ESTEROMETRO – QUANDO E COSA COMUNICARE

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Dal 1° gennaio 2019, con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica obbligatoria e l’abrogazione dello spesometro (l’ultimo invio sarà entro il 28 febbraio per i dati delle fatture emesse e ricevute relativamente al terzo e al quarto trimestre del 2018), parte un nuovo adempimento: l’esterometro, ossia la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere che deve essere effettuato con cadenza mensile.

Le nuove scadenze

La trasmissione telematica è effettuata con cadenza mensile entro l’ultimo giorno del mese successivo:

  • a quello della data di emissione della fattura;
  • a quello della data di ricezione della fattura.

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018, con riferimento ai documenti passivi, ha precisato che la data di ricezione è da identificarsi nella data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.

Operazioni da comunicare con l’esterometro

Sono obbligati alla trasmissione tutti gli operatori IVA con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. L’articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2018, n. 209, infatti, prevede che i soggetti passivi “trasmettono telematicamente all'Agenziadelleentrateidatirelativialle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti nonstabilitinelterritoriodello Stato, salvo quelleperlequalièstataemessaunabolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevutefatture elettroniche”.

Come è possibile evitare l’esterometro

Di conseguenza, per evitare di effettuare le comunicazioni in oggetto, limitatamente alle operazioni attive è possibile emettere la fattura elettronica, in modo tale che i dati vengano trasmessi al sistema dell’Agenzia delle Entrate; in questo caso le fatture con formato XML vengono trasmesse al SDI compilando solo il campo “Codice Destinatario” con il codice convenzionale “XXXXXXX”, come indicato nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30 aprile 2018 e inviandone copia cartacea al cessionario/committente.

Da più parti è stato segnalato che l’esclusione dalla fatturazione elettronica per i soggetti “identificati” in Italia (Circolare n. 13/E/2018, chiarimento poi ratificato con l’articolo 15 del D.L. n. 119/2018) includerebbe, implicitamente nell’esterometro tali operazioni: quindi, dovrebbero essere escluse dall’obbligo di comunicazione (facoltativa) solo le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Contenuto della comunicazione

L’Agenzia delle Entrate, con il citato provvedimento n. 89757 del 2018, con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, ha precisato che gli operatori IVA residenti trasmettono le seguenti informazioni:

  • dati identificativi del cedente/prestatore;
  • dati identificativi del cessionario/committente;
  • data del documento comprovante l’operazione;
  • data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
  • numero del documento, base imponibile, aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Il file Xml da trasmettere, deve essere firmato digitalmente dal responsabile dell’invio, ossia dal soggetto obbligato o dal suo delegato. In caso di invio tramite upload sull’interfaccia web del servizio “fatture e corrispettivi” verrà apposto il sigillo elettronico da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La trasmissione del file può avvenire utilizzando:

  • un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP;
  • un sistema di cooperazione applicativa su internet, con servizi esposto tramite modello web service;
  • un sistema di trasmissione per via telematica attraverso il servizio “fatture e corrispettivi”, accessibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Entratel, Fisconline, SPID o CNS registrata ai servizi telematici.

Normativa

  • Articolo 15 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 (decreto fiscale);
  • articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2018, n. 209 (legge di bilancio 2018)

Prassi

  • Agenzia delle entrate, provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018
  • Agenzia delle entrate, circolare n. 13 del 2 luglio 2018
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