IVA TR 2° trimestre 2017 – istanza a credito in scadenza il 31 luglio 2017

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L’art. 3 del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito in legge n. 96/2017, ha introdotto importanti cambiamenti in materia di compensazioni dei crediti tributari, con la novità dell’apposizione del visto di conformità anche in caso di compensazione orizzontale dei crediti IVA trimestrali oltre i 5.000 euro.

Ciò detto, il 31 luglio 2017 scade il termine per la presentazione del modello IVA TR per compensare o chiedere il rimborso del credito IVA relativo al secondo trimestre 2017. . Dovrà essere utilizzato il nuovo modello di istanza, approvato con provvedimento 124040 del 4 luglio 2017.  In caso di compensazione orizzontale, dovranno essere osservate le nuove regole introdotte dal decreto legge n. 50/2017, in vigore (per quanto riguarda il credito IVA infrannuale) dal 24 giugno 2017.

Infatti, con la” manovrina”:

  • dallo scorso 24 aprile, nel caso di compensazione di crediti IVA, II.DD, IRAP e ritenute alla fonte, in misura superiore a 5.000 euro, deve essere apposto il visto di conformità sulla dichiarazione da cui i crediti emergono (in luogo del previgente limite di 15.000 euro).
  • vi è, inoltre, l’obbligo dell’utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia per qualunque importo compensato dallo scorso 1° giugno (si veda, nel dettaglio, R.M. 68/E del 9/6/2017).

Visto di conformità anche per la compensazione del credito Iva esposto in Iva TR

Ebbene, in sede di conversione in legge, con decorrenza 24 giugno 2017, ricorrendone il presupposto, l’obbligo del visto di conformità è stato introdotto anche sull’istanza per la compensazione del credito IVA trimestrale, con una anticipazione del termine a decorrere dal quale l’F24 può essere presentato (10° giorno dopo la presentazione dell’istanza).

Il nuovo quadro dei limiti ed adempimenti da osservare, per la prossima scadenza del 31 luglio, è il seguente.

Compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale

Fino a 5.000 euro - E’ possibile compensare immediatamente il credito IVA trimestrale, presentando preventivamente il modello IVA TR (entro il termine del 31/7/2017, per il credito 2° trim. 2017). La compensazione deve essere effettuata esclusivamente con i canali telematici dell’Agenzia (Entratel o Fisconline).

Oltre 5.000 euro - Se il credito IVA da compensare con altri tributi supera il limite di 5.000 euro, occorre:

  1. presentare preventivamente l’istanza IVA TR con l’apposizione del visto di conformità (o sottoscrizione alternativa);
  2. utilizzare in compensazione il credito IVA (solo) dal 10° giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza (non bisogna più attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’IVA TR);
  3. utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline).

Va ricordato che il tetto dei 5.000 euro deve essere calcolato distintamente per il credito annuale e infrannuale (due distinti plafond). Non è tuttavia chiaro se il limite debba ancora essere verificato con riferimento alla sommatoria degli importi maturati nei tre trimestri (come precisato nella circolare n. 1/E/2010, relativamente al previgente limite di 15.000 euro). E’ quindi auspicabile, al riguardo, un chiarimento ufficiale dell’Agenzia.

 Rimborso del credito Iva trimestrale – soglia dei 30.000 euro

Nessuna novità è intervenuta, con la manovrina 2017, in materia di rimborsi.

Se il credito IVA del 2° trimestre 2017 viene richiesto a rimborso, occorre verificare se è stato superato il più elevato limite di euro 30.000 (limite così innalzato con effetto dal 3/12/2016):

  • se il rimborso è pari o inferiore a 30.000 euro, è sufficiente presentare il modello IVA TR;
  • se il rimborso è superiore a 30.000 euro, al modello IVA TR deve essere apposto il visto di conformità (o sottoscrizione alternativa da parte dei componenti l’organo di controllo) e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (per attestare determinate condizioni soggettive e patrimoniali). In alternativa al visto, il contribuente che richiede il rimborso (se non configura specifiche “ipotesi di rischio” previste dall’art. 38-bis DPR 633/72), può presentare la garanzia (cauzione in titoli di stato o polizza fideiussoria). La presentazione della garanzia è obbligatoria solo se il contribuente si trova nelle “ipotesi di rischio” di cui all’art. 38-bis, c.4, DPR 633/72 (ad esempio, cessazione dell’attività).

 Va ricordato che la soglia di 30.000 euro è riferita alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo d’imposta (rimborso annuale e infrannuali); costituisce un “plafond distinto” da quello delle compensazioni.

  •  Norma: art. 8, c.3, DPR 542/99; art. 10, c.7, D.L. 78/2009 (modificato dal D.L. 50/2017, convertito in L. n. 96/2017); art. 4 D. L. 193/2016
  • Prassi: Circ. 1/E/2010; circ. 32/E/2014; R.M. n. 68/E/2017

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