Forfetari – caos imposta di bollo su fattura

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L’imposta di bollo di 2 euro che il forfetario è tenuto a versare all’erario, costituisce per il forfetario un componente positivo di reddito, dunque, deve essere inserito come tale dal cliente che gli rilascia la CU (codice 24 nel campo 6), oppure trattandosi di una spesa in nome e per conto del cliente non deve essere considerato compenso (codice 22 nel campo 6 – somme che non costituiscono reddito)?

La questione non è di poco conto e sta spiazzando commerciasti e consulenti del lavoro che in questi giorni stanno predisponendo le CU relative all’anno 2022.

La presa di posizione dell’Agenzia elle entrate

Tutto nasce dalla risposta a interpello n. 428 del 12 agosto 2022 la quale ha preliminarmente ricordato che chi applica il regime forfetario determina «il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata».

Passando al punto che ci interessa, l’Agenzia prosegue chiarendo che “Fermo restando che l'obbligo di corrispondere la predetta imposta di bollo è in via principale a carico del prestatore d'opera, quest'ultimo potrebbe chiedere al cliente il rimborso dell'imposta. In tale ipotesi, il riaddebito al cliente dell'imposta di bollo, essendo il professionista il soggetto passivo, fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito.”.

L’agenzia a tale riguardo sottolinea come già nella risposta fornita al quesito formulato nel paragrafo 3.3 della Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021, ai soggetti forfetario sono state applicati alcuni principi validi per i soggetti titolari di contributi a fondo perduto, nell'ambito dell'emergenza sanitaria. In particolare, è stato chiarito che “assumono rilevanza, ai fini del calcolo dell'ammontare dei ricavi, anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per l'imposta di bollo. In conclusione, alla luce delle suesposte argomentazioni, si ritiene che l'importo del bollo addebitato in fattura al cliente assuma la natura di ricavo o compenso e concorra alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva, secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge n. 190 del 2014.”

Dal punto di vista operativo

Ebbene, da quanto precede ne consegue che:

  • se il forfetario l’imposta di bollo di 2 euro se la fa pagare dal cliente, allora l’importo costituisce ricavo (CU - campo 6 codice 24);
  • viceversa, se non l’addebita al cliente e resta a suo carico, non forma ricavo (CU - campo 6 codice 22).

A voler essere pratici occorre a questo punto verificare se i forfetari che hanno emesso Fatture elettroniche:

  • hanno indicato i 2 euro separatamente con il codice N1 (somme escluse articolo 15 DPR 633/1972)
  • oppure se hanno accorpato i due euro nel codice N2 (prestazione soggetti forfetari)

Se hanno adoperato il codice N1 e poi il bollo è stato rimborsato dal cliente in linea di principio la fattura è sbagliata.

Per i forfetari che sono ancora con la fattura analogica il discorso non cambia: l’unica differenza è che l’amministrazione finanziaria non è a conoscenza delle singole fatture emesse ma avrà solo il dato complessivo prima tramite le CU e dopo con la dichiarazione dei redditi del forfetario.

Conclusioni

La presa di posizione lascia perplessi e risulta gravemente discriminatoria.

Si pensi a quel forfetario che nel corso dell’anno ha emesso 5 fatture dove ha incassato dai clienti 10 euro (che ha poi versato all’erario), mentre altro forfettario che ha fatturato magari la metà ma avendo emesso 50 fatture ha incassato e versato all’erario 100 euro.

Immaginate poi la beffa di coloro i quali hanno superato il limite di 85.000 euro per colpa del bollo addebitato ai clienti.

Questa storia non sta in piedi. Il fatto che, come rilevato dall’Agenzia, se il forfetario non versa il bollo ne risponde solidalmente il cliente non autorizza a considerare questo importo alla stregua di un compenso per la prestazione svolta.

Ma così è; ne vogliamo fare una guerra di religione?

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