ERRORE NELLA COMPILAZIONE DEGLI ISA – I BENEFICI NON SPETTANO – CIRCOLARE AE 20/2019

Download PDF

Il raggiungimento di un livello di affidabilità idoneo all’ottenimento di benefici premiali deve ritenersi subordinato alla circostanza che i dati dichiarati dal contribuente ai fini della applicazione degli ISA siano corretti e completi. Laddove il raggiungimento di una premialità sia l’effetto della dichiarazione di dati incompleti o inesatti non può ritenersi legittimo il godimento di un beneficio.

Con circolare 20/2019 l’AE afferma che non riconoscerà alcun beneficio se dalla correzione dei dati inesatti indicati negli ISA emergerà un punteggio inferiore a quello previsto per l’assegnazione degli stessi

Si tratta di una tesi interpretativa non prima di coni d’ombra.

Come noto, l’art. 9 bis co. 11 del Dl 50/2017 in materia di Indicatori sintetici di affidabilità, disciplina il regime premiale collegato ai differenti gradi di affidabilità nei termini stabiliti dall’AE con il provvedimento del 10 maggio 2019.

I benefici collegati ai differenziati punteggi che scaturiscono dall’applicazione degli ISA possono essere divisi in due gruppi:

  • benefici aventi natura amministrativa (esonero dall’apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti relativamente all’IVA, alle imposte dirette e all’IRAP e per la richiesta dei rimborsi IVA);
  • Benefici che interessano l’attività di controllo-accertamento (esclusione dall’applicazione delle disposizioni in materia di società di comodo, riduzione di un anno del termine di decadenza per l’attività di accertamento, esclusione dagli accertamenti analitico induttivi, applicazione attenuata delle disposizioni in materia di redditometro).

 Cosa succede se si sbaglia nella compilazione degli ISA

Si pone la questione, con particolare riferimento ai benefici aventi natura amministrativa, delle conseguenze derivanti dalla non corretta o infedele indicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori che consentono il raggiungimento di punteggi di affidabilità ai quali sono collegati i benefici medesimi (si ricorda che questi operano in modo differenziato a partire dal punteggio minimo di 8).

In altri termini, ci si chiede se a seguito della contestazione dei dati indicati negli ISA, l’agenzia delle entrate possa contestare la già avvenuta fruizione dei benefici amministrativi quando per effetto dell’indicazione dei dati corretti risulti un punteggio ISA inferiore dichiarato e richiesto dal provvedimento (Es. punteggio scaturente dalla errata compilazione 8,5, punteggio dopo la correzione degli errori 7).

Tesi dell’AE

L’AE ha sostenuto che la non corretta compilazione degli ISA potrà inficiare sul riconoscimento dei benefici premiali.

La tesi contraria

Non vi è dubbio che le violazioni nella compilazione della dichiarazione dei redditi possono essere presupposto di non corretta compilazione degli ISA e di assegnazione di un maggior punteggio di affidabilità.

Tuttavia, non sembra convincente la teoria secondo la quale l’infedele rappresentazione dei dati richiesti ai fini ISA possa inficiare sulla spettanza dei connessi già utilizzati benefici e ciò in quanto le norme che regolano gli ISA indicano in modo puntuale le condizioni che fanno venire meno la spettanza dei benefici e le condizioni a cui è subordinata l’applicazione del regime premiale.

In particolare, il co 13 dell’art. 9 bis del sopra richiamato DL n. 50/2017, prevede che, in caso di violazioni presupposto di reato tributario (D.Lgs. 74/2000) che comportino l’obbligo di comunicazione ex art. 331 del cpp (solo) i benefici riferiti alla non applicazione della normativa sulle società di comodo, allungamento di un anno della decadenza da accertamento, presunzioni da redditometro, vengono meno.

Dunque, letta al contrario si deve concludere che:

  • la spettanza dei benefici premiali prima elencati, non vengono meno nel caso di violazioni sostanziali o formali che non sono presupposto di uno dei reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000;
  • i benefici relativi all’esonero del visto di conformità non vengono meno neanche nel caso di violazioni presupposto di uno dei reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000.

La tesi della conservazione dei benefici nel caso di violazioni non presupposto di reato, incidenti sulla fedele compilazione dei modelli ISA, trova un ulteriore importante conforto dalla comparazione delle disposizioni che disciplinano il vecchio regime premiale previsto per gli abrogati Studi di settore e il nuovo regime premiale previsto per gli ISA.

L’art. 10 del Dl 201/1998 (regime premiale degli studi di settore) subordinava specificatamente la spettanza dei benefici premiali alla corretta compilazione dei modelli degli studi di settore mediante la fedele indicazione dei dati rilevanti alla applicazione degli stessi.

Disposizione ripresa nei provvedimenti attuativi dell’agenzia delle entrate riferiti agli Studi che, per altro, precisavano che, la fedeltà dei dati dichiarati risulta sussistere anche nel caso di errori o omissioni nella compilazione dei modelli degli studi di settore di dati che non comportano la modifica:

  • dell’assegnazione ai cluster;
  • del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati;
  • del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza;

rispetto alle risultanze dell’applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri.

Tali pericolose disposizioni, per quanto riguarda gli ISA non si rinvengono né nella fonte primaria (l’art. 9 bis del DL 50/2017) né nei regolamenti secondari (provvedimento 10 maggio 2019) e ciò lascia chiaramente intendere che la spettanza dei benefici previsti per elevati livelli di affidabilità non potrà essere contestata sulla base di errata compilazione dei modelli ISA.

Andando al concreto

Va anche detto che, una analisi della metodologia di applicazione dei vari indici di affidabilità e anomalia (al netto della attuale imperante confusione da ricondurre alle difficolta riscontrate da tutti gli interessati in sede di prima applicazione), appare poco probabile (ancorché non impossibile) il raggiungimento degli elevati livelli di affidabilità richiesti per il riconoscimento dei benefici mediante compilazioni “truccate” dei modelli.

Sono infatti (e invece) le violazioni (realizzate a monte delle dichiarazioni dei redditi) individuate dal legislatore, quelle presupposto di reato, che possono invece minare seriamente la corretta rappresentazione del modello di business e eludere la corretta determinazione del punteggio ISA.

Download PDF

Nessun commento ancora


Lascia un commento

E' necessario autenticarsi per pubblicare un commento