Detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili – proroga al 2017 con modifiche

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La legge di bilancio per il 2017 ha prorogato anche per il 2017 la detrazione per l’acquisto dei mobili in caso di ristrutturazione dell’edificio. Contestualmente ha apportato alcune limitazioni alla detrazione. In particolare, per le spese sostenute nel 2017 la detrazione si applica limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall’1/1/16. Inoltre, l’importo complessivo della spesa, che come si è detto, non può essere superiore a 10.000 euro, deve essere considerato, per gli interventi effettuati nel 2016 ovvero per quelli iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017, al netto delle spese sostenute nel 2016 per le quali si è fruito della detrazione.

Facciamo il punto della situazione.

Chi fruisce della detrazione per ristrutturazione edilizia (vedi informativa precedente) può portare in detrazione anche le ulteriori spese sostenute entro il 31/12/17 per l’acquisto dei seguenti beni finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione:

  • Mobili nuovi (sono esclusi gli arredi: tappeti, tende, quadri, etc.);
  • Grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla A+ (frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici), nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali uguali, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute (anche di importo superiore alle spese sostenute per lavori di ristrutturazione) ed è calcolata su un ammontare non superiore a 10.000 euro (indipendentemente dall’importo delle spese per i lavori di ristrutturazione).

È consentito portare in detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

La detrazione per mobili ed elettrodomestici spetta solo se sono state sostenute le spese per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

  • manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
  • manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  • ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
  • ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione/ristrutturazione immobiliare e da coop edilizie, che entro 6 mesi dal termine dei lavori alienano o assegnano l’immobile.

In caso di lavori condominiali, i condòmini hanno diritto alla detrazione pro-quota, (solo) per i beni acquistati e destinati ad arredare le parti condominiali (tavolo riunioni, sedie, mobili gabbiotto del portiere, etc.).

La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, tuttavia, non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione. La detrazione:

  • spetta anche a chi sostituisce la caldaia (intervento considerato di “manutenzione straordinaria);
  • non spetta per la realizzazione di posti auto di pertinenza dell’abitazione.

 

Normativa

Art. 16, D.L. n. 63/2013;

Art. 1, co. 74, legge n. 208/2015

Art. 1, co. 2, legge di bilancio 2017

 

Prassi

AE, Circolare n. 3/2016;

AE, Guida ristrutturazioni marzo 2016

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Ulteriori approfondimenti:

PROROGATA AL 2017 LA DETRAZIONE IRPEF PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMMOBILI

LA LEGGE DI BILANCIO 2017 RISCRIVE LA DETRAZIONE IRPEF PER INTERVENTI ANTISISMICI

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