Gli acconti d’imposta nelle operazioni di trasformazione societaria

Download PDF

Il 30 novembre, termine di scadenza del secondo acconto delle imposte, è alle porte e laddove nel corso del 2018 la società si è trasformata cambiando forma giuridica, occorre chiedersi se debbono o meno essere versati gli acconti.

Preliminarmente occorre distinguere, perché i ragionamenti sono diversi, tra:

  • trasformazioni progressive: da società di persone in società di capitali
  • trasformazioni regressive: da società di capitali in società di persone

Trasformazioni progressive – imposte sui redditi

Se nel corso del 2018 la vostra S.n.c. si è trasformata in S.r.l. è del tutto ovvio che per quanto riguarda le imposte sui redditi, visto che l’IREPF è versata dai soci, potete completamente disinteressarvi della questione acconti salvo, se avete tempo e voglia, fare un eventuale ricalcolo del reddito prospettico 2018 dei soci medesimi, posto che si vedranno imputare nella dichiarazione dei redditi da presentare a settembre 2019, per trasparenza (quadro RH), un reddito (presumibilmente) inferiore a quello su cui è stato calcolato l’acconto matematico dovuto per il 2018. Vedete voi.

La S.r.l. sorta dalla trasformazione, se nel corso del 2018 dovesse incontrare i termini di scadenza per i versamenti degli acconti Ires per il 2018 se ne deve completamente disinteressare posto che non avendo una base di riferimento (nel 2017 non esisteva come S.r.l.) non deve versare nulla.

Se ne parlerà a giugno 2019 per il saldo Ires dello (spezzone) 2018 e l’acconto per il 2019.

Trasformazioni regressive – imposte sui redditi

Supponiamo ora che nel corso del 2018 la vostra S.r.l. si è trasformata in S.n.c.

Se la trasformazione è avvenuta prima del termine del primo acconto (esempio trasformazione a maggio 2018) la S.r.l. non deve versare nessun acconto. Se la trasformazione è intervenuta tra il termine del primo e del secondo acconto (esempio, settembre 2018), ad oggi avrà già versato il primo acconto di giugno e non deve versare il secondo di novembre.  Infatti a novembre la S.r.l. non esiste più essendosi trasformata in S.n.c..

Se, infine, la trasformazione avverrà dopo il termine per il versamento del secondo acconto (dunque, dicembre 2018) la S.r.l. avrà già versato ad oggi il primo acconto e deve prepararsi a versare anche il secondo di novembre.

Il principio è semplice: a decorrere dal momento in cui la S.r.l. diviene una S.n.c. non deve pagare gli acconti IRES che incontra lungo la strada, dal momento che avendo cambiato cappello deve disinteressarsi di questa imposta che è sconosciuta alla società di persone.

Letta al contrario suona così: fino a che la S.r.l è tale gli tocca la croce di versare tutti gli acconti Ires che incontra lungo la propria strada.

Trasformazioni progressive – Irap

Le cose cambiano quando si parla di Irap perché l’Irap è una imposta che colpisce sia le società di persone sia le società di capitali e, quindi, mettetela come volete, ma gli acconti vanno pagati.

Preliminarmente mi soffermo sul saldo Irap ricordandovi che l’articolo 17 - decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata” ha introdotto una rilevante agevolazione riguardante solo le società di persone che torna utile proprio in caso di trasformazione progressiva. Il saldo Irap dello spezzone di periodo d’imposta ante trasformazione deve essere versato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui scade il termine per la presentazione della dichiarazione Irap.

Quindi, ad esempio:

  • Effetto trasformazione il 10/4/2018
  • Termine di trasmissione dichiarazione Irap periodo 1.1.18 – 1.4.18, (+ 9 mesi) si va al 31/01/2019.
  • Termine per il versamento Irap: 16.2.2019.

Quindi nel nostro esempio, post data trasformazione, la nostra S.n.c. non verserà alcun acconto Irap. Ne consegue che si disinteresserà completamente delle date del 30 giugno e del 30 novembre.

Stupendo direte voi! Mica tanto perché la palla passa automaticamente alla S.r.l. che, viceversa, dal momento in cui viene ad esistenza pagherà tutti gli acconti Irap che incontra lungo la propria strada sulla base dell’imponibile lasciatogli in eredità dalla s.n.c.

Peraltro, se la trasformazione avviene tra la scadenza del primo e del secondo acconto la S.n.c. pagherà il primo e alla S.r.l. competerà il secondo. Se, da ultimo la trasformazione si perfeziona dopo la scadenza del secondo acconto entrambi gli acconti Irap saranno già stati pagati dalla S.n.c.

Trasformazioni regressive – Irap

Bene, siamo arrivati alla fine.  Il caso è quello della S.r.l. che si trasforma il S.n.c.

La questione non si discosta rispetto alla trasformazione progressiva sopra illustrata, nel senso che gli acconti Irap vanno pagati alle scadenze di legge. Dunque una delle due società (che in realtà è sempre la stessa perché la trasformazione non fa nascere un nuovo soggetto) deve pagare!

Ed è intuitivo che gli acconti Irap li paga la società che è in esistenza alla data di scadenza dell’acconto.

Ne consegue che, ad esempio, se la trasformazione ha effetto:

  • in una data compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno, la S.r.l non è tenuta al versamento dell’acconto Irap, che dovrà quindi essere versato dalla “neonata” S.n.c.
  • in una data compresa tra il 30 giugno e il 30 novembre, la S.r.l. sarà tenuta a versare solo il primo acconto mentre il secondo acconto lo deve versare la S.n.c.;
  • dopo il 30 novembre, la S.r.l. dovrà versare entrambi gli acconti.

Senonché capita talvolta che i soldi per pagare gli acconti non si trovano, ma quello è un altro discorso!

Download PDF

Nessun commento ancora


Lascia un commento

E' necessario autenticarsi per pubblicare un commento