Credito d’imposta R&S – stop e go dal 2020

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Le legge di bilancio 2020 ha soppresso a decorrere dal 2020 (dunque con un anno di anticipo) il collaudato “credito d’imposta Ricerca e Sviluppo” e lo ha sostituto con 3 nuovi crediti d’imposta che presentano talune affinità con quello in vigore sino al 2019, ma con meccanismo di riconoscimento completamente diverso.

Trattasi, in particolare dei seguenti crediti d’imposta:

  1. attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico;
  2. Attività di innovazione tecnologica;
  3. Attività di design

In questa sede, in attesa degli attesi decreti attuativi del MISE volti, in particolare, a meglio definire il campo di attività di ognuno dei tre crediti, fornisco alcuni elementi di carattere generale con riferimento al primo dei tre, vale a dire il credito d’imposta relativo alla attività di ricerca fondamentale di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.

Obbligo di comunicazione al MISE

Del tutto innovativa la parte della norma che prevede che le imprese che si avvalgono di tali misure hanno l’obbligo effettuare una apposita comunicazione al MISE. Siamo in attesa di un decreto direttoriale con il quale saranno stabiliti il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione.

Soggetti beneficiari

Possono accedere al nuovo credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili oltre definite.

Imprese escluse

Imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive per effetto di reati.

Tipologia di ricerca agevolata

Sono considerate attività di ricerca e sviluppo (in campo scientifico o tecnologico) ammissibili al credito d’imposta le attività di:

  • ricerca fondamentale (attività sperimentale o teorica avente come scopo l'ampliamento delle conoscenze, di cui non si prevede una specifica applicazione o utilizzazione);
  • ricerca industriale e sviluppo sperimentale (attività destinata a completare, sviluppare o perfezionare materiali, prodotti e processi produttivi, sistemi e servizi, attraverso l'applicazione e l'utilizzazione dei risultati della ricerca e dell'esperienza pratica).

Un apposito decreto del MISE fornirà elementi di dettaglio circa la tipologia di ricerca ammissibile in conformità al Manuale di Frascati dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità e con un peso percentuale diverso in base ad una articolata impostazione della norma che prevede massimali, percentuali riduttive e percentuali aggiuntive:

  1. spese relative al personale (ricercatori e tecnici lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi direttamente impiegati nelle operazioni di R&S svolte internamente all’impresa).;
  2. le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota;
  3. le spese per contratti di ricerca extra-muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;
  4. le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi (sempre che estranei al gruppo), anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;
  5. le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;
  6. le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta svolte internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota.

Misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Il credito d’imposta è utilizzabile in 5 quote annuali costanti a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di realizzazione dell’investimento.

Obblighi documentali

Le imprese beneficiarie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione. La relazione deve essere predisposta dal responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del DPR 445 del 2000. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata dal soggetto commissionario che esegue le attività.

Obbligo di certificazione del credito

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata da un revisore legale. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del DLGS n. 39 del 2010.

Disposizioni generali di utilizzo del credito

Ecco le regole di applicazione che, peraltro, sono comuni anche agli altri due crediti d’imposta al momento non commentati in questo contributo.

  • Credito d’imposta aggiuntivo - Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi indicati al comma 203.
  • Caratteristiche fiscali del credito d’imposta - Non concorre alla formazione del reddito, dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali (artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir). Sicurezza sui luoghi di lavoro e versamento contributi - il credito d’imposta è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
  • -Utilizzo di più crediti d’imposta nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.
  •  Cumulabilità del credito - Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
  • Impossibilità di cessione del credito - Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
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