Il creditore insoddisfatto del socio di una società di persone può rivalersi sulla sua quota?

Download PDF

In precedenti contributi abbiamo analizzato le responsabilità dei soci connesse alla loro qualifica in società di persone. Vediamo ora il caso opposto in cui una persona che possiede una partecipazione in una società di persone ha, purtroppo, una serie di debiti personali.

Cerchiamo di capire cosa possono fare i suoi creditori.

Una cosa è (rectius, sembrava) certa. Il creditore non può chiedere agli amministratori della società di liquidare la quota del socio per incamerare il relativo importo a soddisfacimento del proprio credito. Lo prevede l’articolo 2305 del Cod. Civ. il quale, evidentemente, si preoccupa di salvaguardare la società la quale ove dovesse essere costretta a reperire le risorse finanziarie per liquidare la quota del socio a vantaggio del credito di quest’ultimo, potrebbe mettere a repentaglio l’esistenza stessa della società. Ciò è anche confermato dalla Cassazione civile, sez. I, 09-07-1976, n. 2609.

Il creditore particolare del socio, al più, potrà attendere la liquidazione della società e far disporre giudizialmente che nell’ambito del piano di riparto il relativo importo gli venga corrisposto fino a soddisfo del suo credito.

Inoltre, il creditore del socio potrà far sì che il giudice disponga che gli utili della società di pertinenza del socio vengano a lui corrisposti fino a soddisfazione del suo credito. Poverino, il socio ci paga le tasse e il creditore si pappa gli utili. Ma così è!

Quel che sembra (rectius, sembrava) certo è che il creditore non può subentrare nel possesso della quota e nella qualifica di socio considerato il grado personalistico e fiduciario delle società di persone. Insomma le società di persone si chiamano così proprio perché tutti i soci si conoscono… di persona!

Sul punto va però registrata la sentenza n. 7886/2006 della Cassazione (che mi lascia dubbioso) la quale ha previsto che laddove le quote della società dovessero essere (da statuto) liberamente trasferibile a terzi, ben può il creditore del socio espropriare la quota dello stesso e subentrare nella qualifica di socio. Ovviamente occorre prima consentire agli altri soci di esercitare il diritto di prelazione e solo laddove nessuno dovesse essere interessato all’acquisto, il creditore potrà espropriare la quota.

Qui si apre però una ulteriore questione oggettivamente complessa che è quella di far valutare la quota di partecipazione (evidentemente dal giudice) per comprendere se rispetto al valore del credito sia uguale, minore o inferiore. Difficilmente coinciderà il valore della quota con quella del credito. Poco male se il credito è superiore. Più complessa la questione se il credito è inferiore al valore della quota: si espropria solo una parte della quota?

Va da sé, ad ogni modo, che il creditore subentrante dal momento in cui diviene socio si assume tutte le responsabilità previste dalla qualifica tra cui la responsabilità illimitata e solidale. Il passo successivo sarà presumibilmente quello di verificare lo statuto per comprendere se gli è permesso il diritto di recesso in modo da ottenere ad opera della società la liquidazione della quota di partecipazione di cui è venuto in possesso.

 Articoli collegati: n. 12 La responsabilità patrimoniale dei soci delle società di persone

 

Download PDF

Nessun commento ancora


Lascia un commento

E' necessario autenticarsi per pubblicare un commento