La riforma delle perdite d’impresa salva in corner le liquidazioni societarie

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Recentemente il Dr. Mercurio su questo blog ha affrontato la problematica della riforma delle perdite dei soggetti in contabilità semplificata. Ritorno sull’argomento posto che la Legge di bilancio 2019 nel rivoluzionare (e porre rimedio) alla nota vicenda delle perdite dei soggetti imprenditori in contabilità semplificata, ha implicitamente fornito soluzione ad una connessa problematica riguardante le società di persone in liquidazione.

La riforma delle perdite

La legge di bilancio 2019 ha uniformato i criteri di riporto ed utilizzo delle perdite fiscali per i soggetti imprenditori, non facendo più distinzioni tra perdite dei soggetti Ires e perdite dei soggetti Irpef.

Come noto, in vigenza della vecchia versione dell’articolo 8 del Tuir i soggetti imprenditori in contabilità semplificata (imprese individuali e società di persone e per esse i soci) potevano utilizzare le perdite d’impresa per abbattere qualsivoglia tipologia di reddito dichiarato nell’anno, senza possibilità di riporto in avanti.

Gli stessi soggetti in contabilità ordinaria potevano, invece, utilizzare le perdite fiscali dell’anno solo per abbattere altri redditi d’impresa; l’eventuale eccedenza era riportabile in avanti entro il limite di 5 anni e integralmente utilizzabile per abbattere redditi d’impresa.

La legge di bilancio 2019, con effetto retroattivo alle perdite eccedenti del periodo d’imposta 2017 (idoneamente ripescate), ha ridisegnato i criteri di utilizzo e di riporto delle stesse. Non vi è più alcuna distinzione tra soggetti in contabilità semplificata e soggetti con contabilità ordinaria.

Per entrambi la perdita prodotta nell’anno è scomputabile solo con riferimento a redditi d’impresa dichiarati nell’anno medesimo e l’eventuale eccedenza non utilizzata la si può riportare in avanti senza limiti di tempo da utilizzarsi a fronte di futuri redditi d’impresa dichiarati, garantendo in ognuno degli anni successivi in cui avviene l’utilizzo, comunque, la tassazione del 20% del reddito stesso. Esattamente come avviene (art. 84 del Tuir) per le società di capitali.

Resta comunque fermo il periodo transitorio 2018-2020 che segue regole di utilizzo parzialmente diverse; di ciò i modelli di dichiarazione dei redditi 2019 tengono, peraltro, debitamente conto.

La implicita soluzione al problema dell’utilizzo delle perdite di liquidazione

L’articolo 182 del Tuir prevede che le perdite dichiarate nel periodo di liquidazione dalle società di persone non sono imputate ai soci, se non nel periodo d’imposta in cui si conclude la liquidazione.

Ovviamente le perdite ante liquidazione sono state già imputate ai soci e oggi, per effetto della riforma, seguono le nuove regole, che si ripetono:

  • se la società è in contabilità ordinaria e il socio non le ha utilizzate e non sono ancora trascorsi cinque anni, dette perdite, divenute immortali, sono utilizzabili dai soci nei limiti dell’80%;
  • se la società è in contabilità semplificata (a partire dalle perdite eccedenti del periodo d’imposta 2017) la perdita stessa è riportabile in avanti senza limiti di tempo e utilizzabile a regime dal 2021 nei limiti dell’80% (posto che fino al 2020, come prima detto, si applicano le regole transitorie).

Torniamo alle perdite del periodo di liquidazione che, come accennato, ai sensi dell’articolo 182 del Tuir, per i soci di società di persone, sono imputate ai soci solo nel periodo d’imposta in cui si conclude la liquidazione, mentre durante il periodo di liquidazione restano sospese.

Ebbene, in vigenza della norma (articolo 8 del Tuir) precedente alla riforma della legge di bilancio 2019, la domanda che ci si poneva era la seguente: se la liquidazione della società di persone in ordinaria (e perché no, anche in contabilità semplificata) dovesse durare più di cinque anni le perdite ante quinquennio non imputate a suo tempo possono essere imputate al socio nell’ultimo periodo in cui si conclude la liquidazione, anche se sono trascorsi 5 anni?

Oggi il dubbio, mai chiarito in via ufficiale, viene sciolto.

Stante l’acquisizione del dono della immortalità del riporto delle perdite delle imprese individuali e società di persone, in ordinaria o semplificata, va da sé che le perdite prodotte e sospese durante il periodo di liquidazione anche se questa dovesse durare più di cinque anni, …non si perdono!!

Resta il fatto che potranno essere imputate ai soci solo nell’ultimo periodo d’imposta della società, quello in cui la liquidazione si conclude. E ciò sia che la liquidazione sia soggetta a conguaglio poiché non è durata più di tre periodi d’imposta sia che, viceversa, non vi sia conguaglio in quanto la liquidazione è durata oltre tre periodi d’imposta e dunque tutti i risultati intermedi sono divenuti definitivi.

In quest’ultimo caso, se durante la liquidazione vi è stata alternanza di redditi (tassati) e di perdite (sospese), il socio impossessatosi al termine della liquidazione delle perdite di sua spettanza, potrà scomputarle da altri redditi d’impresa senza limiti di tempo. Ma se non ne ha, la triste conclusione, è che dovrà cestinare queste perdite.

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