La Risoluzione 78/2018 e gli ultimi chiarimenti sulla Detassazione dei Premi di Risultato

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E’ del 19 ottobre la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate con la quale risponde ad un interpello riguardante le condizioni di detassabilità delle voci pagate a titolo di Premio di Risultato.

Come si ricorderà, l’articolo 1, commi da 182 a 189, della legge di Stabilità 2016 ha previsto misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali.

Dopo un anno di pausa, è stata reintrodotta a regime, dall’anno 2016 una modalità di tassazione agevolata, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali del 10 per cento ai "premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il  decreto di cui al comma 188". Dopo pochi mesi dalla Legge di Stabilità, il Ministero del Lavoro e delle Politiche di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il Decreto 25 marzo 2016 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro in data 16 maggio 2016.

E’ il “Decreto” che definisce precisamente le condizioni minime per poter godere delle citate agevolazioni fiscali, ed in particolare l’art. 2 comma 1, definisce come premi di risultato le "somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione", individuando al comma 2 - con una elencazione esemplificativa - alcuni criteri di misurazione degli indici incrementali ai quali devono essere commisurati i premi.

Ma non basta una semplice definizione del PdR, poiché il comma 187 della legge di Stabilità 2016 subordina, inoltre, l'applicazione della agevolazione alla circostanza che l'erogazione delle somme avvenga "in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”. E’ proprio il Contratto collettivo che deve prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi .. rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo." (art. 2 del Decreto Interministeriale)

Dall’approfondimento del Decreto si individuano altri tre elementi centrali, ai fini dell’argomento trattato:

  • la definizione del “periodo congruo”
  • dei “criteri di misurazione e verifica”
  • “degli incrementi”

Non è superfluo ricordare che tutti i tre elementi devono essere contemporaneamente presenti per poter beneficiare (o meglio, far beneficiare i lavoratori, per essere precisi) delle agevolazioni fiscali previste.

Riguardo al primo punto, sia dal decreto sia la prassi amministrativa (la stessa Risoluzione 78/2018 in commento) confermano che la durata del “periodo congruo” è rimessa alla contrattazione di secondo livello e può essere indifferentemente annuale, infrannuale o ultrannuale.

A tal proposito, chi scrive ritiene che la libertà per la definizione del “periodo congruo” possa riferirsi sia per la definizione del periodo “precedente” (cui paragonare il valore di crescita stimato) sia per il periodo “futuro” (cui raggiungere gli obiettivi previsti). Per tradurre il concetto in un esempio: il periodo congruo cui far riferimento al periodo storico potrebbe essere l’ultimo triennio, mentre il periodo di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi incrementali potrebbe essere l’anno corrente.

Quanto al secondo punto, è ormai cosa nota che il risultato deve essere dimostrato con numeri. Non ci si riferisce (assolutamente!) solo al fatturato, ma possono essere utili molti altri obiettivi: si pensi al Volume della Produzione / n. dipendenti, il MOL, gli indici di soddisfazione del cliente, la diminuzione delle riparazione / rilavorazione, la riduzione degli scarti di lavorazione, la % di rispetto dei tempi di consegna, etc….  in ogni caso si parla sempre di NUMERI, o valori percentuali. Comunque qualcosa di misurabile.

Ai lettori potrà aiutare l’allegato del Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 sopra citato, che comprende il modulo da allegare al momento del deposito on line del Contratto di Secondo livello. Alla sezione 6 di questo, si possono individuare numerosi spunti ed esempi di indicatori, utili anche spunti di riflessione.

Andiamo al terzo, ultimo e forse più importante punto: l’incremento.

La Risoluzione in commento ci ricorda che non è sufficiente che l'obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, dal momento che è altresì necessario che il risultato conseguito dall'azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo di maturazione del premio.

Il requisito dell'incrementalità, rilevabile dal confronto tra il valore dell’obiettivo registrato all’inizio del periodo congruo e quello risultante al termine dello stesso, come detto, costituisce una caratteristica essenziale dell'agevolazione che differenzia la misura dalle precedenti norme agevolative, in vigore dal 2008 al 2014, che premiavano fiscalmente specifiche voci retributive a prescindere dall'incremento di produttività.

Nell’interpello posto all’Agenzia delle Entrate si rappresenta il caso di un verbale (di secondo livello) in cui vengono definiti gli obiettivi e i relativi parametri di misurazione relativi al Premio di Risultato 2017, con erogazione 2018.

  • per quanto concerne l’obiettivo della redditività è individuato nel valore dell’EBIT, fissato in … di euro, il relativo parametro;
  • per l’obiettivo dell’efficienza, il parametro è dato dal miglioramento del rispetto dei tempi di consegna previsto nei relativi programmi di consegna.

Fatte le dovute premesse, sono rispettati i tre requisiti nel caso esaminato??

No. Non lo sono.

L’Agenzia rileva (correttamente) che l'erogazione del premio di risultato, nel caso in esame, non è subordinata al conseguimento di un risultato incrementale rispetto al risultato registrato dall’azienda all’inizio del periodo di maturazione del premio per quel medesimo parametro, infatti:

  • nel caso dell’EBIT è ancorato al raggiungimento di un dato stabile, fissato dal contratto aziendale; (pur presente il riferimento della misurazione, manca il riferimento del periodo congruo ed anche dell’incremento)
  • in relazione al basket di commesse, dal miglioramento del rispetto dei tempi di consegna previsto nei programmi di consegna. (pur presente il riferimento dell’incremento e della misurazione, manca il riferimento del periodo congruo)

Poi l’Agenzia salva in extremis l’istante, precisando che solo qualora il valore dell’EBIT raggiunto in riferimento all’anno 2017 risulti incrementale rispetto al valore dell’EBIT registrato in riferimento all’anno 2016, il premio di risultato in esame, potrà godere del regime agevolativo previsto dalla legge di Stabilità 2016.

Naturalmente alle stesse conclusioni si perviene in relazione alla misurazione dell’altro parametro, ovvero qualora il rispetto dei tempi di consegna, riferiti al 2017, registri un miglioramento rispetto ai tempi di consegna rilevati nel 2016, nel presupposto che, da quanto formalizzato e asserito dalla società istante sembra sussistere, i due obiettivi siano alternativi.

 

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