IVA TR 2° trimestre 2018 – 31 luglio 2018 senza eccezioni

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Martedì 31 luglio 2018 è l’ultimo giorno per presentare il modello IVA TR per richiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al 2° trimestre 2018. Il termine è perentorio, senza possibilità di presentare tardivamente l’istanza attraverso un ravvedimento operoso, essendo il rimborso o la compensazione infrannuale del credito IVA una possibilità aggiuntiva offerta al contribuente che presenta determinati requisiti (art. 38-bis, comma 2, DPR 633/72 e art. 8, DPR n. 542/1999).

Attenzione, però, ai diversi adempimenti da porre in essere, che cambiano a seconda della modalità di utilizzo del credito:

  • rimborso (compilando il rigo TD6 dell’istanza)
  • e/o compensazione (compilando il rigo TD7),

per ciascuno dei quali va verificata la specifica soglia prevista (rispettivamente, 30.000 euro o 5.000 euro). Tale limite, infatti, è determinato con criteri e regole che impongono la necessità di tener conto anche degli utilizzi già fatti.

Scelgo il rimborso

Se il credito IVA infrannuale viene richiesto a rimborso, occorre verificare se è stato superato il limite di euro 30.000, in quanto il superamento della soglia comporta l’esecuzione di alcuni specifici adempimenti diversi a seconda del grado di “rischiosità” del contribuente.

Al riguardo, va ricordato che:

  • il limite di 30.000 euro è riferito alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo d’imposta: occorre avere riguardo alla somma delle richieste di rimborso IVA annuali e infrannuali presentate per l’anno;
  • la soglia di 30.000 euro per i rimborsi costituisce un plafond distinto e separato rispetto a quello delle compensazioni (fissato in 5.000 euro).

Quindi, se l’istanza IVA TR relativa al 2° trimestre 2018 è presentata indicando nel rigo TD6 (rimborso) un importo che, sommato al corrispondente rigo dell’istanza IVA TR relativa al 1° trimestre 2018:

  • non supera il limite di 30.000 euro, è sufficiente la presentazione del modello in oggetto entro il 31 luglio 2018 per la richiesta del rimborso, senza che siano effettuati ulteriori adempimenti;
  • supera il limite di 30.000 euro, la compilazione del modello IVA TR deve essere integrata dai seguenti adempimenti, differenziati a seconda del “grado di rischiosità” del soggetto (previste dall’articolo 38-bis, comma 4, DPR n. 633/72; ad esempio, configura un’ipotesi di “rischio” la richiesta di rimborso all’atto della cessazione dell’attività, oppure in caso di esercizio dell’attività d’impresa da meno di 2 anni).

Dunque, se il contribuente:

  • rientra in una delle “ipotesi di rischio”: è obbligatoria la presentazione della garanzia in titoli di Stato o polizza fideiussoria.
  • non rientra in una “ipotesi di rischio”: è richiesta l’apposizione del visto di conformità (o sottoscrizione alternativa da parte dei componenti l’organo di controllo) e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (per attestare determinate condizioni soggettive e patrimoniali). Tali dichiarazioni sono rese nell’apposito quadro TD, rigo TD8 dell’istanza. Il contribuente che non configura un’ipotesi di rischio può, in luogo del visto e dichiarazione sostitutiva, sempre presentare la garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o polizza fideiussoria.

Voglio utilizzare il credito in compensazione orizzontale

La richiesta di utilizzo in compensazione del credito IVA del 2° trimestre 2018, da indicare nel rigo TD7, è consentita solo dopo la presentazione dell’istanza IVA TR da cui il medesimo emerge.

In caso di compensazione, occorre effettuare un “doppio controllo”:

  • temporale - per determinare il momento dal quale l’utilizzo in F24 è operativo (se immediato o a decorrere dal 10° giorno successivo alla presentazione dell’istanza);
  • quantitativo - per verificare la necessità di apporre o meno il visto di conformità sull’istanza (o la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo).

Nel dettaglio, le verifiche devono essere effettuate come di seguito indicato.

Limite temporale - se supero la soglia di € 5.000

Il superamento del limite di 5.000 euro annui comporta l’obbligo di utilizzare in compensazione i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.

