IL DIVIETO DI CESSIONE PARZIALE DEI CREDITI IN EDILIZIA

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A decorrere dalle comunicazioni di opzione trasmesse all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022, dopo la prima cessione da parte del beneficiario della detrazione edilizia, o dopo lo sconto in fattura concesso dal fornitore dell’intervento edile agevolato, non è possibile effettuare cessioni parziali del credito.

Il divieto è previsto dall’articolo 121, comma 1-quater, del D.L. 34/2020, così modificato dopo la conversione in legge del decreto “Sostegni-ter” (D.L. 4/2022), che ha anche introdotto la tracciabilità del credito attraverso l’attribuzione di un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

Il codice identificativo univoco

In fase di caricamento sulla Piattaforma di cessione, i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura continuano ad essere suddivisi in rate annuali di pari importo, in base alla tipologia di detrazione (ad esempio, 5 o 10 rate) e all’anno di sostenimento della spesa.

La novità, a decorrere dalle prime cessioni e sconti comunicati dal 1° maggio 2022, sta nel fatto che a ciascuna rata annuale sarà attribuito un codice univoco, visibile sulla Piattaforma, che ai fini della tracciatura delle operazioni verrà indicato nelle eventuali successive cessioni delle singole rate.

Ciò significa, in pratica, che il codice univoco seguirà le successive cessioni e permetterà di tracciare tutti i passaggi dei singoli crediti per permettere di seguire i trasferimenti intervenuti fra i diversi cessionari.

Il divieto di cessione parziale a livello di singola rata

Il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione. Il chiarimento, già anticipato ad aprile 2022 in risposta ad una interrogazione parlamentare (n. 3-02917), è stato ufficializzato nella FAQ del 19 maggio 2022 e poi nella circolare n. 19/E dello scorso 27 maggio 2022.

Ciò significa che le successive cessioni potranno avere ad oggetto per l’intero importo soltanto una o alcune delle rate di cui è composto il credito, mentre le restanti rate, sempre per l’intero importo, potranno essere cedute anche in momenti successivi, oppure utilizzate in compensazione tramite modello F24.

Il divieto di utilizzo “parziale” riguarda solo la cessione, e soltanto quella effettuata dopo la prima comunicazione di opzione: rimane pertanto possibile compensare le singole rate annuali tramite F24 anche in modo frazionato; così come rimane possibile per il beneficiario dell’agevolazione cedere solo una parte della detrazione o richiedere uno sconto parziale.

Inoltre, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il singolo stato di avanzamento dei lavori (SAL) ha vita autonoma ed è cedibile separatamente anche a soggetti diversi, senza che il medesimo configuri una cessione parziale.

A titolo esemplificativo, pertanto, può accadere che, a fronte di una detrazione edilizia di 10.000 euro fruibile in 10 anni, il cessionario (che ha acquistato il credito dal beneficiario dell’agevolazione) o il fornitore (che ha concesso lo sconto) può:

  • cedere ad un qualunque soggetto terzo (che poi potrà effettuare due ulteriori cessioni solo a banche, intermediari, società dei gruppi bancari e assicurazioni; fermo restando la cessione da parte di banche o gruppi bancari verso correntisti professionali privati in qualunque momento):
    • le 10 quote annuali
    • la singola quota annuale per l’intero importo (1.000 euro)
    • più quote annuali, sempre per l’intero importo (più quote da 1.000 euro ciascuna).
  • compensare in F24, anche  in modo frazionato la singola rata annuale: potrà quindi effettuare più compensazioni nel corso dell’anno fino all’importo di 1.000 euro. In sostanza, sarà “caricato” nel proprio cassetto fiscale il “plafond” di 1.000 euro per l’utilizzo in compensazione.

Decorrenza

Il divieto di cessione parziale si applica alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura trasmesse all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022 (caricate entro il giorno 10 del mese successivo, cioè 10 giugno 2022).

Nessun divieto, pertanto, si applica alle suddette comunicazioni inviate fino al 30 aprile 2022, comprese quelle relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate nel periodo 9 maggio-13 maggio 2022 (si ricorda, per sostituire e annullare comunicazioni trasmesse e accolte entro il 29 aprile 2022 o ritrasmettere quelle scartate nei 5 giorni precedenti, come da risoluzione n. 21/E/del 5 maggio 2022).

Norme di riferimento

Articolo 121 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020

Prassi:

Risoluzione n. 21/E/2022

FAQ Agenzia Entrate del 19 maggio 2022

Circolare n. 19/E/2022

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