IMU – Esenzioni IMU da COVID-19 solo con dichiarazione entro il 30 giugno 2021

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I soggetti che nel 2020 hanno beneficiato dell’esenzione dal versamento dell’IMU per l’emergenza sanitaria COVID-19, devono presentare la dichiarazione entro il termine del 30 giugno 2021, barrando la casella “Esenzione”.

La precisazione perviene dal Dipartimento Finanze, nelle FAQ dell’8 giugno 2021

Ciò in considerazione del fatto che l’art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, prevede che la dichiarazione IMU deve essere presentata ogniqualvolta “si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta” e, comunque, in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell’imposta, come nelle ipotesi delle esenzioni previste in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il Dipartimento afferma che al termine dell’esenzione non dovrà essere presentata una nuova dichiarazione, avendo l’agevolazione un carattere temporaneo stabilita per norma e conosciuta, pertanto, dall’ente locale.

Fanno eccezione gli Enti non commerciali, per i quali il comma 770 prevede espressamente che la “dichiarazione deve essere presentata ogni anno”.

Immobili che nel 2020 hanno beneficiato dell’esenzione per COVID

L’esenzione IMU nel 2020 ha riguardato diverse tipologie di immobili, tra prima e seconda rata, per effetto dell’andamento più o meno grave della pandemia, peraltro richiedendo in alcuni casi anche il requisito che il soggetto passivo d’imposta sia anche gestore dell’attività ivi esercitata.

Di seguito, l’elencazione degli immobili esonerati, con l’indicazione della relativa norma di riferimento per una ricostruzione puntuale del quadro normativo.

a) adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali: esclusi sia per la prima rata (articolo 177, lett. a, D.L. 34/2020) sia per la seconda rata del 2020 (articolo 78, c.1, lett. a, D.L. 104/2020). Non è necessario che il soggetto passivo sia anche gestore.

b) del settore turistico-ricettivo:

· categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze;

· immobili degli agriturismi;

· immobili dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane;

· immobili degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast,

· immobili dei residence e dei campeggi.

Esclusi sia per la prima rata (articolo 177, lett. b, D.L. 34/2020) sia per la seconda rata 2020 (articolo 78, c.1, lett. b, D.L. 104/2020). La condizione di esonero in tutti questi casi è che il soggetto passivo sia anche gestore dell’attività esercitata nell’immobile.

c) rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni: esclusi dalla prima rata (articolo 177, lett. b-bis, D.L. 34/2020) e dalla seconda rata 2020 (articolo 78, c.1, lett. c, D.L. 104/2020). Non è necessario che il soggetto passivo sia anche gestore.

d) del settore spettacolistico: immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli: esclusi dalla seconda rata IMU 2020 (articolo 78, c.1, lett. d, D.L. 104/2020 ). In tal caso, la condizione di esonero è che il soggetto passivo sia anche gestore dell’attività esercitata nell’immobile.

e) destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili: esclusi dalla seconda rata IMU 2020 (articolo 78, c.1, lett. e, D.L. 104/2020). In tal caso, la condizione di esonero è che il soggetto passivo sia anche gestore dell’attività esercitata nell’immobile.

f) in cui si esercitano le attività che sono state oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24 ottobre 2020: immobili e relative pertinenze in cui sono svolte le attività indicate nell’Allegato 1 al Decreto “Ristori”. Non rileva il “colore” della zona in cui l’attività è esercitata in relazione al grado di rischio (rossa, arancione). Si tratta di 73 codici ATECO, elencati nell’Allegato 1: esclusi dal pagamento della seconda rata IMU 2020 (articolo 9 D.L. 137/2020). In tal caso, la condizione di esonero è che il soggetto passivo sia anche gestore dell’attività esercitata nell’immobile.

g) in cui si esercitano le attività che sono state oggetto delle ulteriori restrizioni previste dal DPCM 3 novembre 2020: immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportate nell’Allegato 2 al medesimo decreto “Ristori” (58 codici ATECO), situata in zona rossa nel periodo 3/11/2020-16/12/2020. Al riguardo, con FAQ 4 dicembre 2020, n. 2, il Dipartimento ha specificato che non rileva il fatto che durante il predetto periodo la regione/zona sia migrata in fascia diversa (articolo 9-bis D.L. 137/2020). Esclusi dal pagamento della seconda rata IMU 2020. In tal caso, la condizione di esonero è che il soggetto passivo sia anche gestore dell’attività esercitata nell’immobile

TAGS: IMU, immobili, COVID-19, versamenti, alberghi, stabilimenti termali, gestore

Norme di riferimento

- Articolo 177, D.L. 34/2020

- Articolo 78 D.L. 104 del 14 agosto 2020

- Articoli 9 e 9 bis D.L. 137/2020

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