Il limite è riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta. E’ determinato distintamente per il credito IVA annuale e quello infrannuale: i contribuenti, quindi, ai fini della tempistica di utilizzo del credito in compensazione, hanno due tetti:

  1. uno riferito al credito IVA annuale maturato nell’anno precedente (dunque dichiarazione Iva 2018 anno 2017)
  2. uno riferito alla sommatoria degli importi maturati nei tre trimestri dell’anno 2018 in corso.

Esempio:

  • IVA TR 1° trimestre 2018 con credito IVA in compensazione per euro 1.500: senza visto di conformità, compensazione immediata;
  • IVA TR 2° trimestre 2018, presentato il 14 luglio 2018, con credito IVA da utilizzare in compensazione per euro 4.000. L’IVA TR deve essere corredata dal visto di conformità. L’utilizzo per 3.500 euro (5.000 – 1.500 euro) può essere effettuato immediatamente; i restanti 500 euro possono essere utilizzati solo dal 24 luglio 2018 (cioè, dal 10° giorno successivo alla presentazione dell’istanza).

 Limite quantitativo – se supero il limite di 5.000 euro occorre il visto

L’obbligo del visto di conformità (o sottoscrizione da parte dell’organo di controllo) sull’istanza IVA TR scatta:

  • in relazione all’importo esposto nell’istanza, indipendentemente dagli effettivi utilizzi;
  • al superamento del limite di 5.000 euro annui, riferito alla somma dei crediti IVA trimestrali richiesti in compensazione nell’anno (il limite di 5.000 euro è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative).

 Esempio:

Istanza IVA TR 1° trimestre 2018:

  • richiesto in compensazione l’importo di 3.000 euro, senza visto di conformità. Tale credito non è stato utilizzato interamente in F24.

L’istanza IVA TR 2° trimestre 2018:

  • con indicazione di un importo fino a 2.000 euro non deve essere vistata;
  • con indicazione di un importo superiore a 2.000 euro, deve essere vistata anche se il medesimo credito non sarà utilizzato in compensazione. Ciò in quanto la soglia di 5.000 euro, indipendentemente dagli utilizzi, è stata comunque superata.

I dubbi - ma il limite trimestrale si cumula con l’annuale?

Non è chiaro se la verifica del limite di 5.000 euro ai fini del visto debba essere effettuata considerando separatamente la soglia:

  • riferita al credito IVA annuale
  • riferita all’ammontare complessivo dei crediti dei tre trimestri del medesimo anno.

La differenza è rilevante, in particolare, in sede di compensazione del credito IVA annuale (ad esempio, relativo al 2018, che emergerà dalla dichiarazione IVA 2019) in presenza di istanze IVA TR presentate nel corso del 2018 con la richiesta di compensazione di crediti trimestrali.

Esempio

  • IVA TR 2° trimestre 2018, richiesto in compensazione per 3.000 euro.
  • Credito IVA annuale 2018 (che emergerà da dichiarazione IVA 2019) di 4.500 euro.
  • Se i due plafond (annuale e trimestrale) sono da considerarsi separati, il credito IVA annuale di 4.500 euro può essere utilizzato in compensazione senza la preventiva presentazione della dichiarazione annuale (e, quindi, senza visto di conformità);
  • diversamente, il credito IVA annuale 2018 può essere utilizzato soltanto dopo che la dichiarazione annuale è stata presentata con relativo visto di conformità, avendo superato il tetto di 5.000 euro.

L’ulteriore limite di 700.000 euro

L’ammontare del credito IVA infrannuale che si intende utilizzare in compensazione con il modello F24 partecipa al limite annuo di 700.000 euro (così stabilito dall’art. 9, c. 2, D.L. n. 35/2013). Il limite è elevato a 1.000.000 di euro nei confronti dei subappaltatori che nell’anno precedente hanno registrato un volume di affari costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

Tale limite fa riferimento a ciascun anno solare e rappresenta il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’art. 17 decreto legislativo n. 241/97 ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.

Ai fini della verifica del limite, occorre quindi tener conto dell’anno in cui le compensazioni vengono effettuate.

  • Norma: art. 8, c.3, DPR 542/99; art. 10, c.7, D.L. 78/2009 (modificato dal D.L. 50/2017, convertito in L. n. 96/2017); art. 4 D. L. 193/2016
  • Prassi: Circ. 1/E/2010; circ. 32/E/2014; risoluzione n. 99/E/2014; circolare n. 35/E/2015; R.M. n. 68/E/2017; risoluzione n. 103/E/2017.

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