La nuova tracciabilità degli stipendi con decorrenza 1 Luglio 2018 e le istruzioni dell’Ispettorato

Download PDF

Come sarà noto ai lettori, dal 1° luglio 2018 scatterà l’obbligo, disposto dalla legge di Bilancio per il 2018, di pagamento delle retribuzioni esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale, con le modalità appositamente individuate dal Legislatore (art. 1, co. 910-915 L. 27.12.2017, n. 205).

La disposizione è già fonte normativa e, salvo qualche proroga dell’ultimo secondo ad opera del nuovo Governo appena insediato, decorrerà già per tutti i pagamenti effettuati DAL primo luglio, conseguentemente anche per gli stipendi di giugno, solitamente pagati entro i primi giorni del mese successivo.

Lo scopo della norma è quello di tracciare i pagamenti di stipendi ed anticipazioni, al fine di verificare che la retribuzione corrisposta non sia inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è prontamente intervenuto, con nota del 22 maggio n. 4538, per fornire agli ispettori a livello nazionale la disposizione normativa e per chiarirne le conseguenze sul piano ispettivo.

Per ricordare gli elementi più rilevanti si ricordano:

  • Le fonti: 1, comma 910 della L. n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018)
  • La decorrenza: Dal 1° luglio 2018
  • I soggetti obbligati: i datori di lavoro ed i committenti;
  • Il “titolo”: la retribuzione, ogni anticipo di essa, ed i compensi
  • La sanzione: Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

La previsione normativa, così come dispone il comma 912, prevede tale obbligo per il pagamento dei lavoratori titolari di rapporti di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c. (e di tutte le tipologie contrattuali ivi comprese), indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, per il pagamento dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed infine per i contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

La norma prevede un’espressa esclusione dal predetto obbligo per i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché i rapporti di lavoro domestico.

Dall’Ispettorato arrivano importanti chiarimenti per i rapporti di stage, bore di studio, tirocini, autonomi occasionali: Non essendo richiamati espressamente dal comma 912, devono ritenersi esclusi.

Rispetto invece alle modalità per effettuare la corresponsione della retribuzione, è il Legislatore a fornire precise indicazioni fornendo le seguenti possibili alternative:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Secondo l’Ispettorato, rilevato anche il tenore letterale e la ratio della norma, le sanzioni risultano applicabili nei seguenti casi:

  1. quando la corresponsione delle somme avviene con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore.

Su questo punto, l’Ispettorato senza grandi sforzi, si “allinea” alle disposizioni normative. Al mancato rispetto delle condizioni normative, che in questo caso tracciano in modo preciso le possibili modalità alternative sul pagamento delle retribuzioni, si configura l’ipotesi di violazione della sanzione.

  1. nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso; circostanze che evidenziano uno scopo elusivo del datore di lavoro che mina la stessa ratio della disposizione.

Su questo punto, l’Ispettorato individua un’ulteriore ipotesi sanzionatoria, sulla base della ratio istitutiva della norma. Infatti, sebbene in tale caso il datore di lavoro assolva in linea teorica l’obbligo imposto dal legislatore, attraverso un sistema artificioso, viene meno agli obblighi “reali”, ai quali la ratio normativa ha ispirato i propri principi.

Sebbene sia comprensibile l’intento del legislatore, chi scrive nutre delle perplessità rispetto alle abitudini, già dimostrate in altre occasioni, di organi ispettivi di “allargare le ipotesi sanzionatorie” attraverso strumenti amministrativi come Note, Circolari e pareri. Tanto più quando l’ispettorato, rincarando la dose quanto sostiene che “ai fini della contestazione si ritiene sia necessario verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti ex lege ma che lo stesso sia andato a buon fine”.

Si pensi al caso del datore di lavoro che emette un assegno, che per motivi diversi, risulta insoluto. E non è così tanto una situazione impossibile, soprattutto nelle aziende realmente destinatarie di questo provvedimento normativo: le micro imprese. Nulla vieta, al lavoratore, di percorrere le strade conosciute per pretendere il pagamento della retribuzione e, come noto, la busta paga costituisce anche un titolo per rendere più velocemente esecutivo tale procedimento. Con le nuove disposizioni normative, il datore di lavoro rischia anche una sanzione amministrativa che, come detto sopra, varia da un minimo di 1.000 ad un massimo di 5.000 euro!

Riguardo alla sanzione, l’Ispettorato esclude la diffida obbligatoria di cui al comma 2 dell’art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004, trattandosi di illecito non materialmente sanabile, conseguentemente, la sanzione sarà assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 16 della L. n. 689/1981 (cd. misura ridotta).

In caso di mancato versamento delle somme, l’autorità competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell’art. 17 della L. n. 689/1981, è da individuare nell’Ispettorato territoriale del lavoro.

Per ciò che attiene ai ricorsi, avverso il verbale di contestazione e notificazione adottato dagli organi di vigilanza di cui all’art. 13, comma 7, del D.Lgs. n. 124/2004 è possibile presentare ricorso amministrativo al Direttore della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 124/2004 entro trenta giorni dalla sua notifica. Entro il medesimo termine è altresì possibile presentare scritti difensivi all’Autorità che riceve il rapporto ai sensi dell’art. 18 della L. n. 689/1981.

Da ultimo, si ricorda che la norma, in linea con la giurisprudenza formatasi in decenni di vertenze, prevede una finalità antielusiva e di maggior protezione dei lavoratori quando, all’ultimo periodo del comma 912, prevede che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Download PDF

Nessun commento ancora


Lascia un commento

E' necessario autenticarsi per pubblicare un commento