Il cespite iper tecnologico agevolato non si vende e non si sposta

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L’articolo 7 del “Decreto dignità” (12 luglio 2018, n. 87 ) approdato in Gazzetta con enorme ritardo rispetto alla sua approvazione in Consiglio dei ministri, a causa delle limature tecniche resesi necessarie post riunione del Consiglio, prevede il recupero del beneficio dell’iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione all’estero degli investimenti in beni materiali strumentali ipertecnologici e subordina l’applicazione dei benefici dell’iper ammortamento alla circostanza che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

La disposizione ha effetto per gli investimenti effettuati a decorrere dal 14/7/2018.

E’ bene sin d’ora sottolineare che la nuova disposizione non riguarda il super ammortamento.

 La ratio della norma

La disposizione, come chiarito dalla relazione illustrativa, si colloca nel più ampio contesto del ricercato obiettivo di contrastare la volontà da parte delle aziende (manifestatasi in modo particolarmente frequente negli ultimi mesi) di delocalizzare le proprie produzioni presso altri Paesi, nonostante il legislatore nazionale abbia offerto loro agevolazioni e strumenti finalizzati a rafforzare il tessuto produttivo nel nostro Paese. La norma, quindi, intende arginare il fenomeno delle delocalizzazioni, assicurando che le aziende destinatarie di incentivi e aiuti restituiscano quanto ricevuto a fronte del trasferimento delle proprie attività produttive fuori del territorio nazionale.

 Il meccanismo di recapture

Il quest’ottica il comma 2 del citato articolo 7 introduce nella disciplina dell’iper ammortamento un meccanismo di “recapture” delle agevolazioni concesse riferite ai casi in cui nel corso della fruizione del beneficio (dunque durante l’intero periodo di rilevanza dell’ammortamento) i beni agevolati formano oggetto di cessione a titolo oneroso o di delocalizzazione.

E’ bene ricordare che la norma prevede che il cespite per essere agevolato deve avere un’aliquota di ammortamento da DM 31/12/1988 non inferiore al 6,5% quindi se questa dovesse essere l’aliquota il periodo di monitoraggio è di 16 anni.

In particolare, la innovativa disposizione stabilisce che in caso di cessione a titolo oneroso o di delocalizzazione all’estero dei beni per i quali si è fruito dell’agevolazione l’impresa è tenuta a restituire, attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile, i benefici fiscali applicati nei periodi d’imposta precedenti. Laddove questo dovesse succedere, l’impatto sul reddito dell’esercizio è notevole, soprattutto se il processo di ammortamento dovesse essere iniziato da molti anni, poiché si tratta di indicare in unica soluzione, come variazione in aumento nel quadro RF del Modello Redditi, l’ammontare complessivo degli ammortamenti sino a quel momento dedotti aggiuntivamente rispetto a quelli contabilizzati a conto economico.

 Il bene in sostituzione

Il comma 4 dell’articolo 7 si pone l’obiettivo di coordinare la nuove disposizioni con la disciplina dei c.d. “investimenti sostituivi” introdotta dai commi 35 e 36 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017. La norma è nota: se vendo un cespite per il quale ho ottenuto la possibilità di calcolare l’iper ammortamento (la regola non vale per i beni super ammortizzabili) ma acquisto, nello stesso anno, un bene sostitutivo, non perdo l’agevolazione (sul bene ceduto) e continuo a calcolare e detrarre in dichiarazione dei redditi l’ammortamento aggiuntivo fino a naturale scadenza del piano di ammortamento originario. Tuttavia, se il costo dell’investimento sostitutivo è inferiore rispetto al costo del cespite venduto, allora devo ridimensionare l’iper ammortamento e calcolarlo sulla base del minor costo del bene acquistato, prendendo a base l’aliquota di ammortamento del bene ceduto.

Ebbene, il decreto dignità prevede che l’applicazione della disciplina ora descritta impedisce che scatti il meccanismo di “recapture”; il coordinamento normativo viene infatti completato con l’estensione della disciplina degli investimenti sostitutivi anche al caso della delocalizzazione.

 Recupero senza sanzioni

Il meccanismo di recapture riferito agli iper ammortamenti non è interessato alle pesanti penalizzazioni contenute nell’articolo 5 dello stesso decreto, non essendo un aiuto di Stato. Dunque, non si applicano i contenuti del comma 1 del citato articolo 5 il quale prevede che, fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, in caso di delocalizzazione dell’attività economica, o di una sua parte, per la quale siano stati concessi aiuti di Stato per l’effettuazione di investimenti produttivi, l’impresa beneficiaria decade dal beneficio concesso ed è sottoposta, inoltre, a sanzioni pecuniarie, accertate e irrogate da ciascuna amministrazione titolare della misura di aiuto in questione, di importo da due a quattro volte quello del beneficio fruito. L’arco temporale di mantenimento obbligatorio delle attività economiche che hanno beneficiato del sostegno pubblico è pari a cinque anni.

Dunque, nonostante la relazione illustrativa puntualizza che le sanzioni per chi delocalizza fuori dalla UE o dagli Stati aderenti all’Accordo SEE, non dipendono dalla forma dell’agevolazione ottenuta (contributo, finanziamento agevolato, garanzia, aiuti fiscali, ecc.) e dalle modalità di erogazione (essendo riferibile anche a quelle c.d “automatiche” o “a sportello”) è bene ribadire che gli iper ammortamenti non sono interessati poiché non sono aiuti di Stato.

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