Errata applicazione del reverse charge: ambito applicativo della sanzione fissa

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In materia di applicazione del reverse charge Iva, il D.Lgs. n. 158/2015, con decorrenza dal 2016, ha modificato in maniera importante il regime sanzionatorio in caso di errata applicazione dell’Iva nell’ambito delle operazioni soggette al regime di inversione contabile, contenute nell’art. 6, commi da 9-bis a 9-bis3 del D.Lgs. 471/97. Con la circolare n. 16 del 12.05.2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito a tale sistema sanzionatorio.

In tale documento, tra i diversi aspetti, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che la sanzione in misura fissa (compresa tra Euro 250,00 ed Euro 10.000,00) è applicabile solo al caso di irregolare assolvimento dell’imposta relativa a cessioni di beni o a prestazioni di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 9-bis “in assenza dei requisiti prescritti per l’applicazione dell’inversione contabile”. Rientra, quindi, nell’ipotesi contemplata dalla norma:

  • la fattispecie della cosiddetta della “stabile organizzazione occulta”. È il caso di un soggetto residente che abbia assolto l’imposta con il sistema del l’inversione contabile (ai sensi dell’art. 17, co.2, del DPR 633/72), relativamente a beni e servizi acquistati presso un soggetto dichiaratosi non residente e di cui, successivamente, sia accertata la stabile organizzazione in Italia;
  • la fattispecie dell’impiantista che realizza in appalto un impianto idraulico in un giardino non di pertinenza di un edificio e assolve l’Iva con il meccanismo dell’inversione contabile. Tale operazione, infatti, sarebbe, in astratto, riconducibile alle ipotesi di reverse charge contemplate dall’art. 17, co. 6, lett. a)-ter, del DPR 633/72 (“prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”), ma nel caso concreto manca l’ulteriore requisito oggettivo dell’installazione dell’impianto in un edificio (o in una sua pertinenza).

Diversamente, la sanzione in misura fissa non si applica nel caso di ricorso all’inversione contabile in ipotesi palesemente estranee a detto regime. In tale evenienza tornano applicabili le sanzioni in misura proporzionale, ovvero:

  • in capo al cedente (o prestatore), la sanzione di cui all’art. 6, co. 1, del D.Lgs 471/97, prevista in caso di violazione degli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni imponibili (sanzione compresa nella misura tra il 90 e il 180 % relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio, con un minimo di Euro 500,00);
  • in capo al cessionario (o committente), la sanzione di cui all’art. 6, co. 8, del D.Lgs 471/97 prevista per la mancata regolarizzazione dell’operazione (sanzione pari al 100% dell’imposta con un minimo di Euro 250,00).
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