Ft elettronica e Registri iva – stampo o non stampo?

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Il co. 2 bis dell’articolo 11 del DL 87/2018 ha introdotto il comma 3 ter nell’articolo 1 del D.Lgs 127/2015 (fatturazione elettronica) il quale prevede che: “I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall’obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

Norma che si interseca con quella già esistente del secondo comma dell’art. 4 del D.Lgs. 127/2015 che già prevede, per le imprese minori e per gli esercenti arti e professioni, l’esonero dalla tenuta dei registri IVA laddove obbligati alla fatturazione elettronica.

Tuttavia, l’abrogazione dei registri IVA non sembra affatto disciplinata da norme dai contenuti chiari che consentano di individuare gli ambiti operativi, gli effetti e la decorrenza.

I soggetti interessati

Il nuovo co. 3 ter art. 1 D.Lgs. 127/2015 (introdotto dal DL 87/2018) sembra riferirsi, quanto meno in prima approssimazione, ai soli soggetti obbligati alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute per effetto della specifica opzione preventivamente esercitata (al di vero trattasi di un numero veramente esiguo di contribuenti).

Tuttavia, il contesto normativo che introduce la fatturazione elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2019 sembra poter far ritenere che l’esonero dell’annotazione sui registri IVA sia da riferire ai contribuenti obbligati alla Fatturazione elettronica (provvedimento 89757/2018).

Per altro, come detto, tale nuova norma si interseca con quella contenuta nel secondo comma dell’articolo 4 del D.Lgs. 127/2015, la quale già prevede, per le imprese in contabilità semplificata e per i professionisti e ad alcune condizioni, l’esonero dalla tenuta dei registri IVA.Su quest’ultima disposizione la guida alla Fatturazione Elettronica pubblicata dall’Agenzia delle entrate ha precisato che: “gli operatori Iva in regime di contabilità semplificata che emettono solo fatture (cioè soggetti che effettuano operazioni diverse da quelle previste dall’art. 22 del Dpr n. 633/1972) non sono più tenuti a tenere i registri Iva (artt. 23 e 25 del Dpr n. 633/1972)”.

Si delinea quindi la concreta possibilità che con l’introduzione della fatturazione elettronica la tenuta dei registri IVA vada in soffitta.

Sopravvive invece l’obbligo della tenuta del registro corrispettivi, almeno fino a quando non entrerà in vigore l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il nodo registrazione dei costi

Tutte da approfondire le conseguenze pratiche della destituzione dei libri IVA.

Infatti, i soggetti in contabilità semplificata possono utilizzare i registri IVA in sostituzione del registro incassi e pagamenti e, inoltre, sui registri Iva vengono annotati anche costi “non Iva”, come ad esempio stipendi e imposte e tasse deducibili ai fini della determinazione delle imposte sul reddito e dell’Irap.

Insomma, un bel rebus che sembrerebbe possa essere risolto chiarendo che ciò che viene meno non è la “tenuta” dei registri iva bensì la “annotazione” nei registri iva delle sole operazioni Iva, mentre resta l’obbligo di annotarvi le registrazioni non Iva.

Sarà il caso che ai registri iva venga allora coerentemente cambiato il nome!

Per le imprese in contabilità semplificata e per gli esercenti arti e professioni, secondo il recentissimo decreto fiscale è stabilito che l’esonero dalla tenuta dei registri IVA fatture emesse e ricevute non si estende alla tenuta dei registri Incassi e Pagamenti e che se il contribuente ha optato per il regime del registrato (co. 5 Art. 18 DPR 600/73), ossia registrazione vale cassa, l’esonero non può operare.

Possesso vale detrazione

Con la decorrenza dell’esonero della registrazione delle fatture di acquisto si potrà proprio dire: “immissione delle fatture nel SDI vale detrazione”.

Se così dovesse essere:

  • il primo effetto è che non saranno più irrogabili sanzioni per l’omessa registrazione delle Fatture di vendita nel registro IVA vendita (art. 6 co. 1 e co. 2 D.Lgs. 471/1997);
  • il secondo effetto è che ai fini della detrazione viene meno la sincronizzazione tra i termini di registrazione delle fatture d’acquisto di cui all’articolo 25 e i termini di decadenza per l’esercizio del diritto di detrazione dell’Iva su acquisti di cui all’articolo 19 del DPR 633/72.

L’agenzia delle entrate nella circolare 1/2018, ha chiarito che il momento da cui è fattibile la detrazione IVA decorre da quando si verificano i due eventi:

  1. presupposto sostanziale di effettuazione dell’operazione;
  2. presupposto formale possesso della fattura,

Senonché l’esonero della registrazione sul registro IVA acquisti comporta che la detrazione dell’imposta prescinda dalla annotazione; pertanto, la detrazione potrà essere esercitata con riferimento al momento della liquidazione periodica o annuale dell’IVA, sulla base delle fatture di acquisto recapitate dal SDI entro le date di riferimento.

Così ad esempio, la fattura di acquisto relativa ad un’operazione effettuata a gennaio 2019 recapitata dal SDI il 16 febbraio, risultando soddisfatto l’evento del possesso della fattura, consente la detrazione della relativa IVA in essa indicata già con la liquidazione mensile di gennaio 2019 in scadenza il 16 febbraio 2019.

DECORRENZA DELL’ESONERO

Non è chiara neanche la decorrenza delle nuove disposizioni.

L’interpretazione sistematica delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 127/2015 e la relativa tempistica imposta dalla Legge bilancio 2018, induce a ritenere che, l’esonero dall’annotazione sul registro IVA vendite e acquisti opera a decorrere dall’obbligo di fatturazione elettronica:

  • Registro IVA vendite: l’esonero decorrere dalle fatture emesse in formato elettronico e quindi dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2019;
  • Registro IVA acquisti: l’esonero decorrere dalle fatture di acquisto recapitate dal SDI emesse obbligatoriamente a decorrere dal 1° gennaio 2019.

L’Agenzia delle Entrate dovrà confermare (o smentire):

  • che la fattura elettronica di vendita emessa mediante SDI prima della decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica non consente l’esonero dalla registrazione sul libro iva vendite;
  • che le fatture di acquisto emesse prima dell’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica (sia in modalità cartacea che elettronica facoltativamente) non consentono l’esonero dall’annotazione sul registro IVA acquisiti; così la fattura emessa il 31 dicembre 2018 e ricevuta il 2 gennaio 2019 dovrà essere annotata sul registri IVA acquisti ex art. 25 perché non rientrante tra quelle esonerate.

Attendiamo istruzioni ufficiali.

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