Ferie fiscali a sospensione variabile

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Con l'arrivo per il contribuente delle meritate ferie d'Agosto, anche quest'anno arriva la sospensione feriale dei termini processuali, prevista dall’art. 1 della L. 742/69 dal 1°agosto al 31 agosto di ciascun anno.

Poiché nel corso degli ultimi anni hanno fatto comparsa sulla scena tributaria nuove articolate forme con le quali il Fisco afferma le proprie pretese, vediamo allora quali sono, tra i vari atti, quelli anche meno noti per i quali la predetta sospensione processuale opera.

Lo stop agostano, ad esempio, opera sul versante del termine per il pagamento di somme intimate mediante accertamento esecutivo, poiché esse, ai sensi dell’art. 29 del DL 78/2010, vanno pagate entro il termine per il ricorso e, quindi, la sospensione feriale opera (nota Agenzia delle Entrate 30 settembre 2011 prot. n. 2011/141776).

Diversamente, per alcuni accertamenti o avvisi di liquidazione, come quelli emessi per le imposte d’atto ove la norma impone il pagamento entro “sessanta giorni” dalla notifica dell’atto (art. 56 del TUR), nonché per le cartelle di pagamento (per le quali l'art. 25 del DPR 602/73 sancisce che il pagamento deve avvenire entro i sessanta giorni e non entro il termine per il ricorso), per le intimazioni di pagamento (art. 50 del DPR 602/73) e per gli atti di rideterminazione delle somme ex art. 29 del DL 78/2010, ad esempio a seguito di sentenza, la sospensione feriale non si applica. Tuttavia, se i pagamenti da atti impositivi devono avvenire tramite modello F24, varrà pur sempre la sospensione amministrativa dei versamenti sino al 21 agosto.

La sospensione, invece, si applica ai termini per il pagamento di somme derivanti da acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97) o da definizione agevolata al terzo delle sanzioni (artt. 16 e 17 del DLgs. 472/97), poiché il loro termine di perfezionamento è coincidente con quello per il ricorso.

Appare, peraltro, utile anche rammentare che la sospensione del termine per il ricorso di 90 giorni derivante dalla domanda di accertamento con adesione (DLgs. 218/97) può essere cumulata, ormai sicuramente e per legge, con la sospensione feriale dei termini.

Nondimeno, giusto quanto introdotto dal DL 193 del 2016, opera quest'anno anche una particolare sospensione di alcuni termini fiscali nel mese di agosto che va ad aggiungersi alla sospensione feriale, cosicché, per effetto dell’art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016, sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre anche i termini di pagamento di somme da avviso bonario e di produzione documentale finalizzata al controllo formale delle dichiarazioni. Sul punto, però, occorre dare un'opportuna precisazione.

Infatti, l’art. 7-quater comma 16 del citato DL 193/2016 ha sancito che i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, ma ha escluso quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonchè delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

In sostanza, la norma afferma che la sospensione non si applica per le verifiche, ma solo in ipotesi di accertamento effettuato "a tavolino" presso gli Uffici (es. accertamenti parziali, da studi di settore, ricostruzioni indirette dei ricavi, indagini finanziarie, redditometro, ecc.)

Sotto il profilo operativo, la nuova disciplina sospensiva investe, quindi, i questionari e gli inviti a comparire adottati ai sensi dell’art. 32 del DPR 600/1973, ma non ci sono effetti sospensivi nell’ambito delle attività di accesso, ispezione e verifica.

Quindi, se il Fisco richiederà un documento nelle more di un’attività caratterizzata da controlli presso la sede del contribuente, non si applicherà alcuna sospensione e continuerà ad operare il termine ordinariamente assegnato di quindici giorni, previsto dall’art. 32 del DPR 600/73.

Infine, appare utile ancora ribadire che nessuna sospensione opera anche per i termini dei procedimenti di rimborso IVA.

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