DA GENNAIO, PIU’ SPAZIO PER I PAGAMENTI IN CONTANTI

Download PDF

Con il decreto Aiuti-quater, si amplia l’utilizzo del denaro contante e su questo è in corso un animato dibattito politico. Ma davvero è il denaro cartaceo a indurre davvero i contribuenti all’evasione fiscale? Davvero penalizzando i limiti di circolazione del contante le casse erariali sarebbero fiorenti?

Sulla correlazione tra aumento della circolazione del contante ed evasione fiscale, a cercar bene si trovano sempre studi scientifici a sostegno di ogni posizione politica: mentre, infatti, alcune analisi affermano che negli ultimi 10 anni il livello più basso di evasione vi sarebbe stato con il tetto all’utilizzo del contante fissato a 5.000 euro (Unimpresa), altri studi invece (Bankitalia) individuano un nesso causale tra le modifiche alle norme relative all'utilizzo per i pagamenti del denaro cartaceo e la curva del gettito tributario sottratto all'Amministrazione finanziaria.

Che da una elevata disponibilità di denaro contante possa ipotizzarsi una propensione all’aumento dell’economia sommersa non è certamente fuori luogo, ma credere che solo riducendo il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi si possa contrastare efficacemente l’evasione fiscale appare supposizione un po' ingenua.

Aldilà delle opinioni, infatti, è certo che solo tramite una completa eliminazione della circolazione del contante e con una parallela introduzione per qualsiasi acquisto di un obbligo di pagamento tracciato/digitale, vi sarebbe la possibilità di rimuovere alla radice ogni ipotesi di occultamento della base imponibile: ma ciò si tradurrebbe in un’esorbitante ed illiberale compressione politica della libertà.

Fissando, invece, una qualsiasi soglia al limite dei pagamenti in contanti la storia ha insegnato che nel contrasto all’evasione fiscale poco cambia, né prevedibilmente granché cambierà.

In ogni caso, dall'1.1.2023, per i trasferimenti di denaro contante tra soggetti diversi, ex art. 49 comma 1 del DLgs. 231/2007, la soglia di punibilità non sarà più di 2.000 euro, ma 5.000 euro (il che equivale ad affermare che il limite per i pagamenti leciti in contante si alzerà da 1.999,99 a 4.999,99 euro).

Ai sensi dell'art. 63 co. 1 del DLgs. 231/2007, per le infrazioni si applicherà ancora la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro, mentre (al momento) la novella normativa non è intervenuta sui minimi edittali sanzionatori.

Nulla cambia per le vendite a rate: rimarrà possibile un trasferimento di denaro in più soluzioni di importi anche superiori alla soglia, ove previsto da prassi commerciali.

Per quanto riguarda, invece, le operazioni di prelievo bancario e/o di versamento di contante superiori ai limiti, trattandosi di operatività non configurabile come trasferimento tra soggetti diversi, rimangono lecite, ma il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti, rimarrà "sospettabile".

Nessuna novità anche per il limite di utilizzo di contanti per c.d. “money transfer” (che resterà pari a 999,99 euro) e anche per i turisti stranieri (possibile effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000 euro di  beni e servizi legate al turismo, effettuati da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana presso i commercianti al minuto e/o agenzie di viaggio e turismo.

In conclusione, che anche da un semplice rialzo del limite della circolazione del contante un minimo vantaggio per i riciclatori di denaro sia ritraibile è indubbio. Viene, infatti, ampliato il margine quantitativo per poter reinserire ed impiegare nel circuito legale anche somme di provenienza illecita, ma chiunque sappia un minimo di cosa si parli conosce  bene che le principali casistiche analizzate dall’UIF rivelano che la relazione causale tra l’uso dei contanti, l’evasione fiscale e il riciclaggio risiede in schemi operativi del money laundering caratterizzati da passaggi di fondi tracciati tra persone giuridiche collegate a false fatturazioni e da transiti su rapporti personali di operatività apparentemente imprenditoriale. La soglia a 5.000 euro servirà verosimilmente più a semplificare la quotidianità nei rapporti commerciali che ad allargare sostanzialmente le maglie per il vero riciclaggio criminale.

Download PDF

Nessun commento ancora


Lascia un commento

E' necessario autenticarsi per pubblicare un commento