Il DURC Fiscale (DURF) è tra noi!

Download PDF

La responsabilità solidale sugli appalti, anche fiscale, sta monopolizzando gli ultimi miei interventi. L’ultimo mio articolo dal blog intitolato (La responsabilità solidale fiscale del committente è tornata? e per chi?) chiudeva così: “I dubbi continuano ad essere molti e si auspica un intervento chiarificatore dall’Agenzia delle Entrate, confidando in una ragionevole proroga dei termini per quanto attiene alla prima scadenza che, come chiarito, è veramente vicina!”

E pensavate davvero che la nostra cara amata Agenzia delle Entrate ci lasciasse soli, senza una guida, ed in assenza di istruzioni fino allo scadere del primo versamento? Certo che no! I provvedimenti, sempre quasi allo scoccare della scadenza, sono stati ben due. In ordine, il primo è il Provvedimento n. 54740/2020 del 6 febbraio che - con i suoi due allegati - da alla luce il tanto atteso DURF, il secondo è la Circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020 che con le sue modeste 35 pagine intende fornire i primi chiarimenti” sull’articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157”.

Andando per ordine, anche per questione di emergenza applicativa, mi appresto a commentare i contenuti del Provvedimento n. 54740 poiché sono ormai all’ordine del giorno le telefonate da parte dei committenti e gli appaltatori che chiedono, a pochi giorni dall’agognata prima scadenza, istruzioni per come evitare in primis il pagamento frazionato delle ritenute fiscale relative ai lavoratori occupati nei vari appalti ma in seconda battuta tutte le altre conseguenze previste dalla novellata norma.

Dando per scontato il “perimetro” nel quale la norma entra in vigore e dispiega i suoi effetti, ricordiamo quali sono gli obblighi posti a carico del committente e degli appaltatori/subappaltatori ed il regime sanzionatorio in caso di inottemperanza nell’osservazione delle disposizioni.

L’appaltatore dovrà inviare al committente:

  • la delega di pagamento dell’imposta (modello F24) relativa ai lavoratori impiegati nell’opera e/o nel servizio, pagata separatamente dagli altri F24, così come opportunamente chiarito dalla Risoluzione 109 del 24 dicembre scorso che istituisce, tra le altre cose, il codice “09”, identificativo del soggetto committente, da indicare nel modello di versamento F24 del sostituto d’imposta obbligato.
  • Un prospetto che indichi in modo dettagliato i lavoratori interessati al servizio con una serie di indicazioni di dettaglio, quali: la retribuzione (imponibile fiscale), le ore di lavoro nell’appalto, le ritenute fiscali totali, le ritenute fiscali riferibili alla prestazione nell’appalto.

 Il committente invece avrà i seguenti oneri:

  • Controllare che nella delega di pagamento non vi siano compensazioni. “Spoilero” una novità: l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 1/E/2020 non esclude in modo categorico TUTTE le compensazioni;
  • Verificare la congruità dei dati indicati nel prospetto dettagliato dei lavoratori con i versamenti F24 effettuati;
  • Qualora non fossero stati trasmessi i due documenti di cui sopra, o in caso di incongruenza dei dati, dovrà necessariamente sospendere il pagamento del corrispettivo dell’appaltatore nel limite del 20% (o delle ritenute omesse) e comunicare all’Agenzia delle entrate, entro 90 giorni, la sospensione del pagamento del corrispettivo.

Non resistendo totalmente al divieto di spoiler Vi anticipo che, sul punto, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1/E/2020 prevede che “Nel caso in cui, nei primi mesi di applicazione della norma (e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2020), l’appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali (salvo il divieto di compensazione e connesse eccezioni di cui al par. 4.1.), senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe, al committente non sarà contestata la violazione prevista al comma 4 dell’articolo 17-bis connessa all’inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 del medesimo articolo, a condizione che sia fornito al committente medesimo, entro il predetto termine, la documentazione indicata al paragrafo 4.2. (ossia il “prospetto dettagliato”)”.

L’unica soluzione, per poter evitare TUTTO questo (divieto di compensazioni, versamento F24 con le relative regole, trasmissione del prospetto dettagliato, responsabilità solidale, sanzioni, etc.) è che l’azienda appaltatrice o affidataria sia in possesso di una certificazione fiscale, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, simile a un Durc, ma carattere fiscale. Da qui il nome “DURF”. Il Provvedimento 54730 ne dispone le modalità di rilascio.

Per poter fornire, anche in modo sintetico e lineare le informazioni attualmente conosciute sul neonato DURF, possiamo tracciare questo breve vademecum:

  • Lo schema del “DURF” è già approvato ed è allegato (Allegato A) alla Provvedimento in commento;
  • Nel Provvedimento sono ricordati i requisiti previsti dalla norma in un ulteriore allegato (Allegato B) ove si conferma, se ce ne fosse bisogno, che il “conto fiscale” (cui si calcola il valore minimo del 10% dei dei ricavi o compensi) si quantifica con il totale dei versamenti registrati nei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio;
  • Il nuovo DURF
    • È esente da imposta di bollo e tributi speciali;
    • Certifica i requisiti con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza;
    • Ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio,
    • È messo a disposizione a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese direttamente all’impresa o ad un suo delegato presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione Provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale.
  • L’impresa può segnalare all’ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non considerati. (Si ritiene che questa opzione possa essere esercitata, evidentemente, in caso di “Durf negativo”)
  • Allo stato attuale non esistono ancora delle modalità per richiedere “on line” (ad esempio tramite Cassetto Fiscale) il DURF. Per ora, quindi, l’impresa o un suo delegato dovranno fisicamente andare presso l’ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa, per richiedere l’emissione del predetto certificato.

Nella prossima puntata, vedremo di scoprire i contenuti più interessanti della complessa e farraginosa Circolare 1/E/2020!

Download PDF

Nessun commento ancora


Lascia un commento

E' necessario autenticarsi per pubblicare un commento