La storia infinita delle unità produttive ai fini INPS

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L’anno 2017, oltre ad essere diventato tristemente noto per la moria delle agevolazioni contributive e, più nello specifico, delle agevolazioni sulle assunzioni (con un contrasto netto e palese con la situazione occupazionale, specialmente per i giovani, nel nostro Paese) ci ha dato anche delle piccole perle, con ovvie e conseguenti attività amministrative, in materia “previdenziale”.

Tutto ha avuto origine ad inizio anno, quando l’INPS con circolare n 9 del 19 gennaio, fornisce agli operatori del settore le tanto attese istruzioni sui conguagli delle CIG autorizzate e sulle modalità di calcolo e versamento del contributo addizionale per le casse integrazioni.

Nei meandri della circolare, l’Istituto fornisce un ulteriore dettaglio sull’elemento “Unità Produttiva” che è passato, credo, inosservato soprattutto a quegli operatori del settore che non hanno dovuto utilizzare l’ammortizzatore sociale dal 25 settembre 2015 in poi (dall’entrata in vigore del D. Lgs. 148/2015 di riforma degli ammortizzatori sociali)

Nella citata circolare l’INPS chiarisce che saranno previsti controlli automatizzati dalle procedure informatiche, oltre ad ulteriori verifiche su base campionaria di natura amministrativa e/o ispettiva in ordine alla effettività dei requisiti caratterizzanti l’unità produttiva.

Inoltre l’Istituto introduce un nuovo obbligo che ha fatto perdere qualche ora di sonno a colleghi ed operatori del settore: In particolare, nel sistema di anagrafica aziendale e nel flusso UniEmens, sezione PosContributiva, nell’ambito dell’elemento DenunciaIndividuale, viene introdotto il nuovo elemento denominato UnitaProduttiva. La valorizzazione del predetto elemento è obbligatoria per le aziende che possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e alle prestazioni integrative del reddito garantite dai Fondi di solidarietà a partire dal flusso UniEmens del mese di marzo 2017. Va chiarito questo passaggio: ad essere obbligati non sono solo i datori di lavoro che utilizzano gli ammortizzatori sociali, ma che “possono accedere”. Se poi ci vogliamo chiedere quali sono gli ammortizzatori oggetto di discussione la risposta è “tutti”: CIG, CIGS (di cui CDS), FIS, FSBA, Fondi Bilaterali… Tutti. Quindi, per fugare ogni dubbio, ciascun datore di lavoro sopra ai cinque dipendenti (o anche meno nell’artigianato) è tenuto alla valorizzazione dell’elemento in esame!

A riguardo della definizione di Unità Produttiva l’Istituto, modificando parzialmente quanto sostenuto con precedenti circolari, precisa che l’autonomia organizzativa necessaria per l’identificazione dell’unità produttiva si riscontra alternativamente nel requisito di autonomia finanziaria o in quello dell’autonomia tecnico funzionale, intendendosi con tale accezione il plesso organizzativo che presenta una fisionomia distinta con un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dell’unità.

Con la successiva Circolare n. 56 del 8 marzo, ritorna nel concetto di unità produttiva non portando particolari modifiche di rilievo. Lo scopo principale della circolare è quello di fornire una serie di istruzioni operative per l’apertura ed il censimento delle unità produttive ed operative.

A completare le istruzioni arriva (finalmente) il messaggio 1444 del 31 marzo che definitivamente distingue i due concetti di unità Operativa ed unità Produttiva:

  • Riguardo al primo (Unità operativa) è quello in cui viene stabilmente prestata l’attività lavorativa di uno o più dipendenti (circ. INPS n. 172/2010) ovvero la sezione produttiva aziendale avente caratteristiche di omogeneità.
  • Per il secondo (Unità produttiva), concetto introdotto con la riforma degli ammortizzatori sociali operata attraverso il decreto legislativo n. 148/2015, presenta invece profili di specificità strettamente connessi al corretto funzionamento delle prestazioni di integrazione salariale afferenti alla Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria ovvero ai Fondi di solidarietà nel nuovo quadro normativo. In questa prospettiva costituisce “Unità produttiva” lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
  1. risulta dotato/a di autonomia finanziaria o tecnico funzionale, intendendosi con dette accezioni il plesso organizzativo che presenti una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dello/a stabilimento/struttura;
  2. è idoneo/a a realizzare l’intero ciclo produttivo o una fase completa dello stesso, intendendosi con detta accezione il plesso organizzativo nell’ambito del quale si svolge, in tutto o in parte la produzione di beni o servizi dell’azienda, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali rispetto ai fini generali aziendali ovvero ad auna fase completa dell’attività produttiva;
  3. ha maestranze adibite in via continuativa.

