Iper ammortamento – restituzione dell’agevolazione

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L’art. 7 del D.L. n. 87/2018 (cd. decreto Dignità) ha introdotto, con riferimento  dell’iper ammortamento dei beni materiali di cui all’art. 1, co. 9 della legge n. 232/2016, il principio secondo cui l’agevolazione spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate in Italia. Finora, invece, in assenza di disposizioni sulla destinazione territoriale del bene agevolato, l’agevolazione era riconosciuta a prescindere dal luogo ove i beni venissero ubicati, potendone beneficiare i beni acquistati da soggetti per i quali i relativi ammortamenti concorrono alla formazione del reddito assoggettabile a tassazione in Italia.

È stato, inoltre, stabilito che la cessione del bene agevolato, nonché la sua destinazione definitiva a strutture situate all’estero, determina la perdita del beneficio e il recupero delle maggiori quote di ammortamento e di canoni di leasing già calcolate.

Iper ammortamento – in cosa consiste l’agevolazione

L’agevolazione cd. Iper ammortamento consiste in una maggiorazione del 150%, ai soli fini fiscali, del costo di acquisizione per gli investimenti in determinati beni materiali strumentali nuovi (Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0) individuati nell'allegato A alla legge di bilancio del 2017 (legge n. 232/2016).

La maggiorazione è finalizzata alla determinazione di quote di ammortamento e di canoni di locazione finanziaria (quota capitale) su un valore pari al 250% del costo di acquisto del bene.

L’agevolazione, inizialmente prevista per il 2017, si applica, dopo la proroga introdotta dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017), agli investimenti effettuati:

  • entro il 31/12/18, ovvero;
  • entro il 31/12/19, a condizione che entro il 31/12/18 l’ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

La decadenza ante decreto dignità

Ovviamente, è possibile fruire dell’agevolazione fintantoché il bene permane nel patrimonio dell’impresa. Già prima del cd. Decreto dignità la cessione del bene agevolato comportava la revoca dell’agevolazione (ma solo per il futuro), senza, tuttavia, il recupero delle maggiorazioni di quote di ammortamento e di canoni di locazione finanziaria già dedotte.

Non rientrava (e non rientra ancora oggi) nella ipotesi di revoca, per espressa previsione legislativa (art. 1, commi 35 e 36, della legge n. 205/2017), l’eventuale sostituzione del bene. In particolare, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:

  • sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo, avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge n. 232/2016;
  • attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (scambio di informazioni con sistemi interni o esterni).

Il recupero dell’agevolazione previsto dal D.L. Dignità

Con l’art. 7 del D.L. Dignità è stato stabilito che l’agevolazione viene recuperata se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo, i beni agevolati sono:

  • ceduti a titolo oneroso;
  • destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa.

La penalizzazione si applica agli investimenti effettuati successivamente al 14/7/18. Il recupero non riguarda, invece, gli investimenti effettuati prima di tale data.

Sul punto, è bene evidenziare che ai sensi dell’art. 109 del Tuir le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Pertanto, l’investimento si considera effettuato al realizzarsi dei dette condizioni e, dunque, rientra nella previsione di recupero dell’agevolazione se tali condizioni si avverano dopo il 14/7/18, indipendentemente dal fatto che entro tale data sia avvenuto o meno il versamento dell’acconto.

In casi di recupero dell’agevolazione, non solo non potrà essere utilizzata la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria per il futuro, ma saranno recuperate a tassazione le maggiorazioni già calcolate nei periodi d’imposta precedenti quello in cui si è verificato l’evento (cessione o delocalizzazione) che ha determinato il recupero. Non sono previste sanzioni, né interessi. Ad esempio, per un investimento effettuato nel 2018, dopo il 14/7/18, la cessione o delocalizzazione all’estero comporta la revoca dell’agevolazione ed il recupero dei maggiori ammortamenti effettuati fino al 2017.

Ipotesi di cessione e delocalizzazione cui non si applica il recupero

Il recupero dell’agevolazione non si applica in caso di:

  • sostituzione del bene ai sensi dell’art. 1, co. 35 e 36, della legge n. 205/2017 (vedi sopra);
  • beni agevolati che siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato. Al riguardo, posto che non è chiaro cosa debba intendersi per “beni che per loro stessa natura possono essere utilizzati in più sedi produttive” e per “temporaneo utilizzo”, saranno necessari dei chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate.

Modalità di recupero dell’agevolazione

Il recupero avviene con una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la cessione/delocalizzazione dei beni agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento (o quota capitale del canone di leasing) complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta.

Super ammortamento beni materiali e super ammortamento beni immateriali

La penalizzante disposizione relativa al recupero dell’agevolazione non riguarda, invece, le altre agevolazioni, vale a dire:

  • super ammortamento dei beni materiali nuovi – la maggiorazione del costo di acquisizione del 30% (in precedenza era il 40%) ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria introdotta dalla legge di stabilità 2016, e successivamente prorogata, per titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni (esclusi i beni per i quali il D.M. 31/12/88 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni, i beni di cui all’allegato 3 alla Legge 208/2015, nonché ai veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, co. 1, del Tuir).
  • super ammortamento dei beni immateriali – la maggiorazione di costo del 40% ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria di cui all'art. 1, co. 10 della legge n. 232/2016, prevista per i soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento e che effettuano anche investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'allegato B alla legge di bilancio (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0.

Riferimenti normativi

  • Articolo 7, del decreto legge n. 87/2018;
  • Articolo 1, comma 9, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017);
  • Articolo 1, commi 29-36, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018).

Riferimenti di prassi

  • Agenzia delle entrate, circolare n. 23/2016
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