FATTURAZIONE ELETTRONICA – DETRAZIONE VALIDA ANCHE SE LA FATTURA E’ EMESSA IN RITARDO

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Per il primo semestre 2019 la detrazione IVA è salva se la fattura elettronica è emessa dal fornitore entro il termine previsto per la liquidazione dell’Iva del cliente che ha diritto a detrarla.  E’ quanto previsto con riferimento all’articolo 10 del DL 119/2018 nella relazione overnativa di accompagnamento. Ciò detto, è da ritenersi che tale particolare trattamento di prima applicazione delle regole che disciplinano il ciclo passivo del processo di fatturazione elettronica, si applichino anche per il periodo dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018.

DETRAZIONE IVA PER LE FATTURE DEI PRIMI SEI MESI DEL 2019

L’articolo 10 del DL 119/2018 prevede che, per il primo semestre 2019, le sanzioni per omessa/infedele documentazione e registrazione delle operazioni imponibili o delle operazioni non soggette ad IVA (co. 1 e 2 dell’art. 6 del D.Lgs. 471/1997):

a) non si applicano se la Fattura elettronica è emessa/trasmessaal SDI entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica relativa al periodo (mensile o trimestrale) in cui è stata effettuata l’operazione, sempre che, ovviamente, la relativa IVA sia stata correttamente computata in detta liquidazione;
b) si applica in misura ridotta al 20% (vale a dire che la sanzione è pari al 90*20% = 18% dell’IVA) nel caso in cui la Fattura elettronica è emessa/trasmessa al SDI entro il termine previsto per la liquidazione successiva a quella relativa al periodo di effettuazione dell’operazione.

Va detto che nel primo caso, poiché la violazione non risulta incidere sulla determinazione dell’Iva, la sanzione sarebbe stata di euro 250,00 per altro non irrogabile ai sensi del co. 5 bis dell’art. 6 del D.Lgs. 472/1997 in quanto violazione meramente formale (cioè non incidente né sull’imposta, né sulle azioni di controllo – attuazione art. 10 l. 212/2000).

Dunque:

non si applicano sanzioni nel caso in cui la cessione effettuata il 10 gennaio 2019 è fatturata il 16 febbraio 2019 (per uncontribuente mensile) o il 16 maggio 2019 (per un contribuente trimestrale);
si applica la sanzione del 18% (90%*20%) nel caso in cui per la cessione fatta il 10 gennaio 2019 è fatturata entro il 16 marzo 2019 (per un mensile) o il 20 agosto 2019 (per un trimestrale). Per altro sembrerebbe comunque possibile che tale sanzione sia ridotta applicando il ravvedimento.

DAL PUNTO DI VISTA DEL CLIENTE CHE DETRAE L’IVA

Simmetricamente, nella relazione illustrativa è sottolineato che l’attenuazione delle sanzioni nella misura di cui sopra, trova applicazione anche per il cliente che deve detrarre l’Iva della fattura d’acquisto laddove questi lo faccia in anticipo rispetto alla ricezione (recapito) della Fattura elettronica da parte del suo fornitore.

In sostanza accade che:

a) non si applicano sanzioni nel caso in cui il cliente abbia esercitato il diritto alla detrazione nella liquidazione relativa al periodo di effettuazione dell’operazione di acquisto, nonostante il mancato tempestivo recapito della fattura,sempre che la stessa sia stata emessa (dal fornitore) prima della scadenza della detta sua liquidazione; sua …del fornitore o del cliente? Io ho capito del cliente
b) si applica la sanzione ridotta al 18% (90%*20%) nel caso in cui il cliente abbia esercitato il diritto alla detrazione nella liquidazione relativa al periodo di effettuazione dell’operazione di acquisto se la fattura risulta emessa dal fornitore successivamente ma prima della scadenza del termine per la liquidazione successiva a quella relativa al periodo di effettuazione dell’acquisto. Idem …vedi sopra

PUNTI DI VISTA

Preliminarmente va ricordato che la giurisprudenza consolidata (SSUU 17757/2016) ha affermato il principio secondo il quale gli adempimenti formali non sono ostativi al diritto alla detrazione IVA e che, pertanto, il contribuente ha diritto alla detrazione anche in mancanza di essi, sempre che sia in grado di dimostrare l’effettività dell’operazione di acquisto e quindi la spettanza del diritto sostanziale.

In merito si ricorda la posizione dell’AE che, con circolare 1/2018, (poco condivisa da chi scrive) ha precisato che la detrazione IVA è subordinata:

Al requisito sostanziale dell’effettività dell’operazione;
Al requisito formale del possesso della fattura;

a cui va aggiunto l’adempimento formale della preventiva registrazione.

Ebbene, la relazione illustrativa al DL 119/2018, prendendo atto delle criticità derivanti dal disallineamento temporale che caratterizzerà il processo di fatturazione elettronica, nel tentativo di attenuare le ipotesi di irrogazione delle sanzioni per indebita detrazione indica, nella sostanza, che:

a) se il cliente ha effettuato un acquisto a gennaio 2019 edesercita la detrazione entro il 16 febbraio (se mensili) entro il 16 maggio (se trimestrale) pur non avendo ricevuto la fattura entro tali date, non sarà soggetto a sanzione per indebita detrazione se risulterà che la fattura è stata emessa dal fornitore entro i suddetti termini;
b) nel caso in cui la fattura risulti emessa, anche per effetto della regolarizzazione, entro il termine della liquidazione relativa al periodo successivo a quello di acquisto la sanzione è ridotta al 18% (90%*20%).

Salta all’occhio la disarmonia di trattamenti tra i contribuentimensili e trimestrali: se il cliente è mensile e il fornitore trimestrale, quest’ultimo potrà prendersela comoda trasmettendo al SDI la fattura relativa alla prestazione di gennaio 2019 entro il 15 maggio 2019 mentre, per il cliente che detrae a gennaio 2019,scatterà la sanzione al 18%.

In ogni caso le disposizioni transitorie si applicano per il periodo del primo semestre 2019. Trattandosi di norme di prima applicazione è auspicabile che le stesse siano rese applicabili anche per le fatture elettroniche emesse e recapitate nel periodo dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018 e in relazione alle operazioni con obbligo di fattura elettronica anticipata (ad cessione carburanti da grossista a dettagliante).

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