Ecobonus su singole unità immobiliari: finalmente operativa la cessione del credito

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Fissate le modalità operative per cedere il credito relativo alla detrazione da “ecobonus” per interventi sulle singole unità immobiliari: con il provvedimento n. 100372 del 18 aprile 2019, l’Agenzia delle entrate ha dettato le modalità di cessione del credito per interventi di riqualificazione energetica sulle singole unità immobiliari. Possibilità in vigore dal 1° gennaio 2018 ma fino a ieri ancora priva di efficacia.

La procedura ricalca quella già prevista per la cessione dell’ecobonus sulle parti comuni, con l’individuazione di uno specifico “calendario” per l’esecuzione degli adempimenti relativi alla cessione in relazione alle spese di riqualificazione energetica sostenute nel 2018.

Quale detrazione può essere ceduta

La cessione del credito in argomento riguarda le spese per interventi da riqualificazione energetica sulle singole unità immobiliari sostenute nel 2018 e nel 2019 (sostanzialmente, detrazioni del 50% o 65% a seconda della tipologia di intervento). La cessione riguarda sia i soggetti IRPEF sia i soggetti IRES (come chiarito nella circolare n. 11/E/2018). 

Chi può cedere

La detrazione da ecobonus per interventi sulle singole unità immobiliari, in relazione alle spese sostenute nel 2018 e 2019, può essere ceduta da:

  • tutti i soggetti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta. Quindi, la facoltà riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese, compresi coloro che in concreto non potrebbero fruire della detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta;
  • cessionari del credito, i quali a loro volta possono effettuare una ulteriore cessione.

Viene quindi ripreso nel corpo del provvedimento il principio già fissato nella circolare n. 11/E/2018, secondo cui la cessione del credito deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria (quindi, al massimo due cessioni).

A chi si può cedere

L’articolo 14, commi 2-ter e 2-sexies, D.L. n. 63/2013, ha previsto diverse categorie di soggetti a cui il credito può essere ceduto, riconoscendo solo agli “incapienti” (comma 2-ter) la possibilità di cessione alle banche.

Il credito può quindi essere ceduto:

  • ai fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica;
  • ad altri soggetti privati diversi dai fornitori (persone fisiche, esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Vi rientrano, ad esempio, le imprese consorziate o retiste anche se non hanno eseguito il lavoro, oppure lo stesso Consorzio o Rete, oppure il subfornitore o subappaltatore.
  • Ad istituti di credito o intermediari finanziari, nella sola ipotesi in cui il credito sia ceduto dai soggetti “incapienti” (vi rientrano i Confidi con volumi di attività pari o superiori a 150 milioni di euro, le società fiduciarie, i servicer delle operazioni di cartolarizzazione, le società di cartolarizzazione ex L. 130/99. Non sono considerate “banche” le ESCO, SSE, organismi associativi, consorzi e società consortili anche se partecipati in modo non maggioritario da società finanziarie o senza controllo di diritto o di fatto sull’ente partecipato o collegato).

E’ esclusa, per tutti i soggetti (capienti e incapienti), la cessione ad amministrazioni pubbliche di cui al D.lgs. n. 165/2001.

Credito cedibile

Il credito d’imposta cedibile è quello corrispondente alla detrazione (50% o 65%) spettante per gli interventi di riqualificazione energetica sulle singole unità immobiliari.

Si ritiene che il titolare della detrazione possa cedere l’intero credito, mentre la successiva cessione può anche essere parziale.

In particolare, il punto 3 del provvedimento precisa che:

  • il credito d’imposta cedibile da parte dei soggetti beneficiari della detrazione è determinato sulla base dell’intera spesa sostenuta nel periodo d’imposta, tenendo conto anche della parte di spesa sostenuta mediante cessione del credito al fornitore.
  • In presenza di più fornitori, la detrazione cedibile è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo nei confronti di ciascun fornitore.
  • Nel caso di cessione del credito al fornitore che ha effettuato gli interventi, la fattura da questi emessa è comprensiva dell’importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito d’imposta: ciò significa che il fornitore che esegue gli interventi e a cui il credito è ceduto emette la fattura per l’importo totale, fermo restando (si ritiene) che il relativo bonifico “parlante” eseguito dal soggetto committente possa essere effettuato per la differenza, cioè al netto della detrazione ceduta (quindi, con  compensazione tra debito verso il fornitore e credito a questi ceduto).
  • Il credito acquisito può essere ceduto dal cessionario in tutto o in parte dopo che è divenuto disponibile: ciò significa che l’eventuale ulteriore cessione può essere effettuata dal cessionario (a cui il credito è stato ceduto):
    1. a regime dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e comunque dopo l’accettazione del credito stesso;
    2. solo per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica sostenute nel 2018, l’ulteriore cessione (totale o parziale) da parte del cessionario può essere effettuata dal 5 agosto 2019, sempreché sia stata effettuata la relativa accettazione.

Adempimenti: tempistica

A regime, i soggetti titolari della detrazione (capienti e incapienti) comunicano entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa la volontà di cedere il credito.

Solo per le spese di riqualificazione energetica sostenute nel 2018, la comunicazione della cessione è effettuata dal 7 maggio 2019 al 12 luglio 2019.

Adempimenti: la procedura

La comunicazione, che è necessaria per l’efficacia della cessione, è effettuata con una delle seguenti modalità:

  • tramite le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
  • con il modulo approvato con il provvedimento, presentato all’Ufficio o inviato anche tramite PEC, sottoscritto con firma digitale o firma autografa (in tal caso è presentato unitamente ad un documento di identità).

In ogni caso, devono essere comunicati i seguenti elementi:

  • dati del cedente (denominazione e codice fiscale)
  • tipologia dell’intervento
  • importo della spesa sostenuta entro il 31 dicembre
  • importo del credito cedibile, pari alla detrazione spettante
  • anno di sostenimento della spesa
  • dati catastali dell’immobile
  • dati del cessionario (denominazione e codice fiscale)
  • ammontare del credito ceduto
  • data di cessione
  • accettazione della cessione da parte del cessionario.

Nel cassetto fiscale del cessionario l’Agenzia rende visibile il credito “acquisito” attraverso la cessione; il cessionario dovrà accettare la cessione del credito con la relativa funzionalità resa disponibile nel sito dell’Agenzia; l’accettazione da parte del cessionario sarà visibile anche al cedente.

Modalità di utilizzo del credito d’imposta

L’utilizzazione del credito acquisito attraverso la cessione è utilizzabile in compensazione orizzontale:

  • a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, previa accettazione del credito stesso;
  • solo per le spese di riqualificazione energetica sostenute nel 2018, il credito è utilizzabile dal cessionario (che non ha provveduto ad ulteriore cessione) dal 5 agosto 2019, previa accettazione del credito stesso.

L’utilizzo avviene esclusivamente presentando il mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia (Entratel o Fisconline), in dieci quote annuali di pari importo, con possibilità di utilizzo nell’anno successivo per la quota non utilizzata dal medesimo soggetto e senza possibilità di rimborso.

Le quote non utilizzate possono essere cedute ad altro cessionario (nel rispetto delle regole previste per la cessione di tale credito, sia in relazione al numero delle cessioni, sia in relazione alla tipologia di cessionario).

Norma:

  • 14, cc.- 2-ter e 2-sexies, D.L. n. 63/2013, convertito in legge n. 90 del 3 agosto 2013.
  • Provvedimento Direttore Agenzia entrate del 18 aprile 2019, prot. 100372

 Prassi amministrativa:

  • Circolare n. 11/E del 18 maggio 2018
  • Circolare n. 17/E del 23 luglio 2018

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