’impresa. Affermare che la perdita può tuttavia essere utilizzata negli anni successivi grazie al riporto (art. 84 Tuir) non farebbe che aggiungere incertezza per via della parziale possibilità di utilizzo della perdita medesima (come noto, il reddito per il 20% del suo ammontare va comunque tassato). Per non parlare dell’Irap dove le perdite non si riportano.

Con qualche nota di tristezza vi faccio inoltre presente per doverosa completezza che la norma dell’abbattimento della base su cui calcolare il bonus R&S suona così: “assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili.

Quel “a qualunque titolo” risulta assai poco rassicurante.

Ma la speranza è sempre l’ultima a morire.

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