Detrazioni fiscali, crediti d’imposta e pignoramento

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Il periodo è caldo e l'argomento in questione è decisamente scottante. Stiamo parlando delle detrazioni fiscali e dei relativi crediti d'imposta e del sistema, ora forse in via di riapertura o comunque di revisione, della cessione dei crediti stessi.
Quello che vorremmo però esaminare non è tanto il funzionamento di queste procedure (ndr: anche perché se ne è già parlato approfonditamente in questo blog!) quanto piuttosto come debbano essere "maneggiati", con cura, questi crediti.
Lo spunto, in particolare, viene da una recente sentenza della Cassazione, n. 31844 del 27 ottobre 2022, che affronta la questione della possibilità di pignorare un credito futuro attraverso la procedura del pignoramento presso terzi. Ma andiamo per gradi.

Il pignoramento dei crediti (anche se futuri, condizionati e non esigibili)...
Che un credito sia pignorabile è cosa abbastanza facile da comprendere, essendo per certi versi (anche se con una certa approssimazione) avvicinabile ai beni mobili. Però se un credito è futuro, non immediatamente esigibile e magari condizionato?
Sul carattere "futuro" del credito si può richiamare il tema della cessione: è legittimamente cedibile un credito, con l'unica avvertenza che tale credito si trasferirà al cessionario solamente nel momento in cui lo stesso verrà ad esistenza.
Per quanto riguarda l'esigibilità, invece, è l'art. 553 cpc ad escluderla come requisito necessario per il pignoramento.
La sentenza che abbiamo richiamato, poi, ribadisce che "l'esigibilità del credito non è condizione della sua pignorabilità poiché oggetto dell'espropriazione forzata non è tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata, quanto una posizione giuridica attiva dell'esecutato, cosicché l'espropriazione presso terzi può configurarsi anche con riguardo a crediti illiquidi o condizionati ma suscettibili di una capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione".
Il riferimento, dunque, non è tanto al credito in quanto già certo, determinato ed esigibile, quanto piuttosto al rapporto giuridico (dal quale scaturisce il credito) che deve essere, questo sì, identificato e già esistente.

...e il pignoramento dei crediti di imposta
Nel nostro ordinamento tributario non ci sono norme generali o speciali che escludono tale possibilità e quindi il pignoramento presso terzi dei crediti di imposta è generalmente consentito, salva l'ipotesi in cui il debitore esecutato abbia utilizzato il credito in compensazione.
In altre parole, se il contribuente-debitore ha utilizzato in compensazione il proprio credito d’imposta, l'eventuale pignoramento successivo sarebbe inevitabilmente negativo, in quanto riguardante un credito non più esistente .
Il credito sarà invece pignorabile se formalmente riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate oppure accertato con sentenza passata in giudicato.

Venendo ora al caso del c.d. Superbonus, il legislatore ha previsto il noto meccanismo secondo cui il contribuente può optare in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente, dello sconto in fattura fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto per i lavori o della cessione di un credito d'imposta di pari importo.
Secondo quanto stabilito dalla circolare AdE n. 33 del 6 ottobre 2022 e la risoluzione n. 58 dell'11 ottobre 2022, l'opzione in questione deve essere esercitata entro il 30 novembre 2023.

Nel caso della cessione del credito d'imposta ad un terzo è da ritenere che potrà procedersi esecutivamente ricordando però che la cessione dei crediti anteriore al pignoramento è opponibile al creditore pignorante solo se notificata o accettata, attraverso appunto il valido esercizio dell'opzione, dal debitore ceduto (in questo caso dall'Agenzia delle Entrate) prima del pignoramento.
Sebbene ad oggi non sia ancora intervenuta in maniera puntuale la giurisprudenza, anche in considerazione della novità della materia, è presumibile ritenere che prossimamente su queste fattispecie saranno chiamati a pronunciarsi i tribunali, augurandoci che finalmente sia fatta un po' di chiarezza sulla natura di questi particolari crediti d'imposta e sul loro "utilizzo" anche nell'ambito delle procedure esecutive.
Peraltro, si fa presente che in ambito penale, nel caso di frodi connesse al riconoscimento del c.d. Superbonus edilizio 110%, è pacificamente consentito procedere al sequestro preventivo “impeditivo” di cui all' articolo 321, comma 1 del Cpp dei crediti in oggetto anche nei confronti del terzo estraneo al reato, quale cessionario di tali crediti (Cass. Penale, Sez. III, 21 settembre 2022 n. 40866).

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