FORFETTARI CON DIPENDENTI E COLLABORATORI – LA RITENUTA È D’OBBLIGO

Download PDF

La disciplina del regime forfettario, introdotta dalla legge di stabilità 2015, è stata oggetto di rilevanti modifiche ad opera dell’art. 1, commi da 9 a 11, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019).

Come noto, dal 2019 possono accedere al regime forfetario, le persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, a condizione che nell’anno precedente (2018) abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro.

Inoltre, è stata prevista come causa di esclusione la circostanza che il soggetto partecipi, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’art. 5 del Tuir, ovvero che controlli direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal soggetto stesso.

Infine, non sono più di ostacolo all’ingresso e alla permanenza nel regime il possesso di beni strumentali di qualsivoglia importo e la presenza di lavoratori dipendenti o assimilati ovvero, qualsivoglia sia il relativo costo  La maggior parte degli incassi non deve però essere rivolta al datore di lavoro con il quale il forfetario intrattiene rapporti ovvero con l’ex datore di lavoro dei 2 anni precedenti.

Proprio la possibilità che il soggetto in regime forfettario possa ora avvalersi senza limiti di dipendenti e collaboratori ha fatto sorgere la necessità di prevedere l’obbligo di effettuare le ritenute d’imposta sui redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati loro corrisposti.

Forfettari con dipendenti e collaboratori fino al 2018

L’articolo 1, comma 9, della legge n. 145 del 2018 ha eliminato la soglia di 5.000 euro riferita alle spese sostenute per l’impiego di lavoratori, al di sopra della quale non era consentito l’accesso al regime forfettario. Fino al 2018, dunque, i forfettari potevano avvalersi di dipendenti e collaboratori entro tale soglia e, sui compensi ad essi corrisposti, non effettuavano ritenute d’acconto Irpef posto che non erano considerati sostituti d’imposta.

Le somme corrisposte ai dipendenti o collaboratori erano, dunque, dovute al lordo delle ritenute Irpef ma comunque al netto delle ritenute previdenziali, con obbligo di compilare la sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali, rilasciare e trasmettere la Certificazione Unica (risposta interpello DRE Campania 19 maggio 2017 n. 954-881/2017). I forfettari hanno, dunque, l’obbligo di assolvere tutti gli adempimenti previdenziali, liquidando mensilmente i contributi a proprio carico e quelli trattenuti al lavoratore, versandoli tramite modello F24.

Inoltre, nel modello Redditi avevano l’obbligo di indicare nell’apposita sezione del quadro RS il CF dei propri fornitori (dipendenti, collaboratori e professionisti) e le somme loro corrisposte nell’anno.

Forfettari con dipendenti e collaboratori – la legge di bilancio 2019

La legge di bilancio per il 2019, modificando la precedente causa di esclusione prevista dal comma 57 lettera d-bis) dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, consente, dal 2019, ai contribuenti che applicano il regime forfettario di avvalersi dell’impiego di dipendenti e collaboratori, senza alcun limite. La citata legge non ha, invece, modificato il comma 67 dell’art. 1, della legge n. 190 del 2014, secondo cui i forfettari non sono tenuti a effettuare le ritenute alla fonte di cui al titolo II del D.P.R. n. 600/1973, con la conseguenza che i dipendenti e collaboratori del soggetto in regime forfettario avrebbero dovuto comunque presentare il modello 730 o Redditi PF per liquidare e versare l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali, pagando il saldo Irpef in unica soluzione unitamente all’acconto per l’anno in corso.

Forfettari con dipendenti e collaboratori – la novità del “Decreto crescita”

Ebbene, con l’articolo 6 del D.L. n. 34 del 2019 del cd. ”Decreto crescita” viene stabilito che i contribuenti che applicano il regime forfettario devono effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Ciò evita l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi allo scopo di liquidare l’Irpef, nonché le addizionali regionali e comunali ai lavoratori interessati che, in sostanza, sono:

  • dipendenti;
  • collaboratori che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis) del Tuir.

L’obbligo di ritenuta riguarda solo quelle sui redditi di lavoro dipendente e quelle sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Resta fermo che per somme corrisposte a soggetti diversi da quelli menzionati i soggetti in regime forfettario non applicano la ritenuta.

Ad esempio, un professionista in regime ordinario che emette una parcella per una prestazione effettuata nei confronti di un cliente in regime forfettario, non deve indicare nella sua parcella la ritenuta e il cliente forfetario non tratterrà la ritenuta.

Resta fermo che, per quanto concerne i pagamenti a detti ultimi soggetti, il forfetario dovrà continuare a compilare, come prima detto, l’apposita Sezione del quadro RS del proprio Modello Redditi.

Decorrenza e disposizioni transitorie

Alle nuove disposizioni è stata attribuita efficacia retroattiva; esse hanno, infatti, effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Dovranno, dunque, essere effettuate anche le ritenute sulle retribuzioni già corrisposte all’1 maggio 2019, data di entrata in vigore del decreto crescita, al lordo delle ritenute Irpef.

Per evitare un impatto eccessivo sulle retribuzioni di dipendenti e collaboratori è stato stabilito che l’importo complessivo di tali ritenute dovrà essere trattenuto al dipendente sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto crescita in tre rate mensili di pari importo.

In pratica, dovranno essere calcolate le ritenute sulle retribuzioni corrisposte nei mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile a dipendenti e collaboratori. L’importo totale di tali ritenute dovrà essere trattenuto al dipendente in tre rate mensili di pari importo sulle retribuzioni corrisposte a partire dal mese di agosto 2019 (agosto, settembre e ottobre), in aggiunta alle ritenute che mensilmente dovranno essere effettuate a partire dalla retribuzione del mese di maggio 2019.

Tali ritenute dovranno poi essere versate dal soggetto forfettario entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta.

Download PDF

Nessun commento ancora


Lascia un commento

E' necessario autenticarsi per pubblicare un commento