La pericolosa pratica di distribuire acconti utili nelle società di persone

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È pratica assolutamente consolidata e malsana quella di distribuire ai soci di società di persone degli acconti sugli utili che emergeranno poi dal rendiconto annuale una volta trascorso l’anno. Si tratta di una pratica vietata e pericolosa. L’articolo 2303 del Cod. Civ. prevede che “Non può farsi luogo a ripartizione di somme fra i soci se non per utili realmente conseguiti”. Posto che solo con l’approvazione del bilancio si può affermare che la società ha prodotto utili, non è possibile, in ogni caso, nelle Snc e nelle Sas, distribuire acconti.

Sul punto è bene precisare che l’articolo 2627 del cod. civ. prevede per gli amministratori la rilevanza penale della distribuzione di acconti utili, come anche della distribuzione di riserve che non sono distribuibili per legge (esempio, riserva utili su cambi). L’illecito comportamento è punito con reclusione fino ad un anno.  I soci possono comunque salvare la cavezza degli amministratori restituendo gli acconti prima dell’approvazione del rendiconto.

È da rilevarsi che appare poco difendibile il comportamento di quelle società che hanno erogato acconti utili per 100 e avendo poi consuntivato utili per 110: il fatto che l’acconto sia risultato inferiore all’utile non giustifica il fatto che siano erogati acconti. In linea di principio almeno il giorno precedente l’approvazione del bilancio i soci dovrebbero restituire gli acconti e il giorno successivo riprendersi i sodi a titolo di ripartizione degli utili.

Ciò detto, resta il fatto che i soci laddove gli utili poi non si sono prodotti hanno comunque l’obbligo civilistico di restituire gli acconti ricevuti. Tale obbligo non riguarda tuttavia gli accomandanti delle Sas dal momento che se li percepiscono in buona fede, non essendo implicati nella gestione, non hanno l’obbligo di restituirli, salvo li abbaino percepiti in cattiva fede. Sarà a questo punto un problema degli amministratori risolvere il problema.

È evidente che la bomba esplode sostanzialmente in due casi:

  • quando qualche socio (che gli acconti evidentemente, non li ha percepiti) rileva tale illecito comportamento degli amministratori e si rivolge al giudice;
  • quando la società fallisce o comunque diviene insolvente e il comportamento illecito viene intercettato dal curatore o eccepito (cosa quest’ultima rara) dal terzo creditore della società.

Senza considerare che in caso di verifica fiscale, laddove la società abbia mandato in rosso i conti bancari (producendo interessi passivi) per via degli acconti erogati ai soci, l’organo verificatore provvederà a riprendere a tassazione gli interessi passivi dedotti, in quanto frutto di un comportamento illecito.

In conclusione: nelle vostre sessioni consultive preliminari volte a decidere con i vostri clienti la forma societaria da adottare, andateci piano con la solita, infelice, frase: nelle società di persone alla fine della giornata potete tranquillamente mettervi in tasca l’incasso. Concludete dicendo: salvo incidenti di percorso!

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