La compensazione obbligatoria con Entratel: Babbo Natale, aiutaci tu!

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Il recente Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. “Collegato Fiscale”), pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale n. 252, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», ha, tra gli altri interventi, effettuato due importanti modifiche che riguardano chi gestisce l’amministrazione del personale.

Il primo, molto complesso e farraginoso, in vigore dal 1 gennaio 2020, è indicato nell’art. 4 del provvedimento, che intitola come segue “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera”. Questa particolare disposizione innescherebbe, in ogni ipotesi di appalto ed a prescindere dalle relative dimensioni di quest’ultimo, una serie di attività a carico dell’appaltatore e del committente, obbligando quest’ultimo al materiale versamento delle ritenute fiscali trattenute, dall’appaltatore, ai propri collaboratori. Questo meccanismo sarebbe completato con una comunicazione che mensilmente l’appaltatore dovrebbe inviare, tramite PEC, al committente nella quale inviare (in brevità): l’elenco di tutti i lavoratori impiegati nell’appalto, il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata all’appalto, il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite (…).

In tutta onestà, lascerò alla trattazione del prossimo blog questo approfondimento confidando che, nel frattempo, la legge di conversione (del DL 124/2019), ci faccia il REGALO di abrogarlo, o quantomeno di modificarlo sensibilmente. Considerate le tempistiche dei tempi per la conversione in legge (il sessantesimo giorno dal DL 124/2019 coinciderebbe proprio con il S. Natale!) potremmo veramente confidare nell’aiuto di Babbo Natale!

Tornando ai nostri problemi, c’è un'altra disposizione che ha sicuramente turbato qualche giornata lavorativa (e forse qualche notte!) di consulenti del lavoro ed addetti ai lavori. Mi riferisco al comma 2 dell’art. 3 del citato Decreto. In particolare, questo provvedimento ha ampliato i casi in cui è obbligatorio avvalersi dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) per la presentazione telematica delle deleghe di pagamento F24.

Entrando nel merito delle modifiche, il novellato comma 49-bis del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, oggi dispone che: “I soggetti che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate”.

Per completare il quadro, e creare tutte le condizioni del panico generalizzato, il successivo comma 3 dell’art. 3 prevede che le nuove disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Gli appassionati di Agatha Christie ricorderanno il detto "Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova”. E così:

  • Il DL 124, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e quindi il 27 ottobre 2019
  • La norma si esprime nei confronti dei “crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta”, espressione che sembra ricomprendere tutti i crediti che “transitano” nel modello F24 del rapporto subordinato (conguagli a credito, versamenti in eccesso, bonus fiscale, assistenza fiscale, etc.)
  • Il comma 3 parla di “periodo d’imposta in corso al 31/12/19). Quindi quelli di quest’anno.

A conferma del panico, anche la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con il Parere n. 2 del 15 novembre (il giorno lavorativo prima rispetto alla scadenza), precisa che tutti i soggetti che intendano effettuare la compensazione di cui all’art. 17 D. Lgs. n. 241/1997, sono tenuti, sin da subito, ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) per la presentazione telematica della delega F24 (sia con saldo zero che con saldo positivo). Inoltre:

  • per effetto dell’eliminazione dell’inciso «di cui al comma 49» dall’art. 37, comma 49-bis, D.L. n. 223/2006 che rinviava ai soggetti titolari di partita IVA, la nuova disposizione si applica sia ai titolari di partita IVA che ai privati;
  • non è, dunque, più ammesso l’utilizzo dei servizi di home banking, remote banking o altri messi a disposizione da Banche, Poste, etc. per la trasmissione dei modelli F24 che presentino compensazioni di debiti e crediti;
  • l’obbligo riguarda anche i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, i rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro c.d. “bonus Renzi”).

Con queste premesse sembrerebbe che tutte le deleghe, con le caratteristiche di cui sopra, pagate con la scadenza del 18 novembre (il 16 era sabato) dovessero essere TASSATIVAMENTE pagate con gli strumenti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Per me non è così.

Prima ragione: queste regole, se saranno confermate dalla Legge di conversione, potranno essere applicate comunque SOLO DOPO il 26 dicembre poiché il c. 2 dell’art. 3 della legge 212/2000 (Statuto del Contribuente) prevede che “In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.”.

Seconda ragione: (Sempre nel caso in cui saranno confermate le stesse definizioni nella legge di conversione), osservando il tenore letterale della nuova norma, i nuovi obblighi si riferiscono ai “crediti del sostituto d’imposta”. Siamo proprio sicuri che si riferiscono al bonus fiscale degli “80 euro”?

Nella “manovrina” di due anni fa (il DL 50/2017) si indicava l’elenco dei crediti per i quali era necessaria compensazione mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ovvero quelli da IVA, imposte sui redditi e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, imposta regionale sulle attività produttive, crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Il bonus fiscale di 80 euro non rientrava dunque in nessuna delle categorie indicate dall’art. 37, comma 49 bis, del D.L. 223/2006 e quindi per esso non è stata richiesta alcuna compensazione con modello F24 svolta obbligatoriamente tramite Entratel o Fisconline. Questo potrebbe portare a ritenere che, nel caso in cui fossero confermate le disposizioni del DL in commento, anche in futuro non saremmo tenuti ai sistemi Entratel / Fisconline per le compensazioni del bonus 80 euro.

… Babbo Natale, aiutaci tu! ?

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