IL LAVORO DEI MINORI: CONDIZIONI E LIMITI DI UTILIZZO

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Nonostante in questo periodo non si parli d’altro che del bonus una tantum di 200 euro, tema già ampiamente affrontato, oggi ho deciso di approfondire un tema sicuramente noto a molti, ma che di recente ha creato un po’ di scompiglio in studio: la gestione del rapporto di lavoro dei minori.

A chi non è capitato, e qui mi rivolgo ai professionisti ed alle aziende lettrici del blog, di ricevere dal cliente la domanda: “ma se il lavoratore ha 17 anni lo posso assumere?” E soprattutto: “il lavoratore minore può lavorare fino a mezzanotte, nel ristorante, nell’albergo o in generale in qualsiasi contesto aziendale?”

Ecco che il tema, un po’ delicato e allo stesso un po’ temuto, necessita di un approfondimento allo scopo di superare dogmi e creare chiarezza.

La disciplina del lavoro svolto dai minori è dominata dall’esigenza di proteggere l’integrità psicofisica del minore al fine di salvaguardarne la salute e la sicurezza da un lato e l’obiettivo di favorirne al meglio l’ingresso nel mondo del lavoro dall’altro.

La disciplina dell’adibizione dei minori al lavoro è contenuta nella L. 977/1967 cui fanno rinvio anche i contratti collettivi quando prevedono particolari disposizioni a riguardo. La stessa, nel tempo, ha subito molteplici revisioni a causa della continua evoluzione del contesto economico e sociale e dell’evoluzione del mondo del lavoro, e dello studio.

Ai minori di 18 anni che concludono un contratto di lavoro è riservata una particolare tutela diretta a salvaguardarne la sicurezza, ad assicurare loro una parità di trattamento retributivo con i lavoratori maggiorenni ed a tutelare l’assolvimento dell’obbligo scolastico. Una regola particolare vige invece per le lavoratrici minori gestanti ed in allattamento, alle quali spettano le disposizioni in materia di maternità e congedi parentali, se più favorevoli della normativa a tutela dei minori.

L’articolo 1, comma 2, L 977/1967 distingue i minori in due categorie: in base all’età ed a seconda che abbiano concluso o meno il periodo di istruzione obbligatoria. Ricordiamo che l’obbligo scolastico dura 10 anni, con inizio a 5/6 anni ed è finalizzato al conseguimento di un titolo di scuola secondaria superiore o di qualifica professionale di durata almeno triennale. La condizione di 10 anni di obbligo scolastico è stata introdotta dalla Legge Finanziaria per il 2007, la quale ha indirettamente innalzato così il limite di età a 16 anni. Tale limite precedentemente era di 15 anni.

I bambini sono i minori che abbiano in alternativa o meno di 15 anni oppure che abbiano compiuto 15 anni ma siano ancora soggetti all’obbligo scolastico. Ai sensi della normativa di cui sopra, i bambini possono svolgere soltanto attività di carattere culturale, artistico o sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, per cui è preclusa qualsiasi attività lavorativa.

Sono invece considerati adolescenti i minori, di età compresa tra 15 anni compiuti e 18 anni non compiuti, che non sono più soggetti all’obbligo scolastico. A differenza dei bambini, gli adolescenti possono lavorare nella generalità dei settori fatta eccezione per le attività espressamente vietate dalla legge.

Sono esclusi dalla disciplina in analisi i minori, quindi sia bambini che adolescenti, addetti a lavori occasionali o di breve durata, si tratta di prestazioni sporadiche e del tutto episodiche che non configurano una tipologia di rapporto di lavoro subordinato prevista dalla legge, come ad esempio i servizi domestici in ambito familiare oppure le prestazioni di lavoro non nocive né pregiudizievoli, né pericolose nelle imprese a conduzione familiare.

Per far parte di un rapporto di lavoro, il minore deve aver acquisito la capacità lavorativa. Attenzione: non va confusa con la capacità di agire ai sensi dell’articolo 2 del Codice Civile la quale, salvo eccezioni, si acquista al compimento della maggiore età. La capacità lavorativa si acquisisce con il raggiungimento dell’età minima per l’accesso al lavoro, ovvero è necessario che sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • Compimento dei 16 anni quale età minima per l’accesso al mondo del lavoro (ricordiamo però che solo con riferimento all’apprendistato di primo livello acquisiscono capacità lavorativa i minori che hanno compiuto 15 anni)
  • Assolvimento dell’obbligo scolastico

Quali sono i contratti che i minori possono stipulare?

Sicuramente il tempo indeterminato, determinato, tempo parziale, intermittente, apprendistato di 1° livello e tirocinio. È chiaramente escluso il contratto d’opera perché non ci può essere l’autonomia del minore nello svolgimento di una determinata prestazione lavorativa.

