Distribuzione dividendi deliberati prima del 31 dicembre 2017 – come si tassano

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L’art. 1, co. 99-1006, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha apportato modifiche importanti alla disciplina fiscale dei redditi di capitale (dividendi) e dei redditi diversi (plusvalenze) derivanti dal possesso e dalla cessione di partecipazioni societarie qualificate conseguiti dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, uniformandone il trattamento a quello delle partecipazioni non qualificate.

In particolare, l’imposta sostitutiva del 26% prevista dall’articolo 27 del D.P.R. n. 600/1973, già prevista per le partecipazioni non qualificate, è stata estesa anche ai redditi derivanti da partecipazioni qualificate, anche in caso di utili e proventi derivanti da strumenti equiparabili alle partecipazioni societarie e di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto diverso da quello di opere e servizi.

Vediamo nel dettaglio la nuova disciplina fiscale di tali redditi per le persone fisiche (non nell'esercizio di impresa) che detengono una partecipazione in un soggetto Ires residente o in una società non residente (non localizzata in un regime fiscale privilegiato).

Dividendi corrisposti da società di capitali e enti commerciali residenti

Sugli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti da società di capitali e gli enti commerciali residenti deve essere operata una ritenuta d’imposta del 26% ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973. La ritenuta operata, con obbligo di rivalsa, dalla stessa società che distribuisce gli utili deve applicarsi ai dividendi derivanti da:

  • partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir;
  • partecipazioni qualificate di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir;
  • strumenti finanziari assimilati alle azioni, di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del Tuir;
  • contratti di associazione in partecipazione, di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), Tuir, a prescindere dal valore dell’apporto.

Dividendi corrisposti da soggetti non residenti

Sono assoggettate alla ritenuta a titolo d’imposta del 26% ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973 le remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a:

  • partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del Tuir;
  • contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale, di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, in cui l’associante è soggetto non residente.

La ritenuta del 26% deve essere operata dai soggetti che intervengono nella riscossione per le partecipazioni:

  1. non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir;
  2. qualificati ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir.

Esclusione degli utili dalla base imponibile delle persone fisiche

L’introduzione, in linea generale, per tali redditi dell’imposizione sostitutiva ha comportato la soppressione della disposizione in base alla quale gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti, anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente a una percentuale (49,72%, poi aumentata al 58,14% dall’1/1/2017) del loro ammontare. Tale regime era associato a una ritenuta a titolo di acconto del 26%.

Pertanto, scontando l’imposizione sostitutiva a titolo definitivo, tali redditi non concorrono alla formazione del reddito complessivo e non entrano più nella dichiarazione dei redditi.

Contratti di associazione in partecipazione con associante in contabilità semplificata

La parziale concorrenza al reddito resta ferma, invece, per le remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione in cui sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi, di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, laddove l’associante sia in contabilità semplificata e, dunque, determina il reddito in base alle disposizioni di cui all’articolo 66 del Tuir.

In tal caso, gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell’associato nella misura del 58,14%, qualora l’apporto sia superiore al 25% della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del Tuir e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all’articolo 110 del Tuir al netto dei relativi ammortamenti.

Plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate

Come per gli utili, sono tassate con l’imposta sostitutiva del 26% le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate. È stata, pertanto, abolita (come vedremo a valere sulle plusvalenze realizzate dall’1/1/19) la disposizione che prevedeva la tassazione nei limiti del 58,14% della plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate.

Non vi è più ragione, pertanto, di distinguere tra plusvalenze e minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e quelle derivanti da partecipazioni non qualificate. I redditi diversi realizzati da partecipazioni qualificate e non qualificate formano un’unica massa all’interno della quale le plusvalenze possono essere compensate con le relative minusvalenze.

Decorrenza, norme transitorie e dubbi applicativi

Le disposizioni della legge di bilancio 2018 si applicano:

  • ai dividendi percepiti a partire dal 1/1/18;
  • alle plusvalenze realizzate a decorrere dal 1/1/19.

Tuttavia, è stato stabilito che alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’Ires formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31/12/17, ma deliberate dal 1/1/18 al 31/12/22, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 26/5/17, ossia il parziale concorso dei redditi da partecipazioni qualificate al reddito complessivo nella misura del 58,14%.

Le disposizioni transitorie non prevedono, invece, quale debba essere la disciplina applicabile alle distribuzioni di utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31/12/17 effettuate dall’1/1/18 e deliberate entro il 31/12/17. In attesa di chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, sembra potersi ritenere che, in tale ipotesi, i dividendi connessi a partecipazioni qualificate debbano essere assoggettati al vecchio regime di tassazione, con parziale concorso dei redditi da partecipazioni qualificate al reddito complessivo in misura pari al 58,14%.

Riferimenti normativi

  • Articolo 1, commi da 999 a 1006 della legge 205 del 2017 (legge di bilancio 2018);
  • Articolo 27 D.P.R. n. 600 del 1973;
  • Articoli 44, 67 e 109 del Tuir.
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