Il decreto “agosto” genera un nuovo calendario per le scadenze fiscali

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Il recente decreto legge n.104 del 14 agosto 2020 (cd “decreto Agosto”), ha definito nuove  scadenze per alcuni versamenti fiscali e contributivi: si tratta dei tributi sospesi per effetto del COVID-19 e già scaduti nel periodo da marzo a maggio 2020, che avrebbero dovuto essere versati entro il 16 settembre 2020, ma anche del secondo o unico acconto delle imposte dirette ed IRAP, in scadenza il prossimo 30 novembre 2020.

Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi

L’articolo 97, in alternativa a quanto già previsto dal precedente DL Rilancio (D.L. n. 34/2020, articoli 126 e 127), ha introdotto la possibilità di limitare il versamento in scadenza il 16 settembre p.v. alla metà di quanto dovuto per tributi e contributi previdenziali ed assistenziali già sospesi, con rinvio del pagamento del residuo 50% al 16 gennaio 2021, anche fruendo di una più ampia rateizzazione in 24 rate mensili.

Si ricorda che la sospensione dei versamenti ha riguardato, in generale, i tributi (IVA, ritenute dei lavoratori dipendenti e assimilati, comprese le addizionali regionali e comunali), contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL scadenti nel periodo marzo-maggio 2020, con requisiti diversificati che hanno tenuto conto:

  • dapprima della sede legale o operativa nella “zona rossa”;
  • poi il dimensionamento (volume di ricavi/compensi) e la riduzione del fatturato.

La sospensione, fissata al 31 maggio 2020 o al 30 giugno 2020 anche in forma rateizzata, era stata da ultimo stabilita (D.L. n. 34/2020) al 16 settembre 2020 in unica soluzione o al massimo in 4 rate, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Per effetto della nuova disposizione, in vigore dal 15 agosto u.s., i contribuenti possono, alternativamente:

  • mantenere le scadenze già previste dal DL “Rilancio”, quindi: effettuare il versamento degli importi sospesi in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in forma rateale (al massimo in 4 rate, con versamento della prima rata entro il 16 settembre);
  • aderire alla nuova possibilità offerta dal DL “Agosto”, quindi:
  1. versare alla data del 16 settembre 2020 soltanto il 50% dei tributi/contributi sospesi, in unica soluzione o in forma rateizzata (mantenendo la rateizzazione in un massimo di 4 rate, con versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020);
  2. il restante 50% dei tributi sospesi può essere versato entro il 16 gennaio 2021 in unica soluzione o in forma rateizzata (al massimo 24 rate, con versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021).

In nessun caso, devono essere applicati sanzioni ed interessi. Ovviamente, le somme già versate non possono essere rimborsate.

Proroga secondo o unico acconto per i soggetti ISA

L’articolo 98 proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte dirette ed IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (si tratta del 2020, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno “solare”).

La possibilità di avvalersi dello slittamento è subordinata al verificarsi di entrambi i seguenti requisiti: uno soggettivo e l’altro oggettivo, legato alla diminuzione del fatturato.

1. Requisito soggettivo

Sono interessati alla proroga i soggetti che:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indicatori Sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’articolo 9-bis D.L. n. 50/2019;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a euro 5.164.569).

Inoltre, in considerazione del comma 2 dell’articolo 98, che rinvia all’articolo 1, comma 2, DPCM 27 giugno 2020), possono beneficiare del maggior termine anche i contribuenti che:

  • applicano il regime forfetario ex L. 190/2014, oppure il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, c.1, D.L. 98/2011 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorchè esclusi dalla relativa applicazione);
  • presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (ad esempio, inizio o cessazione dell’attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, etc.);
  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i predetti requisiti o dichiarano redditi per trasparenza, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 TUIR: il più ampio termine riguarda, pertanto, anche i soci di società di persone, i collaboratori di imprese familiari, i coniugi che gestiscono aziende coniugali, i componenti di associazioni tra artisti o professionisti, i soci di società di capitali trasparenti.

Sono esclusi dal differimento i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli articoli 32 e seguenti TUIR (risposta a interpello AdE n. 330/2019).

2. Requisito oggettivo

La proroga spetta soltanto se i soggetti sopraindicati hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019. Va precisato che, in analogia ad altre agevolazioni introdotte a seguito dell’emergenza COVID-19, per la determinazione del calo del fatturato/corrispettivi deve farsi riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione di beni e di prestazione dei servizi (circolari nn. 15/E/2020 e n. 22/E/2020).

Norma:

  • Articoli 97 e 98 decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020

Prassi

  • Circolari Agenzia Entrate nn. 15/E/2020 e n. 22/E/2020
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