Hai detratto le spese mediche? E hai fatto male!

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Se ricorre il caso che sto per raccontarvi, siete ancora in tempo per rimediare.

Come a tutti ben noto, le spese mediche, al netto della franchigia di € 129,11, si detraggono per il 19% del loro importo. Se la spese nell’anno ha superato l’importo di € 15.493,71 l’eccedenza si deduce in quote costanti in 4 anni.

Se poi il contribuente ha qualche polizza con una cassa mutua (fondi integrativi del SSN di cui alla lett. e-ter dell’articolo 10 del Tuir), anche il premio a questa pagato nell’anno si deduce per un importo massimo di € 3.615,20.

Tali “polizze” consentono di ottenere il rimborso delle spese mediche pagate. Raramente la cassa mutua rimborsa il 100%, più frequentemente rimborsa una certa percentuale della spesa posto che una parte resta a carico dell’assistito.

Come ci si comporta nel Modello Redditi

Dal momento che il premio alla cassa mutua è deducibile, le spese mediche rimborsate non sono detraibili, mentre restando detraibili al 19% quelle rimasta a carico dell’assistito.

Nella pratica professionale si chiede al cliente di far pervenire l’apposito prospetto riassuntivo annuale della cassa mutua da dove individuare: le spese presentate per il rimborso, quelle rimborsate e quelle, detraibili, rimaste a carico dell’assistito.

Ovviamente, si inserisce nel quadro RP solo la parte di spesa restata a carico del contribuente.

Il rimborso avvenuto l’anno successivo

Andiamo alla norma: l’articolo 17, comma 1, lett. n-bis) del Tuir, dispone che sono tassate separatamente “le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), quinto e sesto periodo” (vale a dire le spese sostenute da diversamente abili).

In sostanza, occorre indicare gli importi rimborsati nel Modello Redditi 2018, quadro RM, SEZ. III, Imposte e oneri rimborsati, in corrispondenza del rigo RM8. Le istruzioni chiariscono: Indicare nella colonna 3, le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall’imposta; si precisa che va indicato l’importo dell’onere rimborsato e non l’ammontare della detrazione.”.

E’ possibile optare per la tassazione ordinaria (articolo 17, ultimo comma) facendo concorrere al reddito complessivo nell’anno l’intero importo del rimborso. E’ del tutto palese che non conviene mai barrare per la tassazione ordinaria poiché si tasserebbe l’importo in questione a scaglioni e già il primo scaglione prevede l’aliquota del 23%, quando si è portato in detrazione solo il 19%.

Se non optate per la tassazione ordinaria, il Fisco vi chiede, tanto per cominciare, di versare un acconto del 20% (art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669), salvo poi procedere al conguaglio.

Infatti, l’articolo 21 sempre del Tuir, nell’indicare come si tassano i redditi dell’articolo 17 dispone: “l’imposta è determinata applicando all'ammontare percepito, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma 1 dell'articolo 17, all'anno in cui sono percepiti.”.

Quindi, se il rimborso delle spese mediche avviene in un anno diverso da quello in cui le spese sono state sostenute e detratte, il rimborso medesimo deve essere assoggettato a tassazione separata.

Fortuna vuole che l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 17 del Tuir fa la grazie disponendo che “Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera n-bis) (appunto, le spese mediche) del comma 1 dell'articolo 17 è stata riconosciuta la detrazione, l'imposta è determinata applicando un'aliquota non superiore al 27 per cento.”

Si tratta, tuttavia, di una magra consolazione dal momento che la somma rimborsata a suo tempo è stata detratta per il solo 19%.

La soluzione

La cosa migliore è quella di riuscire ad ottenere il rimborso delle spese mediche nello stesso anno in cui sono state sostenute, in modo da portare nel quadro RP solo la differenza non rimborsata e dunque restata a carico dell’assistito.

Se, invece, il rimborso dovesse arrivare l’anno successivo rispetto a quello in cui le spese sono state sostenute, ma prima del termine per il versamento dell’Irpef, si conosce l’importo rimborsato e quello rimasto a carico e, dunque si è in grado di detrarre nel quadro RP sono quest’ultima parte.

Se invece, il rimborso non è ancora arrivato... informarsi signori, informarsi!

Ne vale la pena.

Tuir: art. 10, lett. e-ter; art. 15, lett. c); art. 17, lett. n-bis; art. 21, comma 1; D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 3.

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