Credito d’imposta ricerca e sviluppo – nasce l’albo dei certificatori

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Come noto, il 31 ottobre prossimo scade il termine per la presentazione dell’istanza telematica per la restituzione del bonus R&S, laddove l’impresa abbia commesso errori nella sua qualificazione (credendo erroneamente che il proprio progetto fosse agevolabile) o di quantificazione (commettendo errori nei calcoli di quantificazione del credito d’imposta).

La norma che consente alle imprese di restituire il bonus illegittimamente utilizzato in compensazione, senza sanzioni e senza interessi, nasce dalla consapevolezza che la presenza, negli interventi programmati, degli elementi necessari per accedere all’agevolazione non sempre è agevole (o peggio, pacifico) da individuare.

I necessari requisiti dei progetto di investimento e sviluppo agevolabili

Ecco i necessari requisiti, non sempre facilmente identificabili, dei progetti di R&S:

  • Identificazione delle attività - Le attività qualificabili come ricerca e sviluppo sono quelle relative ai progetti intrapresi per il superamento di una o più incertezze scientifiche o tecnologiche - la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell’arte del settore di riferimento e cioè applicando le tecniche o le conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico.
  • Finalità delle attività - È quella di pervenire alla realizzazione di nuovi prodotti (beni o servizi) o processi o al miglioramento sostanziale di prodotti o processi già esistenti.
  • Caratteristiche estrinseche - Si tratta, quindi, di attività (lavori) che necessariamente si caratterizzano per la presenza di elementi di novità e creatività e per il grado di incertezza o rischio d’insuccesso scientifico o tecnologico che implicano la possibilità di insuccesso.
  • Trasferibilità dei risultati - Contribuendo all’avanzamento delle conoscenze generali attraverso il superamento di ostacoli o incertezze scientifiche o tecnologiche e quindi producendo un benefico per l’intera economia, le attività di ricerca e sviluppo sono potenzialmente meritevoli di essere incentivate con la concessione di contributi pubblici.

La difficoltà di rapporti con l’Agenzia delle entrate

Solo con la risoluzione n. 40/2019 l’Agenzia delle entrate, recependo il parere del MISE, ha definito i contorni necessari per consentire ai programmi di realizzazione di software (nel caso specifico) di aspirare al beneficio, gettando nel panico le imprese illuse di aver realizzato un software innovativo e rivoluzionario, riconducibile al bonus; da li a poco gli accertamenti dell’agenzia delle entrate si sono scatenati.

In questo quadro di riferimento, come già detto, si è ravvisata l’esigenza di consentire alle imprese che ancora non hanno subito accertamenti fiscali o che avendoli subiti non si sono ancora definitivamente conclusi, di restituire, senza sanzioni e senza interessi, il credito non spettante utilizzato in F24.  Va detto che le imprese avevano già da tempo la possibilità di richiedere all’agenzia delle entrate, tramite interpello, un parere sui programmi che intendevano realizzare, ma l’agenzia delle entrate, come comprensibile, rinviava al competente Ministero dello sviluppo economico per risposte tecniche sui loro contenuti. Molte imprese si sono affidate a pareri di professori universitari competenti in materia, da tenere nel cassetto ed esibire in caso di verifica.

La certificazione degli investimenti realizzati o da realizzare

Di fronte alle incertezze e alla assai penalizzati ripercussioni nel caso in cui il programma di ricerca e sviluppo dovesse risultare, a posteriori, non agevolabile (oltre alla sanzione del 30% scatta il reato penale in caso di credito d’imposta utilizzato nell’anno per importo superiore a euro 50.000), le richiesta al Mise si sono moltiplicate mandando in tilt la capacità operativa degli uffici preposti.

Ed è per questo che il Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73, art. 23, co. 2, ha stabilito che, per i crediti d’imposta di cui all'art. 1, commi 200, 201 e 202, della legge n. 160/2019, le imprese possono richiedere una certificazione che attesti:

  • la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio;
  • la qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica (ai quali si applica la maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal 4° periodo del comma 203, nonché dai commi 203-quinquies e 203-sexies dell’art. 1 della legge n. 160/2019).

La certificazione - che ha effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, essa venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata - può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta non siano state già constatate e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Nasce l’albo dei Certificatori

Un D.P.C.M. fisserà i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione e istituirà un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. Sempre il decreto stabilirà le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti.

In attesa del D.P.C.M., quel che è certo che potranno rilasciare la suddetta certificazione le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca, ma (anticipazione della bozza di decreto) anche persone fisiche che posseggono specifiche qualifiche.

La novità va accolta con estremo favore perché garantirà la riconducibilità del programma all’agevolazione consentendo alle imprese di realizzare i propri programmi di spesa con serenità senza l’incubo del recupero del credito e del reato penale a carico degli amministratori.

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