LA FISCALITÀ DEI FINANZIAMENTI TRAMITE PIATTAFORME P2P

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Con la legge di bilancio per il 2018, il legislatore è intervenuto nelle maglie del sistema della fiscalità finanziaria per introdurre una speciale disciplina tributaria in materia di peer to peer lending, ossia finanziamenti tra parti private attraverso portali on line che mettono in contatto la domanda e l’offerta di denaro, oltre che fornire altri servizi accessori finalizzati alla stipula di tali transazioni.

Tale riforma ha quindi traghettato queste fattispecie reddituali dal sistema generale IRPEF, con scaglioni di progressività e collegati adempimenti dichiarativi, al sistema della fiscalità finanziaria dei redditi di capitale prodotti al di fuori dell’attività d’impresa, caratterizzato dall’intervento diretto, nella veste di sostituti d’imposta, degli intermediari e dall’applicazione di una tassazione proporzionale, “secca” come si suol dire in gergo, slegata dalla complessiva consistenza reddituale del soggetto passivo.

La ratio legis, come evidente, è quella di agevolare tale attività, in quanto dirette ad ampliare il novero dei canali di finanziamento alla imprese e in generale agli investimenti, poiché, come vedremo a breve, il livello di tassazione è certamente allettante, e per di più va considerata la totale assenza di obblighi dichiarativi e di versamento dell’imposta, assolti integralmente dall’intermediario gestore della piattaforma.

Breve inquadramento nel sistema finanziario italiano

Prima di analizzare i profili di carattere strettamente tributario, pare opportuno richiamare la disciplina di carattere strettamente finanziario emanata dall’Autorità di vigilanza del settore.

La Banca d’Italia, nel provvedimento dell’8 novembre 2016 (sezione IX), ha infatti chiarito che tale operatività deve svolgersi nel pieno rispetto delle norme che regolano le attività riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti: così, con riferimento all’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, tale attività, fatte salve specifiche eccezioni che vedremo a breve, è vietata sia ai soggetti che gestiscono i portali on line sia ai soggetti prenditori, ossia quelli che raccolgono fondi tramite i suddetti portali.

Con riferimento ai soggetti gestori, tuttavia, non costituisce attività di raccolta del risparmio la ricezione di fondi:

  • da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento da tali soggetti;
  • connessa con l’emissione di moneta elettronica effettuata da gestori a tale scopo autorizzati.

Per quanto concerne i prenditori, non costituisce attività di raccolta del risparmio l’acquisizione di fondi:

  • effettuata sulla base di trattative personalizzate con i finanziatori;
  • presso soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale, operanti nei settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo e previdenziale.

Trattamento fiscale delle operazioni di finanziamento

Sotto il profilo strettamente fiscale, con l’articolo 1, comma 43, della legge di bilancio per il 2018 il legislatore ha novellato l’articolo 44 del TUIR, inserendo nell’elencazione delle varie categorie di redditi di capitale un nuova lettera d-bis), la quale stabilisce che costituiscono redditi di capitale i proventi derivanti da prestiti erogati tramite “piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali”, gestite da società iscritte nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1985, n. 385, recante testo unico in materia bancaria (anche noto con l’acronimo “TUB”), o da istituti di pagamento rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 114 del medesimo testo unico, autorizzati dalla Banca d’Italia.

Il successivo comma ne stabilisce poi il trattamento fiscale: i suddetti gestori devono infatti operare una ritenuta alla fonte, a titolo d’imposta, con applicazione dell’aliquota di cui all’articolo 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche.

Pertanto, gli intermediari devono applicare un prelievo, avente carattere sostitutivo, con applicazione di un’aliquota proporzionale pari al 26%; ovviamente, qualora la rata di ammortamento del prestito comprenda sia una quota capitale che una quota interessi, la base imponibile è rappresentata dalla parte correlata a tale ultima quota.

 Legislazione

Articolo 1, commi 43 e 44, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Sezione IX del Provvedimento Banca d’Italia dell’8 novembre 2016.  

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