Fornitura con posa in opera della caldaia e relativa manutenzione: aliquota IVA

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Verifica se la caldaia è installata in un appartamento oppure in un ufficio perché l’aliquota Iva cambia

La fornitura con posa in opera della caldaia in un fabbricato a prevalente destinazione abitativa, al pari di altri beni cosiddetti “significativi” (quali infissi, ascensori, sanitari, condizionatori, etc.), è assoggettata ad IVA del 10% nei limiti del valore della manodopera (cioè, per l’importo della prestazione complessiva al netto del valore della caldaia).

La fattura deve essere redatta indicando distintamente il valore complessivo della prestazione (comprensivo del valore dei beni significativi) ed il valore dei beni significativi (caldaia), con indicazione della parte assoggettata ad aliquota ridotta e quella assoggettata ad aliquota ordinaria.

Esempio:

la sostituzione della caldaia, per un totale imponibile di euro 3.750, è così fatturata:

posa in opera: euro 750, con IVA 10%: totale  euro 825;

fornitura della caldaia: euro 3.000, da assoggettare:

  • per euro 750, ad IVA del 10%; totale euro 825
  • per euro 2.250 ad IVA del 22%; totale euro 2.745.

Il totale fattura, comprensivo di IVA,  è pari a euro 4.395.

E se viene sostituito il solo bruciatore della caldaia?

I beni “significativi” indicati nel citato decreto vanno considerati nella loro interezza e non sono riferibili alle singole parti o pezzi staccati che li compongono.  Così, il  bruciatore della caldaia (che è una parte staccata del bene significativo “caldaia”), quando viene fornito nell’ambito di una prestazione di servizi avente ad oggetto un intervento di recupero agevolato, non assume rilevanza autonoma, ma al pari degli altri beni “non significativi”, confluisce nel trattamento fiscale previsto per la prestazione (ciò sia che si tratti di parti aventi notevole rilevanza, sia di scarso valore): è quindi assoggettato interamente ad aliquota ridotta del 10%.

Agevolato (con aliquota IVA 10%) anche il contratto di manutenzione periodica dell’impianto termico di un’abitazione (consistente in verifiche periodiche, con eventuale sostituzione delle parti di ricambio in caso di usura).

La caldaia installata in ufficio

Ma attenzione! Se l’installazione della caldaia è effettuata in un ufficio (categoria A/10), anziché in un’abitazione privata, l’operazione è interamente assoggettata ad aliquota IVA del 22%, sia per la parte afferente la manutenzione, sia per la parte relativa al bene. Inoltre, se l’installazione configura una prestazione di servizi, l’installatore-prestatore in tal caso fattura in “reverse charge”, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. a-ter, D.P.R. 633/72 (quindi, senza applicazione dell’IVA; la fattura è poi integrata dell’IVA  22% dal committente-soggetto passivo IVA e registrata tra gli acquisti e tra le vendite).

 

  • Norma: art. 7, c.1, lett. b), L. 488/99; DM 29/12/99
  • Prassi: circolare n. 71/E/2000

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