Imprenditori agricoli florovivaisti – commercializzazione di piante con reddito a forfait

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L’articolo 1, comma 225, della legge di bilancio per il 2020 ha introdotto per gli imprenditori agricoli florovivaisti un criterio forfetario di determinazione del reddito di impresa derivante dalla commercializzazione di piante acquistate da altri imprenditori florovivaisti. In particolare, la legge di bilancio introduce il nuovo comma 3-bis nell’articolo 56-bis del Tuir secondo il quale “Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 5 per cento”. La determinazione forfetaria di tale parte del reddito di tali soggetti è soggetta a condizioni e limiti che andremo ad illustrare e analizzare.

Soggetti interessati

La disposizione della legge di bilancio è rivolta agli imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’articolo 2135 del codice civile. Si tratta, dunque, di imprenditori agricoli che mediante la coltivazione del fondo producono piante e altri prodotti della floricoltura e li commercializzano. Tali soggetti potranno integrare la loro attività commerciale acquistando piante e altri prodotti della floricoltura da altri imprenditori agricoli florovivaistici e rivendere detti prodotti usufruendo del più favorevole regime introdotto dalla legge di bilancio per il 2020.

La disposizione, benché sia inserita nell’articolo 56-bis del Tuir, non si applica solo agli imprenditori individuali, le società semplici e agli enti non commerciali, come le altre inserite nel medesimo articolo, ma sembrerebbe applicarsi anche alle società di persone e di capitali. Infatti, mentre per le attività contemplate nei commi da 1 a 3 dell’articolo 56-bis, il successivo comma 4 esclude dall’applicazione delle summenzionate disposizioni le società di capitali, gli enti commerciali, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, tale esclusione non opera per il nuovo comma 3-bis che contiene la previsione del regime forfetario per gli imprenditori florovivaisti.

A quale parte del reddito si applica il coefficiente di determinazione forfetaria

La determinazione forfetaria del reddito si applica all’attività di mera commercializzazione di piante e altri prodotti della floricoltura e, dunque, ai prodotti che sono stati acquistati da altri imprenditori agricoli florovivaistici e che sono rivenduti senza alcuna attività di manipolazione, ossia nello stato in cui sono acquistati.

È bene ricordare, infatti che per gli imprenditori agricoli, in questo caso florovivaisti:

  • la produzione e la commercializzazione di prodotti derivanti dalla (propria) coltivazione di piante rientra nel reddito agrario;
  • la vendita, previa manipolazione, di piante acquistate da terzi rientra nel reddito agrario, sempreché i prodotti acquistati presso terzi non siano prevalenti rispetto a quelli prodotti in proprio (posto che in base ai D.M. 13 febbraio 2015 di individuazione delle attività agricole connesse rientrano tra le attività per le quali risulta applicabile la tassazione su base catastale, anche le attività di manipolazione dei prodotti derivanti dalla coltivazione di piante); a tal fine con la Risoluzione n. 11/2018 l’Agenzia delle entrate aveva chiarito che possono considerarsi tra le attività di manipolazione tassate su base catastale ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera c), del Tuir: (i) concimazione e inserimento all’interno del terriccio di ritentori idrici al fine di garantire la shelf-life del prodotto, sia durante il trasporto che durante la fase di permanenza delle stesse presso il cliente; (II) trattamento delle zolle, al fine di eliminare gli insetti nocivi all’apparato radicale; (III) altre attività come la potatura, la steccatura e la rinvasatura.

Pertanto, il nuovo regime forfetario si applica alla vendita di prodotti diversi da quelli sopra menzionati, ossia alla mera commercializzazione di piante e altri prodotti della floricoltura rivenduti allo stato originario, ossia nelle condizioni in cui sono stati acquistati da altri imprenditori agricoli florovivaistici (l’agevolazione non trova applicazione in caso di acquisti da terzi diversi da imprenditori agricoli florovivaistici, es. commercianti).

La soglia di ricavi entro cui si applica la tassazione forfetaria

La determinazione forfetaria del reddito si applica per la commercializzazione di piante e altri prodotti acquistati “nei limiti del 10 per cento del volume di affari”. Sul punto, in assenza di ulteriori specificazioni, si ritiene che per volume di affari debba intendersi esclusivamente quello derivante dalla commercializzazione di prodotti della floricoltura da parte del florovivaista. Atteso che, infatti, la ratio della disposizione sembra essere quella di agevolare la commercializzazione di piante e prodotti della floricoltura, integrando la produzione propria del florovivaista ovvero quella che deriva da prodotti acquistati da terzi e poi manipolati, dovrebbe escludersi dal volume di affari complessivo del florovivaista sia quello derivante dalla cessione di prodotti diversi da quelli della floricoltura, sia quello derivante da prestazioni di servizi (es. giardinaggio) che eventualmente il florovivaista svolge.

La determinazione del reddito in base al criterio forfetario

Il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, come si è detto nei limiti del 10% del volume di affari, il coefficiente di redditività del 5%.

Esempio

  • Un imprenditore agricolo florovivaista ha un volume di affari di 60.000 euro derivante dalla commercializzazione di piante e altri prodotti della floricoltura.
  • Il florovivaista potrà acquistare piante e altri prodotti da altri imprenditori agricoli florovivaisti per 6.000 (60.000 x 10%) che, se rivenduti per ricavi complessivi di 10.000 euro daranno luogo a un reddito determinato forfetariamente di 500 euro (10.000 euro x 5%).

È appena il caso di ricordare che le piante e altri prodotti della floricoltura acquistate da altri imprenditori florovivaisti in eccesso rispetto alla soglia del 10% del volume di affari, se rivendute allo stato originario, danno luogo a reddito d’impresa determinato nei modi ordinari (a costi e ricavi);

 Riferimenti normativi

  • Articolo 1, comma 225, della legge 160 del 2019 (legge di bilancio 2020);
  • Articoli 32 e 56-bis del Tuir.
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