I nuovi adempimenti periodici IVA

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Con il varo ormai definitivo del decreto legge 193/2016, collegato alla legge di bilancio 2017, a partire dal 2017 le imprese ed i lavoratori autonomi dovranno fare i conti con due nuovi adempimenti entrambi con cadenza trimestrale: la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. Tecnicamente il legislatore è intervenuto modificando l'articolo 20 del DL 78/2010 "sostituendo" il vecchio spesometro annuale con la nuova comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute, ed inserendo il nuovo articolo 20-bis dello stesso decreto prevedendo la nuova comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. In attesa dei decreti attuativi previsti dai citati articoli, in questa sede si possono esprime le prime riflessioni in merito ai nuovi e gravosi adempimenti previsti dal decreto 193/2016.  In primo luogo, va segnalato che la "nuova" comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute costituisce di fatto uno "spesometro" con cadenza trimestrale anzichè annuale, in cui tuttavia i dati dovranno essere forniti in via analitica (per ciascuna operazione), poichè lo stesso articolo 20, pur demandando al decreto attuativo, stabilisce che si tratta di una comunicazione analitica ed elenca il contenuto minimo che dovrà essere trasmesso all'Amministrazione Finanziaria. Saranno esclusi da tale comunicazione i soggetti Iva non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva (contribuenti minimi, forfettari, soggetti che svolgono solo operazioni esenti, ecc.). Per quanto riguarda invece la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, anch'essa con cadenza trimestrale, si segnala che si prescinde dalla periodicità delle liquidazioni Iva, con conseguente obbligo di trasmissione trimestrale anche per coloro che liquidano l'imposta mensilmente, in capo ai quali la comunicazione riguarderà i risultati delle tre liquidazioni mensili comprese nel trimestre di riferimento. La comunicazione in questione è richiesta anche se la liquidazione chiude a credito (o a zero) e non riguarda tutti coloro che non sono obbligati a presentare la dichiarazione annuale o non devono procedere con la liquidazione periodica dell'Iva.

Sul fronte delle sanzioni applicabili un emendamento approvato in sede di conversione in legge del decreto ha ammorbidito la misura delle stesse in caso di omessa  o irregolare compilazione della comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevedendo una sanzione di euro 2 per ciascuna operazione con un massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. Tali sanzioni sono ridotte alla metà se la correzione avviene entro 15 giorni dalla scadenza originaria.

Pur se tali nuove comunicazioni trovano la loro giustificazione, secondo quanto si legge nelle relazioni illustrative, nella volontà di combattere l'evasione (i controlli avverranno incrociando i dati delle due comunicazioni) pare eccessivo il prezzo da pagare da parte dei soggetti passivi Iva che seguono un comportamento fiscale improntato alla correttezza e precisione.

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