La PA non paga se la cartella supera i 5.000 euro

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I soggetti pubblici prima di procedere a un pagamento superiore a 5.000 euro a favore di un loro creditore (a qualunque titolo), devono verificare, tramite l’agente della riscossione, che lo stesso non sia inadempiente all'obbligo di pagamento di cartelle esattoriali notificate.

La disciplina è prevista dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e dal relativo decreto attuativo (D.M. n. 40/2008). Con riferimento a tali disposizioni la Ragioneria ha fornito alcuni chiarimenti.

Qualora, a seguito della richiesta, l’agente della riscossione comunica:

  • che non risulta un inadempimento (o non fornisce risposta entro 5 giorni), il soggetto pubblico procede al pagamento a favore del contribuente delle somme spettanti;
  • che risulta un inadempimento per cartelle non pagate, il soggetto pubblico sospende il pagamento delle somme dovute al contribuente-creditore, fino a concorrenza del debito comunicato dall’agente della riscossione, per i 60 giorni successivi alla comunicazione.

Cosa succede durante il periodo di sospensione

Durante il periodo di sospensione:

  • l’agente della riscossione notifica l'atto di pignoramento dei crediti del contribuente-creditore presso il soggetto pubblico ai sensi dell’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973. In tal caso, il soggetto pubblico deve procedere al pagamento in favore del contribuente-creditore delle sole somme eccedenti l'ammontare del debito erariale oggetto dell'inadempimento;
  • se prima della notifica dell'atto di pignoramento il contribuente-creditore paga il suo debito nei confronti dell’erario (o intervengono provvedimenti che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare) il soggetto pubblico può effettuare il pagamento nei confronti del contribuente-creditore.

Se nei 60 giorni successivi alla comunicazione l’agente della riscossione non notifica l'atto di pignoramento dei crediti del contribuente-creditore, il soggetto pubblico procede al pagamento di quanto dovuto.

Ai fini della verifica dell’art. 48 bis il credito non può essere frazionato né su istanza del contribuente-creditore, né per un’eventuale esigenza del soggetto pubblico.

I soggetti pubblici tenuti alla verifica prima del pagamento

Sono tenute all’effettuazione della verifica le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del D.lgs. n. 165/2001, statali o non statali, gli enti pubblici, anche economici e le società a prevalente partecipazione pubblica.

Con riferimento a questi ultimi soggetti, rientrano nella disciplina:

  • società a totale partecipazione pubblica diretta;
  • enti pubblici economici - tra cui, ad esempio, i consorzi di sviluppo industriale;
  • gestioni commissariali;
  • aziende speciali, anche consortili, e altre aziende pubbliche in considerazione della loro riconducibilità tra gli enti pubblici, indipendentemente dal fatto che siano qualificate come enti pubblici economici o meno.

Invece, non rientrano nell’ambito soggettivo della disciplina le fondazioni e le associazioni di enti pubblici, benché fondate e costituite da soggetti pubblici. Pertanto, gli enti di previdenza e assistenza sociale - aventi natura di associazione o fondazione e personalità di diritto privato - non rientrano tra i soggetti tenuti ad effettuare la verifica, né vi rientrano gli enti a struttura associativa, sempreché non abbiano personalità giuridica di diritto pubblico.

Split payment e soglia per la verifica

I soggetti pubblici tenuti allo split payment, ai fini dell'individuazione della soglia di 5.000 euro di cui all'art. 48-bis, non devono considerare l'Iva. Dunque, l’obbligo di verifica scatta se il credito che effettivamente spetta in via diretta al contribuente-creditore, al netto dell'Iva, supera i 5.000 euro.

 Esempio

  • Credito per prestazione di servizi per 4.500 euro + Iva 22% = 5.490 euro.
  • Posto che il credito nei confronti del fornitore (4.500) è inferiore alla soglia (5.000) non c’è obbligo di verifica ex art. 48 bis.

 Sentenze passate in giudicato e giudizio di ottemperanza

I soggetti pubblici devono procedere alla verifica ai sensi dell'art. 48-bis anche:

  • quando l’obbligo di pagamento delle somme a favore del contribuente-creditore discende da una sentenza in suo favore passata in giudicato;
  • se il pagamento a favore del contribuente-creditore deriva da giudizio di ottemperanza promesso da quest’ultimo, anche disposto dal commissario ad acta.

È stato, inoltre, chiarito che l'atto di pignoramento ex art. 72-bis dei crediti del contribuente-creditore da parte dell’Agente della riscossione presso il soggetto pubblico debitore non può essere superato dal giudizio civile di ottemperanza promosso dal contribuente- creditore nei confronti del suddetto soggetto pubblico debitore per ottenere il pagamento di quanto riconosciuto in sede giudiziale.

Decesso del contribuente-creditore e pagamento agli eredi

In caso di decesso del creditore nelle more dell'effettuazione del pagamento, la verifica sarà eseguita nei confronti degli eredi separatamente considerati, se hanno accettato l’eredità (es, per le indennità liquidate per il decesso del lavoratore dante causa). La verifica va fatta per la parte spettante a ciascun erede in ragione della singola quota ereditaria, sempreché detta quota, singolarmente considerata, superi i 5.000 euro.

Indennità connesse allo stato di salute o al ristoro di un danno biologico subito dal creditore

Gli importi corrisposti come indennità connesse allo stato di salute o al ristoro di un danno biologico subito dal creditore:

  • se liquidati direttamente al creditore, sono esclusi dalla verifica di cui all’art. 48-bis;
  • se liquidati agli eredi, sono, invece soggetti all’obbligo di verifica.

Somme percepite dall’avvocato difensore liquidate a seguito di un giudizio

Per le spese legali distratte in favore dell'avvocato difensore della parte vincitrice nell'ambito di un processo in cui l'amministrazione è stata parte soccombente, la verifica dell'art. 48-bis va fatta solo in capo al difensore, in quanto effettivo titolare del diritto di credito. Diversamente, nel caso di procura all'incasso, rilasciata a favore del proprio difensore la verifica deve essere effettuata nei confronti del contribuente-creditore.

Rapporti tra verifica ex articolo 48-bis e inadempienza contributiva    

L'art. 30, co. 5, del D.lgs. n. 50/2016 prevede che, se il DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario/subappaltatore non risulta regolare, la stazione appaltante deve trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In tal caso, la verifica di cui all'art. 48-bis deve essere eseguita sull'importo residuo ancora spettante al contribuente-creditore, sempreché superiore a 5.000 euro.

Cessione del credito – doppia verifica

In caso di cessione del credito, ai fini della verifica prevista dall’art. 48 bis, se il cedente presta il proprio assenso a far effettuare immediatamente la verifica a proprio carico e l’esito è di “non inadempimento”, il soggetto pubblico effettuerà, al momento del pagamento, una seconda verifica solo nei confronti del cessionario.

Normativa

  • 48-bis del D.P.R. n. 602/1973
  • M. n. 40/2008
  • 72-bis D.P.R. n. 602/1973

 Prassi

  • Ministero dell'economia e delle finanze, circolare 21/3/18, n. 13/RGS  7
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