IL CREDITORE DEL SOCIO DI SOCIETÀ DI PERSONE PUÒ RIFARSI SULLA SOCIETÀ?

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Il patrimonio delle società di persone è, in linea generale, insensibile alle vicende personali dei singoli soci. Il creditore personale del socio non può, pertanto, direttamente aggredire il patrimonio della società, né può compensare un suo credito verso il socio con un debito che egli dovesse avere nei confronti della società posto che, in quest’ultimo caso, si otterrebbe il medesimo risultato.

Tuttavia, il creditore particolare del socio non è completamente privo di mezzi per ottenere il pagamento del suo credito. Le tutele sono però differenti, a seconda che il debitore sia socio di società semplice, di società di persone commerciali, ovvero di società di persone commerciali irregolari, ossia non iscritte al registro delle imprese.

 

Società semplice e società di persone commerciali irregolari

Nella società semplice e nelle società di persone commerciali irregolari (posto che per Snc e S.a.s. non iscritte al registro delle imprese si applicano, ai sensi dell’art. 2297 c.c., le disposizioni della società semplice) il creditore particolare del socio:

  • può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio suo debitore;
  • può chiedere la liquidazione della quota del socio suo debitore;
  • può compiere atti conservativi sulla quota spettante al socio suo debitore (vale a dire può impedire che venga ceduta a terzi)

 

SS e SdP commerciali irregolari - la richiesta di liquidazione della quota sociale del socio

Per ottenere la liquidazione della quota sociale del socio suo debitore il creditore deve, innanzi tutto, provare che gli altri beni personali del socio sono insufficienti a soddisfare il suo credito.

Questo non significa:

  • che il creditore può agire in questo caso sul patrimonio della società posto che la sua richiesta, ai sensi dell’articolo 2288, comma 2, c.c., opera solo come causa di esclusione di diritto del socio che viene così estromesso dalla società;
  • che il creditore abbia diritto a sostituirsi al socio nella compagine sociale. La liquidazione della quota, pur intaccando il patrimonio della società, non determina alcuna variazione nella composizione della compagine sociale.

La richiesta di liquidazione della quota del socio debitore, infatti, comporta che la società dovrà entro 3 mesi dalla domanda corrispondere al creditore una somma di denaro pari al valore della quota del socio debitore, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società.

In quest’ultimo caso il creditore particolare del socio avrà solo diritto ad ottenere le somme di pertinenza del socio rivenienti dalla liquidazione della società per soddisfare il proprio credito.

 

Snc e S.a.s. regolari – i diritti del creditore particolare del socio

Come nel caso di società semplici e società irregolari, ai sensi dell’articolo 2270 c.c. il creditore particolare del socio:

  • può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio suo debitore;
  • può compiere atti conservativi sulla quota spettante al socio suo debitore.

 

Snc o S.a.s. regolari - atti conservativi o esecutivi sugli utili spettanti al socio

Come si è detto, il creditore particolare del socio in vigenza della società può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio suo debitore.

Tuttavia, è bene evidenziare che nelle società di persone il socio ha il diritto di percepire l’utile accertato in sede di approvazione del rendiconto, senza necessità di un’ulteriore delibera di distribuzione, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo.

Posto che il creditore particolare del socio potrà chiedere il pignoramento degli utili solo dopo l’approvazione del rendiconto, i soci possono comunque decidere, all'unanimità, di non distribuire gli utili e di rifinanziare così la società; tale scelta non è sindacabile da parte del creditore particolare del socio.

 

Snc o S.a.s. – l’esproprio della quota del debitore moroso

In linea di principio, le quote delle società di persone non possono essere espropriate dal creditore particolare del socio, finché dura la società.

Nella società in nome collettivo e in accomandita semplice iscritta al registro delle imprese il creditore non può, dunque, finché dura la società, chiedere la liquidazione della quota del socio suo debitore, come avviene nella società semplice, ancorché provi che gli altri suoi beni sono insufficienti a soddisfare il suo credito. Tale divieto opera “finché dura la società” e, dunque, cessa, alla scadenza della società (se) indicata nell'atto costitutivo.

Qualora il termine indicato nell'atto costitutivo sia scaduto, in caso di proroga della società il creditore può agire per ottenere la liquidazione della quota del socio suo debitore. In particolare:

  • in caso di proroga espressa della società il creditore può fare opposizione alla proroga della società entro tre mesi dall'iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese. Se l’opposizione è accolta, la società deve, entro tre mesi dalla notifica della sentenza, liquidare la quota del socio debitore;
  • in caso di proroga tacita della società il creditore particolare del socio può chiedere direttamente la liquidazione della quota del suo debitore a norma dell'articolo 2270 (ossia, come nel caso della società semplice).

Ciò in quanto, nelle società di persone commerciali la possibilità di richiedere il sequestro della quota del socio debitore comporterebbe una modifica del rapporto sociale, dovuta alla sostituzione del creditore procedente o di un terzo al socio, che contrasterebbe con l’esigenza del rapporto fiduciario (il principio dell'intuitus personae) tipico del rapporto sociale nelle società di persone.

Infatti, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la partecipazione sociale può essere trasferita solo con il consenso di tutti i soci, ovvero di quelli che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.  Tuttavia, la disciplina delle società di persone lascia ampi spazi all'autonomia privata per quel che riguarda i rapporti interni. L’atto costitutivo può dunque prevedere che la quota sociale sia trasferibile sulla base del solo consenso del socio interessato, con l'attribuzione di un diritto di prelazione in favore degli altri partecipanti alla società.

Laddove vi sia tale previsione dell’atto costitutivo le quote di partecipazione di una società di persone possono essere sottoposte a sequestro conservativo ed essere espropriate a beneficio dei creditori particolari del socio anche prima dello scioglimento della società. In questo caso il creditore subentra nella qualifica di socio e fruirà di tutte le prerogative che spettano ai soci tra cui quella dell’incasso degli utili.

Riferimenti normativi

  • Articoli 2270 – 2271 – 2288 – 2297 – 2305 – 2307 codice civile;

Riferimenti di giurisprudenza

  • Cassazione n. 15605 del 7 Novembre 2002;

 

 

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