Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti dai propri terreni in tutto il territorio della Repubblica, anche se si tratta di prodotti derivati, ottenuti cioè a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa.
Essi possono, inoltre, vendere, insieme ai propri, prodotti non provenienti dai propri fondi, ossia prodotti di terzi, purché entro determinati limiti; il superamento di tali limiti determina l’applicazione all’attività di vendita della disciplina amministrativa delle attività commerciali di cui al D.lgs. n. 114/1998, invece che di quella della vendita di prodotti agricoli di cui all’art. 4 del D.lgs. n. 228/2001.
Quando non è commercio al dettaglio
E’ esclusa l’applicazione delle disposizioni sull’attività di commercio di cui al D.lgs. 114/1998 – per gli imprenditori agricoli che:
-Vendono esclusivamente prodotti propri;
- Vendono prodotti propri ma anche prodotti di terzi. In quest’ultimo caso i ricavi derivanti da prodotti non ottenuti nella propria azienda non devono superare i seguenti limiti:
- (in percentuale) non devono essere prevalenti rispetto ai ricavi derivanti da prodotti propri;
- (in valore assoluto) non devono superare, nell’anno solare precedente:
- 160.000 euro per gli imprenditori individuali;
- 4.000.000 euro per le società.
Resta ferma la possibilità per gli organi di controllo di accertare l’effettiva provenienza dei prodotti e di verificare il rispetto dei limiti di vendita di quelli non provenienti dal proprio fondo.
I soggetti che rientrano in detti limiti applicano, dunque, le disposizioni sull’attività di vendita previste dall’articolo 4 del D.lgs. n. 228/2001 che prevede, in sintesi:
- Nessuna comunicazione di inizio attività per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali;
- Comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione per la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante;
- Comunicazione al sindaco del comune in cui si intende esercitare per la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico;
- Comunicazione contenente la richiesta di assegnazione del posteggio per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio;
- Comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione per la vendita diretta mediante il commercio elettronico;
- Possibilità del consumo immediato da parte di terzi dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione;
- L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.
Quando è commercio al dettaglio
Il superamento dei limiti 1) e/o 2) comporta il passaggio, ai fini amministrativi, dell’attività di imprenditore agricolo a quella di esercente al dettaglio, nelle differenti forme di vendita e con i relativi adempimenti previsti per lo svolgimento dell’attività commerciale, con la conseguente applicabilità delle disposizioni contenute nel D.lgs. 114/1998.
Tuttavia, è stato chiarito che non esistono norme della disciplina commerciale che impongano agli imprenditori agricoli di adottare modalità di esposizione o di etichettatura che consentano all’acquirente di distinguere tra i prodotti provenienti o meno dal proprio fondo.
Normativa
Art. 4 D.lgs. 228/2001
D.lgs. n. 114/1998
Prassi
Ministero dello sviluppo economico, risoluzione n. 169670 dell’8/5/17