Ma tra le tante domande che sono sorte, ne spiccava una su tutte: cosa deve fare quel datore di lavoro la cui sede legale ed operativa coincidono? È tenuto a fare una nuova comunicazione?

Chi vi scrive, come voi si è posto il quesito e (prima del messaggio INPS 1444) ha cercato di trovare una risposta nel cassetto previdenziale con un’amara scoperta: risulta impossibile (?) associare ciascun lavoratore l’unità produttiva se non ve ne sono censite nel cassetto previdenziale (vedrete che la maggior parte delle anagrafiche del cassetto previdenziale risulteranno vuote!!).

A darci risposta, dopo qualche rumors per merito di qualche sede INPS virtuosa (che valorizza ancora il rapporto umano, e lo scambio di relazione/confronto con gli Ordini professionali!) è stato il citato messaggio n. 1444, prevedendo che l’elemento “Unità produttiva” è obbligatorio a partire dalle denunce di marzo 2017, anche in assenza di unità produttive (circ. n. 9/2017). Inoltre, in presenza della sola sede principale di lavoro, coincidente o meno con la sede legale dell’azienda, dovrà comunque essere valorizzato con il valore “0” nell’ambito del flusso UniEmens. FINALMENTE!

Quindi, per tutti i datori di lavoro con la sola sede legale coincidente con la sede operatività (o Unità) non dovrà essere fatta alcuna comunicazione nel cassetto previdenziale, mentre i lavoratori dovranno essere “associati” alla Unità Produttiva 0 (Zero).

Sotto il profilo operativo, l’operazione di codifica della sede di lavoro principale viene effettuata in modalità automatizzata direttamente dalla procedura dell’INPS, per cui  l’ubicazione della sede principale (codice 0) costituisce al contempo Unità operativa e Unità produttiva.

Il censimento delle eventuali sedi di lavoro diverse da quella principale va invece effettuato a cura dell’azienda avvalendosi delle funzionalità della procedura medesima, che, con un sistema di numerazione progressiva, censisce ognuna delle predette sedi di lavoro diversa dalla principale (coincidente o meno con la sede legale) sulla base di valori crescenti a partire da “1”.

L’Istituto fornisce anche alcuni esempi che si ritiene utile riportare, allo scopo di favorire la comprensione delle prassi operative illustrate:

  1. Azienda con unica sede di lavoro:
  • lavoratore operante presso la sede principale aziendale: <UnitaOperativa> = 0 - <UnitaProduttiva> = 0;
  1. Azienda con sede principale di lavoro + una unità produttiva che costituisce al contempo Unità operativa:
  • lavoratore operante presso la sede principale aziendale: <UnitaOperativa> = 0 - <UnitaProduttiva> = 0;
  • lavoratore operante presso l’unità operativa/produttiva: <UnitaOperativa> = 1 - <UnitaProduttiva> = 1.
  1. Azienda con sede principale di lavoro + una unità operativa che NON costituisce Unità produttiva:
  • lavoratore operante presso la sede principale aziendale: <UnitaOperativa> = 0 - <UnitaProduttiva> = 0;
  • lavoratore operante presso l’unità operativa: <UnitaOperativa> = 1 - <UnitaProduttiva> = 0.

Allo scopo di agevolare lo svolgimento degli adempimenti aziendali e di favorire la gestione dei trattamenti CIG senza soluzione di continuità, all’inizio del 2017, a tutte le Unità operative censite in anagrafica aziende è stato attribuito anche il significato di Unità produttiva. Ogni azienda deve, pertanto, avere cura di rivalutare, alla luce del proprio assetto organizzativo, la correttezza del risultato della predetta operazione e, nel caso, di apportare le modifiche necessarie, vale a dire di cessare le Unità produttive ovvero di Unità operative che non hanno i requisiti amministrativi qui ribaditi).

 

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