E’ ARRIVATA LA CIRCOLARE SULLA “PACE FISCALE” DEI PVC

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Da qualche ora, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 7, relativa all’adesione ai verbali di constatazione disciplinata dall’art. 1 del D.L. 119/2018.
Con essa si consente ai contribuenti destinatari di un verbale di constatazione consegnato entro il 24 ottobre 2018 di aderire interamente ai contenuti dello stesso PVC, presentando la dichiarazione ed effettuando i relativi versamenti entro il 31 maggio 2019.
Come già segnalato anche in un precedente intervento, dal punto di vista operativo, occorrerà presentare le ordinarie dichiarazioni (UNICO/REDDITI, IVA, IRAP, 770) barrando la casella “Correttiva nei termini”, e il beneficio consiste nel solo stralcio delle sanzioni irrogabili ai sensi dell’art. 17 comma 1 del DLgs. 472/97.
Di fatto, quindi, si deve presentare la dichiarazione come se in origine si fosse dichiarato quanto oggi contestato.
Tanto quanto già detto nel provvedimento n. 17776 del 23 gennaio 2019, il contribuente potrà decidere quali periodi d’imposta oggetto del verbale sanare, con l'avvertenza che se fosse stato notificato un accertamento su una delle annualità, rimarrà ben possibile definire il PVC per le altre, tuttavia, il contribuente che definisce lo deve fare per la totalità dei rilievi dell'anno, accettandoli tutti e per tutti i tributi.
Tra le questioni più interessanti che sono state chiarite vi è l'affermazione secondo cui possono essere definiti solamente i rilievi che individuano elementi puntuali per la determinazione degli importi dovuti, mentre non sarà possibile alcun tipo di esame critico sui rilievi stessi. In altri termini, si potranno emendare solo eventuali incongruenze, inesattezze, errori di calcolo, individuabili in maniera evidente.
Non sono, peraltro, definibili le semplici segnalazioni all’ufficio, né, tantomeno, rilievi inerenti ipotesi di abuso del diritto, le quali necessitano di ulteriori contraddittori istruttori tra Fisco e contribuente previsti dalla legge.
Infine, appare utile rammentare come nella dichiarazione integrativa, il contribuente debba riprendere i dati della dichiarazione originaria recependo i rilievi del verbale. Ad esempio, quindi, se il contribuente ha dichiarato 2000, e il verbale contesta la necessità di rideterminare l'importo del reddito in 3000, si dovrà presentare una integrativa dichiarando 3000.
Confermando quanto già prevedibile, la dichiarazione dovrà sostanzialmente ripristinare la situazione che si sarebbe realizzata qualora il contribuente avesse dichiarato sin dall’origine l’imponibile corretto.
Salvo che il verbale disconosca il regime agevolativo, gli enti in regimi forfetari (si pensi, ad esempio, agli enti in regime 398/1991), non dovranno presentare la dichiarazione originariamente non presentata (si pensi, all'IVA), ma sarà utile che consegnino agli uffici copia del versamento effettuato per definire la sanatoria.
Laddove, invece, con un provvedimento formale di autotutela, l'Ufficio non avesse recepito il rilievo contestato, il contribuente potrà stralciarlo dalla definizione. Ulteriormente, per ciò che concerne i periodi d’imposta in perdita, sarà possibile definire i PVC presentando tutte le dichiarazioni in progressione per correggere le perdite utilizzate e sempre barrando la casella “Correttiva nei termini”.
Come, peraltro, sufficientemente già noto, per il Fisco la sanatoria non può essere esperita per le violazioni riguardanti gli omessi versamenti di imposte dichiarate, ovvero sulle violazioni emergenti a seguito di liquidazione automatica e controllo formale della dichiarazione.
In dottrina  questa affermazione è stata criticata (in ragione del fatto che queste violazioni sono potenzialmente contestabili tramite irrogazione delle sanzioni previste art. 17 comma 1 del DLgs. 472/97 e che l’irrogazione diretta mediante ruolo risulterebbe solo una semplice facoltà), ma chi non volesse rischiare di fare contenzioso pure su una sanatoria meglio farà ad ottemperare. Su questi temi meglio dare ragione a chi comanda. Che poi abbia davvero ragione, o susciti ammirazione per ciò che impone, è ben altro discorso: ma questa non è di certo la prima volta che accade.

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