Abbiamo già detto che i bambini possono essere impiegati esclusivamente in determinate attività: ovvero di carattere culturale, artistico o sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo. Il rispetto di tale condizione tuttavia non è sufficiente, sempre nell’ottica dell’imprescindibile presupposto di tutela del minore, ci sono ulteriori requisiti che devono sussistere contemporaneamente. Il primo di tutti è la, quasi scontata, richiesta del consenso scritto dei titolari della responsabilità genitoriale. È inoltre necessario che l’attività non pregiudichi la sicurezza e l’integrità psicofisica del minore ed il suo percorso scolastico formativo. Infine è necessaria l’autorizzazione da parte dell’ITL competente per territorio.

Sussistono poi una serie di attività espressamente vietate dalla legge che i minori non possono svolgere. Si tratta delle lavorazioni e dei processi di tipo fisico, chimico o biologico che possono essere rischiosi per la salute degli infradiciottenni. Unica eccezione è che tali attività siano svolte in aule o in laboratori adibiti ad attività formative per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa. In tal caso l’attività di formazione deve essere autorizzata dall’ITL previo parere dell’ASL competente per territorio; O salvo che tali attività vengano svolte in ambienti di diretta pertinenza del datore di lavoro e sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla legge.

Definito ciò che è lecito e consentito, passiamo a quelli che sono gli adempimenti del datore di lavoro. In estrema sintesi, sempre in ottica protezionistica, il datore di lavoro, prima di adibire il minore ai al lavoro, sicuramente dovrà effettuare la valutazione dei rischi con riferimento a tutto ciò che riguarda l’attività e le attrezzature che il minore utilizzerà, articolo 28 D. Lgs. 81/2008. Inoltre i minori possono essere ammessi al lavoro solo se riconosciuti idonei all’attività di lavoro a seguito di visita medica pre-assuntiva, da ripetersi con cadenza annuale, di cui all’articolo 41 D.lgs. 81/2008.

Un altro aspetto attraverso il quale il legislativo ha inteso tutelare la salute dei bambini e degli adolescenti è la disciplina dell’orario di lavoro. Qui abbiamo da un lato l’obbligo di rispettare un monte ore giornaliero e settimanale ed il divieto di lavoro notturno dall’altro lato.

In relazione all’orario l’articolo 18 della L. 977/1967 dispone che i bambini non possono lavorare più di 7 ore al giorno e 35 ore settimanali (anche in caso di apprendistato di 1° livello), mentre per gli adolescenti il limite orario è di 8 ore giornaliere e 40 settimanali. A questi limiti si aggiungono quelli del riposo. L’articolo 20 della suddetta legge, prevede almeno un’ora di riposo ogni 4 ore e 30 minuti di lavoro, salvo diversa previsione dei CCNL o autorizzazione dell’ITL che la possono ridurre a mezzora. Parallelamente, se il lavoro è pericoloso, l’ITL può imporre come monte ore massimo di lavoro 3 ore consecutive. Infine è previsto un riposo settimanale di almeno 2 giorni possibilmente consecutivi comprensivi della domenica salvo che si tratti di settori turistici e alberghieri dove il riposo può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica.

Tema un po’ più delicato è il divieto di lavoro notturno. A seguito di alcuni approfondimenti, anche nel nostro Studio professionale, che hanno visto coinvolgere anche il servizio di assistenza dell’ITL competente, si può affermare che per lavoro notturno in materia di minori si intende quella prestazione lavorativa, ai sensi dell’articolo 15 della legge in analisi, resa tra le ore 22 e le ore 6 e tra le ore 23 e le ore 7, con l’eccezione prevista dall’articolo 17 (consistente nella possibilità per i minori che abbiano compiuto 16 anni di essere adibiti al lavoro notturno quando si verifica un CASO DI FORZA MAGGIORE che ostacola il funzionamento dell’azienda in presenze delle seguenti condizioni: temporaneità del lavoro che non ammette ritardi e indisponibilità di lavoratori adulti).

Invece, i minori di 16 anni, quindi i bambini, possono lavorare nei settori concessi fino alle ore 24 purché venga garantito un riposo di almeno 14 ore consecutive.

Va precisato, a seguito anche alla conferma dell’Ispettorato, che il limite espresso dall’articolo 15 è imperativo ed inderogabile e non ammette eccezioni.

Infine, i minori hanno diritto alla parità di trattamento retributivo a parità di lavoro del lavoratore adulto. In caso di part time è ammessa la proporzione degli istituti. Inoltre hanno diritto alle stesse tutele previdenziali e assicurative dei lavoratori adulti anche in caso di violazione del requisito di età.

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